Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31918 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31918 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25276-2021 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, ESTER NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
nonché contro
BUFFO NOME;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/09/2025
CC
– intimato –
avverso la sentenza n. 425/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 30/03/2021 R.G.N. 285/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Lecce, respingendo l’eccezione di prescrizione decennale svolta da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento in contraddittorio anche con RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato il gravame di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e confermato la decisione di prime cure, sul presupposto dell’interruzione del la prescrizione quinquennale allorquando il termine era ormai spirato.
La sentenza è impugnata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con due motivi di ricorso, avverso il quale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. e 2948 cod.civ., la parte ricorrente si duole che la Corte merito abbia indicato, in motivazione, una risultanza probatoria diversa da quella emergente dagli atti, attestante l’interruzione del termine di prescrizione prima del suo decorso.
Con il secondo motivo si duole, in via subordinata, di violazione degli artt. 2946 cod.civ. e 24,co.5, d.lgs. n.46/1999, per essere stati i termini interrotti, come esposto nel primo motivo, dalla data di notifica delle intimazioni di pagamento.
Il primo motivo è inammissibile perché il travisamento del contenuto oggettivo della prova, derivante da una svista
concernente il fatto probatorio in sé e non la verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto ( v., da ultimo, Cass., Sez.Un., 5 marzo 2024, n. 5792), a condizione che l’errore non investa un punto controverso e non promani da una valutazione.
Nel ricorso all’esame è la stessa parte ricorrente che adombra un errore percettivo.
Stessa sorte segue la seconda doglianza atteso che i fatti estintivi anteriori alla notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito non sono evidenziati dalla Corte d’Appello e la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, che si sostiene sia già maturata al momento della notificazione degli atti di riscossione coattiva, è stata solo genericamente prospettata nel presente giudizio, assumendo, senza il supporto di elementi più circostanziati che avvalorino ex actis la decisività della critica, che i crediti richiesti erano già prescritti alla data della notifica.
In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Non si provvede alla regolazione delle spese per non avere le parti intimate svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
La Presidente
NOME COGNOME