Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 886 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 886 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19128/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE rappresentata da RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 506/2021 depositata il 27/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Considerato che:
NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria avverso la sentenza n. 506/2021, pronunciata nella causa civile iscritta al n. R.G. n. 572/2018, dalla Corte d’Appello di Lecce richiamandosi per l’esposizione dei fatti così come verificatesi ai precedenti scritti.
RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso e ha depositato in vista dell’udienza camerale memoria illustrativa.
Il Procuratore generale ha formulato conclusioni scritte concludendo per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
Con il primo motivo si deduce la nullità delle fideiussioni a firma di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME -l’inesistenza obbligazioni in testa ai fideiussori.
Si sostiene che le stesse, (in particolare la prima del 31/05/2017, a cui si riportano, poi, tutte quelle successive a firma di COGNOME NOME, le quali richiamano la prima incrementando il limite dell’importo garantito), sarebbero state redatte con clausole identiche allo schema contrattuale
tipo predisposto da RAGIONE_SOCIALE, in violazione del divieto di intesa concorrenziale previsto dall’art. 2 Lett a) della L. n. 287/1990 tra imprese, che abbiano l’oggetto o l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, anche fissando direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni.
Con un secondo motivo si denuncia l’erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla eccepita violazione dell’art. 1956 cc da parte del RAGIONE_SOCIALE e alla inesistenza del credito in testa allo stesso istituto bancario per effetto della eccepita carenza di legittimazione attiva riferibile al predetto RAGIONE_SOCIALE per non avere la Corte di appello considerato quanto eccepito dagli appellanti in ordine alla decadenza in capo all’Istituto di credito della garanzia fideiussoria degli odierni appellanti per decorrenza del termine previsto dall’art. 1956 c.c. e conseguentemente quanto eccepito in ordine all’eccezione di nullità della fideiussione per inesistenza del credito in capo al predetto RAGIONE_SOCIALE
Con un terzo motivo si deduce l’ erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza sia in ordine alla eccezione di decadenza della fideiussione per non aver rilevato la decadenza in cui è incorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per tutte le obbligazioni in capo a RAGIONE_SOCIALE, poiché è documentalmente provato che alcuna azione è stata proposta entro il termine di sei mesi dalla scadenza di tutte le singole obbligazioni nei confronti degli obbligati principali.
Il ricorso è inammissibile, in quanto del tutto carente del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa.
È bene richiamare la giurisprudenza maturata sul tema, la quale ha affermato che “È stato condivisibilmente ritenuto che per soddisfare il
requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali in fatto ed in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e su cui si chiede alla Corte di Cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice del merito (Cass. 4.4.2006, n 7825; Cass. 24/01/2011, n.1564); al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (cfr Cass 2023 nr 3836; Cass 2022 nr 7579; Cass 2020 nr 24432).
Tale elemento, nel caso di specie, non può nemmeno essere desunto da altri atti del processo o dai motivi del ricorso (che sono comunque inidonei a tal fine).
Al riguardo le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la mancanza di tale requisito “non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il
principio di autonomia del ricorso per cassazione” (Cass S.U. 2014 nr 11308; nello stesso senso Cass. 10072/2018, 7025/2020, 28780/2020).
Deve dunque ritenersi che la inammissibilità di cui all’ art 366 comma primo nr 3 c.p.c. per difetto della chiara esposizione dei fatti della causa essenziali all ‘illustrazione dei motivi di ricorso sussista anche quando gli stessi siano ricostruiti in altri atti del processo, ivi compreso il controricorso delle parti avversarie.
Inoltre, va rammentato che trattandosi di inammissibilità non è necessario provocare il contraddittorio sul punto ai sensi dell’art 101 c.p.c. in quanto riservato alle questioni di merito; il rilievo d’ufficio delle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione è sottratto alla regola espressa dall’art 384, comma terzo c.p.c. la quale impone al giudice di provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio che è riferita solo all’ipotesi in cui la Corte ritenga di dover decidere nel merito( Cass 2001 nr 15964)
Il requisito in analisi è prescritto a pena di inammissibilità, sicché la conseguenza è la preclusione della verifica dei motivi di ricorso.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese di legittimità che si liquidano in complessive € 6. 500,00 oltre ad € 200,00 per esborsi ed al 15% per spese generali;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma 13.01.2026
Il Presidente
(NOME COGNOMECOGNOME