Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1351 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1351 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19936/2022 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 133/2022 depositata il 26/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
NOME COGNOME evocava in giudizio davanti al Tribunale di Sulmona la Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna depositando ricorso sensi dell’articolo 702 bis c.p.c. e deducendo di essersi rivolto a tale istituto di credito per ottenere un finanziamento a sostegno della propria attività commerciale che veniva erogato nella misura di euro 20.000 e garantito dalla costituzione di un pegno su denaro che l’attore depositava a seguito dello svincolo di somme pari all’importo di euro 20.000 di cui era titolare la madre, NOME COGNOME. L’operazione prevedeva un TAN pari all’8% ed un TAEG dell’8.669, mentre il tasso creditore per le somme di cui era titolare la madre dell’attore era pari allo 0,2%. Aggiungeva che nella normale gestione dell’attività commerciale l’attore emetteva assegni che risultavano privi di fondi perché l’istituto di credito non attingeva la relativa provvista dalle somme costituite in pegno, così come previsto in contratto.
Le condotte vessatorie della banca e i continui protesti determinavano, secondo la prospettazione dell’attore, il definitivo discredito commerciale e lo costringevano a cedere l’attività commerciale e cadere in uno stato di depressione.
Aggiungeva che in data 8 aprile 2015 la banca erogava all’attore un secondo mutuo chirografario per l’importo di euro 16.000, garantito da un libretto di deposito intestato all’attore sul quale erano state fatte confluire, per esclusiva determinazione della banca, le somme di spettanza della madre. Anche in questo caso le condizioni per la erogazione del mutuo risultavano assolutamente sfavorevoli. Ciò premesso lamentava che dalle suddette condotte, attuate dalla banca, sarebbe derivato in capo all’attore u n danno di natura psichica in termini di danno biologico, di natura patrimoniale per le spese necessarie per sanare i protesti e per l’impossibilità di
continuare l’attività commerciale e non patrimoniali, sotto il profilo della lesione della reputazione il tutto per l’importo complessivo di euro 394.992. Chiedeva pertanto il risarcimento del predetto danno patrimoniale non patrimoniale.
Si costituiva l’istituto di credito formulando eccezioni preliminari e contestando nel merito la pretesa deducendo che i due mutui erano collegati, poiché il secondo era stato erogato al solo fine di consentire la estinzione del primo e i tassi erano di gran lunga inferiori a quelli praticati da altri istituti di credito per operazioni similari. Aggiungeva che la banca non avrebbe potuto coprire gli assegni prelevando le relative somme dal libretto costituito in pegno, poiché in tal caso si sarebbe privata di una parte della garanzia indispensabile per la erogazione del credito. Contestava, infine, la esistenza di un danno risarcibile, concludendo per il rigetto delle domande per la condanna dell’attore sensi dell’articolo 96 c.p.c.
Disposto il mutamento di rito e istruita la causa, il Tribunale di Sulmona, in data 30 gennaio 2019 rigettava le domande attoree, nonché quella convenuta per la lite temeraria.
Avverso tale decisione proponeva appello NOME COGNOME Si costituiva la Banca di credito cooperativo chiedendo il rigetto delle domande.
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 26 gennaio 2022 rigettava l’impugnazione condannando la appellante al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione NOME COGNOME affidandosi a un unico motivo e deposita memorie sensi dell’articolo 380 bis c.p.c. La banca intimata non si costituisce.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’articolo 301 c.p.c., in relazione all’articolo 360, n. 3 e n. 4 c.p.c.
In particolare, il ricorrente deduce che il proprio difensore, avvocato NOME COGNOME dopo il deposito della comparsa conclusionale
in appello e prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie (28 novembre 2021) era deceduto in data 22 novembre 2021. Da ciò consegue la nullità della sentenza di appello attesa la automatica interruzione del processo indipendentemente dalla conoscenza che dell’evento abbiano avuto il giudice con le altre parti, con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza.
Il ricorso è inammissibile perché dedotto in violazione dell’articolo 366, n. 6 c.p.c. Parte ricorrente pone a sostegno dell’impugnazione l’unica questione processuale relativa all’intervenuto decesso del proprio e unico difensore prima della adozione della sentenza impugnata. Evento che si sarebbe verificato nel lasso temporale esistente tra la scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e quello per le memorie di replica.
Poiché della assegnazione di tali termini non è fatta menzione nella sentenza di appello, parte ricorrente avrebbe dovuto trascrivere la parte del verbale di precisazione delle conclusioni contenente l’assegnazione dei termini, per dimostrare, innanzitutto , che il giudice di appello ha assegnato entrambi i termini e che l’evento luttuoso si è verificato dopo la scadenza del primo termine e prima della data di deposito delle memorie di replica. In secondo luogo, avrebbe dovuto documentare l’esistenza dell’un ico difensore, attraverso il riferimento agli atti introduttivi del giudizio.
Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).
“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:
(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;
(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione
(in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n.
19048 del
28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).
Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 – 01).
Di questi tre oneri, il ricorrente non ne ha assolto nessuno. Il ricorso, infatti, non riassume né trascrive il contenuto degli atti citati; omette di indicare in quale fase processuale siano stati prodotti gli atti, senza ulteriore localizzazione all’inte rno del fascicolo processuale.
Ciò impedisce di valutare la rilevanza e la decisività dei documenti che si assume non essere stati esaminati dalla Corte d’appello.
Nulla per le spese attesa la mancata costituzione della parte intimata.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 25 ottobre 2024
Il Presidente NOME COGNOME