Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22154 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22154 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 19441 – 2021 R.G. proposto da:
NOME -c.f. CODICE_FISCALE -elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Gibellina, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE – in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domicilia per legge.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 16/2021 della Corte d’A ppello di Palermo;
udita la relazione nella camera di consiglio del 4 giugno 2024 del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con decreto n. NUMERO_DOCUMENTO in data 16.10.2012 il RAGIONE_SOCIALE ingiungeva ai sensi del r.d. n. 639/1910 a NOME COGNOME il pagamento della somma di euro 163.446,73, oltre interessi legali sino al soddisfo.
L’ingiunzione aveva ad oggetto la rivalsa pro quota dell’importo dal RAGIONE_SOCIALE pagato alla ‘ RAGIONE_SOCIALE in virtù dell’accollo ex lege n. 237/1993 da parte dello Stato dei debiti gravanti sulla RAGIONE_SOCIALE posta in liquidazione coatta amministrativa (cfr. sentenza d’appello, pa gg. 3 e 11) .
Segnatamente, la rivalsa era stata esercitata nei confronti di NOME COGNOME, già socio della RAGIONE_SOCIALE e garante dei debiti sulla medesima gravanti, siccome ritenuto corresponsabile della situazione di insolvenza in cui la RAGIONE_SOCIALE versava e siccome di conseguenza escluso dalla fruizione del beneficio della liberazione dalle garanzie prestate (cfr. sentenza d’appello, pag. 11) .
NOME COGNOME proponeva opposizione.
Instava per la revoc a dell’ingiunzione .
Il RAGIONE_SOCIALE non si costituiva.
Con sentenza n. 19/2016 il Tribunale di Sciacca accoglieva l’opposizione e dichiarava l’inefficacia dell’ingiunzione .
Reputava il tribunale che nessuna prova era stata acquisita a riscontro dell’assenza, in capo all’ COGNOME, dei requisiti soggettivi indispensabili per fruire dei benefici di cui alla legge n. 237/1993 (cfr. sentenza d’appello, pag. 3) .
Il RAGIONE_SOCIALE proponeva appello.
Resisteva NOME COGNOME.
Con sentenza n. 16/2021 la Corte d’Appello di Palermo accoglieva il gravame, rigettava l’opposizione e condannava l’appellante alle spese del grado.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso; ne ha chiesto la cassazione sulla scorta di un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore RAGIONE_SOCIALE spese.
CONSIDERATO CHE
Con l’unic o motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 345 cod. proc. civ.
Deduce che il RAGIONE_SOCIALE , all’uopo onerato, in quanto avente veste di attore in senso sostanziale, non ha fornito alcuna dimostrazione circa la sussistenza dei presupposti atti a giustificare la revoca del beneficio alla cui fruizione egli ricorrente era stato ammesso (cfr. ricorso, pagg. 4 – 5) .
Deduce altresì che ha eccepito l’inammissibilità ex art. 345 cod. proc. civ. dei documenti prodotti dal RAGIONE_SOCIALE in seconde cure (cfr. ricorso, pag. 4) .
Deduce quindi che la Corte di Palermo è ‘incorsa nel grave errore di ritenere provate le deduzioni proposte dall’appellante benché prive riscontro probatorio
e puntualmente contestate dall’appellato in sede di comparsa di costituzione in appello ‘ (così ricorso, pag. 6) .
Il motivo di ricorso è inammissibile.
Non si configura alcun ‘ error ‘ in relazione all’art. 345 cod. proc. civ.
La Corte di Palermo ha dapprima evidenziato che era senz’altro inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. la produzione documentale cui il RAGIONE_SOCIALE appellante aveva fatto luogo in grado d’appello (cfr. sentenza d’appello, pag. 10) .
Non si configura alcun ‘ error ‘ in relazione all’art. 2697 cod. civ.
La Corte di Palermo ha dipoi, nel merito, evidenziato quanto segue.
Ossia che NOME COGNOME non aveva contestato la nota ministeriale n. 24003 del 25.11.2011 -quale si desumeva dall’ingiunzione – ove era riferimento alla sua esclusione dal beneficio della liberazione dalle garanzie rilasciate in favore della RAGIONE_SOCIALE e ove si precisa va che l’esclusione era ‘dovuta all’assenza in capo allo stesso dei requisiti soggettivi indispensabili per poter usufruire dei benefici di cui alla L. n. 237/93’ (così sentenza d’appello, pag g. 12 – 13) .
Ossia, segnatamente, che in sede amministrativa si era constatato, sulla scorta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data 23.5.2003 da NOME COGNOME, che costui aveva riportato, con sentenza resa il 4.1.1993 e divenuta irrevocabile il 16.3.1993, condanna penale per i reati di cui agli artt. 416, 2° co., cod. pen. e 2621, n. 1, cod. civ. e, di conseguenza, era stato escluso dai benefici di legge e sollecitato alla restituzione dell’importo di cui all’ingiunzione (cfr. sentenza d’appello, pag. 13) .
Ossia, ulteriormente, che nessuna contestazione al riguardo l’appellato aveva formulato, sicché le medesime circostanze dovevano reputarsi senza dubbio comprovate (cfr. sentenza d’appello, pag. 13) .
Ai riferiti rilievi motivazionali l’esperito mezzo d i impugnazione non si correla ovvero non reca specifica censura (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ratio decidendi’ posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905, secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, trattandosi di rimedio a critica vincolata, il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; Cass. 17.7.2007, n. 15952) .
Ai surriferiti rilievi motivazionali l’esperito mezzo d i impugnazione non reca – comunque censura ‘ autosufficiente ‘ .
Più esattamente, il ricorrente avrebbe dovuto, onde censurare e smentire puntualmente gli assunti della Corte siciliana, riprodurre testualmente nel corpo del ricorso i passaggi dell’iniziale atto di opposizione, con i quali aveva eventualmente – contestato le risultanze dell’ingiunzione n. 0001451 in data 16.10.2012 e, dunque, la nota ministeriale n. 24003 del 25.11.2011 e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data 23.5.2003.
Certo, qualora venga denunciato un ‘ error in procedendo ‘ questa Corte di legittimità diviene anche giudice del ‘ fatto processuale ‘ ed è investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181) .
E tuttavia il ricorrente non ha indicato, così come avrebbe dovuto, gli elementi individuanti e caratterizzanti il ‘fatto processuale’ (appunto, i passaggi dell’iniziale atto di opposizione avverso l’ingiunzione n. 0001451 in data 16.10.2012) , ‘fatto processuale’, si ribadisce, neppure addotto in termini puntuali e specifici nel motivo di ricorso (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l’ ‘error in procedendo’ non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’ ‘ error ‘. B en vero, il difetto di ‘autosufficienza’ riveste valenza pur alla luce del più recente arresto, in tema, RAGIONE_SOCIALE sezioni unite: cfr. Cass. sez. un. (ord.) 18.3.2022, n. 8950) .
In questo quadro, invano, NOME COGNOME assume che ‘le note ministeriali a cui fa riferimento l’appellante a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni non possono ritenersi probanti ex se ‘ (così ricorso, pag. 6) .
In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
15. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente, NOME COGNOME, a rimborsare al controricorrente, RAGIONE_SOCIALE, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.700,00, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte