Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21058 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21058 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14168/2022 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1709 del 15/3/2022 della Corte d ‘ appello di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/6/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
-nell ‘ espropriazione forzata presso terzi promossa da RAGIONE_SOCIALE, l ‘ esecutato NOME COGNOME proponeva opposizione ex art. 615
cod. proc. civ. (così riqualificata dal giudice di merito) sostenendo che il credito azionato (e recato dal decreto ingiuntivo n. 22630/1992) era da reputarsi prescritto;
-la creditrice RAGIONE_SOCIALE chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in conseguenza della rinuncia agli atti della procedura esecutiva;
-il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10241 del 19/5/2017, accoglieva l ‘ opposizione e dichiarava prescritto il credito della RAGIONE_SOCIALE;
-l ‘ impugnazione della società veniva respinta dalla Corte d ‘ appello di Roma con la sentenza n. 1709 del 15/3/2022;
-avverso tale decisione, la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; resisteva con controricorso NOME COGNOME;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 12/6/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-è superfluo illustrare i motivi dell ‘ impugnazione, perché il ricorso è inammissibile;
-infatti, NOME COGNOME aveva già proposto opposizione, anteriormente all ‘ inizio dell ‘ esecuzione forzata ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., per contestare il diritto della RAGIONE_SOCIALE di agire in executivis nei suoi confronti in forza del medesimo decreto ingiuntivo, che è poi stato azionato nella procedura espropriativa presso terzi da cui è scaturita l ‘ opposizione ex art. 615, comma 2, cod. proc. civ., sulla quale si è pronunciata la sentenza qui impugnata;
-nell ‘ opposizione preventiva il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda dell ‘ opponente, ma l ‘ impugnazione di NOME COGNOME era invece stata accolta dalla Corte d ‘ appello di Roma, con la sentenza n. 1710 del
15/03/2022: la Corte territoriale riteneva maturata la prescrizione del diritto di credito della RAGIONE_SOCIALE, poiché era stato azionato decorsi dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva accolto la domanda revocatoria della Banca Nazionale dell ‘ Agricoltura (dante causa di RAGIONE_SOCIALE) e non risultavano atti interruttivi anteriori al 2013;
-la predetta sentenza n. 1710 del 15/3/2022, resa tra le stesse parti, costituisce res iudicata , dato che l ‘ impugnazione per cassazione proposta da RAGIONE_SOCIALE è stata dichiarata improcedibile con l ‘ ordinanza di questa Corte n. 3429 del 06/02/2024;
-in conclusione, poiché sulla contestazione del diritto di agire in executivis per essere prescritto il credito azionato -e cioè, sulla medesima doglianza agitata in questo giudizio -si è formato il giudicato, il ricorso va dichiarato inammissibile;
-all ‘ inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità -da distrarre in favore del difensore antistatario del controricorrente (come da istanza formulata col controricorso) -e che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell ‘ art. 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario AVV_NOTAIO, le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,