Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8734 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8734 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13923/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTURA DI TORINO
– intimati
–
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Aosta n. 107/2022 depositata il 19/12/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME proponeva opposizione al decreto di espulsione emesso dal Presidente RAGIONE_SOCIALEa Regione autonoma Valle d’Aosta in data 9 novembre 2022, che disponeva la sua espulsione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2, lett. a), d. lgs. 286/1998, per essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera.
di espulsione
Ud.21/12/2023 CC
Il Giudice di pace di Aosta, una volta fatto richiamo all’ordinanza del Tribunale di AVV_NOTAIO emessa in data 29 novembre 2022 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 5, d. lgs. 142/2015, riteneva che il contenuto di tale provvedimento fosse di per sé idoneo a rendere superfluo l’esame dei vizi denunciati dall’opponente.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione di questa ordinanza, pubblicata in data 19 dicembre 2022, prospettando un unico motivo di doglianza.
Il Questore RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO e il RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
Considerato che:
Occorre preliminarmente rilevare che secondo la giurisprudenza di questa Corte il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero deve essere proposto nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e ad esso notificato presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass. 3549/2023, Cass. 27555/2022, Cass. 22694/2021, Cass. 12665/2019, Cass. 16178/2015, Cass. 825/2010, Cass. 14293/2006, Cass. 28869/2005, Cass. 10991/2004, Cass. 1395/2004, Cass., Sez. U., 15141/2001, Cass. n. 5537/2001, Cass. 9078/2000).
Il ricorso in esame individua (a pag. 1) quali controparti del giudizio di legittimità il Questore RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO e il RAGIONE_SOCIALE piuttosto che l’autorità che in origine ha emanato il provvedimento impugnato, la quale nel caso di specie era costituita dal Presidente RAGIONE_SOCIALEa Regione autonoma Valle d’Aosta.
Né vale a superare questa inequivoca ed errata indicazione il fatto che la relata di notifica indichi come destinatario RAGIONE_SOCIALEa stessa, oltre al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, anche il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Regione autonoma Valle d’Aosta, in quanto l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe p arti rilevante ai fini
RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità del ricorso è soltanto quella risultante dal ricorso stesso e non dalla relata di notifica, che è atto autonomo oggettivamente distinto dal ricorso (Cass. 19286/2009, Cass. 18512/2007, Cass. 27207/2006, Cass. 26385/2005, Cass. 17873/2004).
L’odierno ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, poiché l’amministrazione intimata non ha svolto difese. 4. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l’art. 13bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma in data 21 dicembre 2023.