Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23334 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 36305-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
Contributi lavoratori autonomi
R.G.N.36305/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/05/2024
CC
avverso la sentenza n. 153/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 02/07/2018 R.G.N. 139/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 2.7.2018, la Corte d’appello di Ancona, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso l’avviso di addebito con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le aveva ingiunto il pagamento di differenze contributive rivenienti da un accertamento di maggior reddito effettuato in suo danno dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, successivamente definito con accertamento per adesione avanti al giudice tributario;
che avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;
che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 30.5.2024, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 346 c.p.c. per avere la Corte di merito accolto l’appello nonostante che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non avesse censurato in sede di gravame l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui, nel caso di specie, non vi sarebbe stata prova del presupposto del maggior onere contributivo; che, al riguardo, i giudici territoriali, dopo aver rilevato che il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era incentrato sul presupposto che l’accertamento per adesione rendesse incontestabile il verbale di accertamento basato sugli studi di settore, che doveva perciò
considerarsi prova sufficiente del credito vantato, hanno rigettato l’eccezione di giudicato interno sul rilievo che ‘nel momento in cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE invoca la sufficienza RAGIONE_SOCIALE‘accertamento ispettivo per sostenere la pretesa contributiva, richiamando il precedente di questa Corte per il quale a fronte di un accertamento fondato su studi di settore grava sul contribuente l’onere di provare che la scarsa redditività sia stata determinata da variabili di mercato o da altri fatti accidentali, contesta direttamente la pronuncia nella parte in cui asserisce che non vi sarebbe prova sufficiente del credito stesso’ (così la sentenza impugnata, pag. 5);
che questa Corte ha da tempo chiarito che l’individuazione e l’interpretazione del contenuto RAGIONE_SOCIALEa domanda sono attività riservate al giudice di merito e sono sindacabili da questa Corte, quale vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c ., qualora l’inesatta rilevazione del contenuto RAGIONE_SOCIALEa domanda determini un vizio attinente all’individuazione del petitum , sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (così da ult. Cass. n. 30770 del 2023, sulla scorta, tra le altre, di Cass. n. 11103 del 2020);
che, tuttavia, affinché questa Corte possa esercitare tale controllo, è necessario che la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, comma 1°, nn. 4 e 6, c.p.c., che impongono non soltanto la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse ai fini RAGIONE_SOCIALEa censura (così da ult. Cass. nn. 3612 del 2022 e 12776 del 2024), ma altresì l’indicazione del luogo del fascicolo processuale e/o di parte in cui essi sono attualmente reperibili (così Cass. n. 28184 del 2020, cui hanno dato
continuità, tra le più recenti, Cass. nn. 42047 del 2021, 3760 e 30378 del 2022 e 12776 del 2024, già cit.);
che, nel caso di specie, tale onere non è stato compiutamente assolto da parte ricorrente, figurando nel ricorso per cassazione soltanto la trascrizione di due brevi excerpta del gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e non precisandosi in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte esso in atto si troverebbe;
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che , in considerazione RAGIONE_SOCIALEa declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 1.800,00, di cui € 1.600,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30.5.2024.