Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28347 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8696/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e NOME, domiciliati ex lege in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), domiciliazione telematica come in atti
-controricorrente-
nonché contro
RIBECCO COGNOME
-intimato-
Avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 147/2022 depositata il 18 gennaio 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Fatti del processo
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 3 marzo 2016, rigettava la domanda di risarcimento di danni per responsabilità contrattuale (inadempimento) e precontrattuale presentata dai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE in relazione all’acquisto di un immobile pignorato su cui un terzo, RAGIONE_SOCIALE, era intervenuto, per cui gli attori, pur confidenti al momento del rogito che ogni trascrizione pregiudizievole sarebbe stata cancellata, dovettero pagare la relativa somma di euro 37.000 all’intervenuto.
Il Tribunale riteneva non provato che il COGNOME fosse stato specificamente incaricato in ordine alla situazione del cespite e che non conoscesse l’intervento, al pari di URAGIONE_SOCIALE; affermava pure che la verifica dello stato della procedura esecutiva prima del rogito spettava agli acquirenti.
Il COGNOME e la NOME proponevano appello, cui resistevano le controparti.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 18 gennaio 2022, rigettava il gravame.
Il COGNOME e la COGNOME hanno presentato ricorso, sulla base di quattro motivi, da cui si è difesa con controricorso URAGIONE_SOCIALE.
Ragioni della decisione
Il primo motivo lamenta la mancata ammissione del giuramento decisorio richiesto nel verbale dell’udienza del 19 febbraio 2019 e rigettato ‘con motivazione assolutamente inesistente in relazione agli artt. 360 commi 1 4 e 5’; denuncia altresì nullità della sentenza ‘ per carente ammissione del mezzo istruttorio’ rilevante per la retta soluzione della controversia.
1.1 Il capitolato del giuramento – riportato nelle pagine 28-29 del ricorso intendeva dimostrare che il ‘ NOME aveva affidato completamente la gestione dell’affare al NOME‘ e ‘anche la verifica della libertà del cespite e gli aspetti legali’. La Corte d’appello, pertanto, ‘ha errato … nel non ammettere il Giuramento con erronea indicazione della non decisorietà della articolazione ‘ , la quale sarebbe stata ‘ espressa soltanto in modo apodittico con motivazione totalmente inesistente laddove poi in sentenza viene ( sic ) chiaramente fondata la reiezione della domanda quale conseguenza della mancata prova della ampiezza dell’incarico’ (ricorso, pagina 28).
1.2 Dal capitolato effettivamente emerge (si vedano soprattutto i punti 1, 2, 3, 7 e 8) che si intendeva dimostrare che il COGNOME aveva assunto l’incarico di ‘ogni aspetto della pratica’ e anche della cancellazione dei pignoramenti, riconoscendolo pure durante l’effettuazione del rogito davanti alla richiesta del notaio su chi se ne sarebbe occupato. Sul punto, a pagina 3 della sentenza il giudice d’appello afferma: ‘all’udienza del 25 giugno 2019 il COGNOME ( rectius : il COGNOME e la COGNOME) deferiva al COGNOME giuramento decisorio che la Corte, con ordinanza del 9 luglio 2019, da intendersi integralmente richiamata, respingeva in quanto inammissibile, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni’.
Il motivo, però, è inammissibile in quanto privo di autosufficienza, dal momento che non viene offerta – come pure nella premessa del ricorso, dove è soltanto definita ‘ laconica ‘ ( ricorso, pagina 25) -neppure una sintesi della motivazione sulla base della quale il giudice d’appello ha respinto la richiesta di giuramento decisorio, motivazione che è stata espressa nell’ordinanza dell’udienza del 9
luglio 2019 ed è stata totalmente ribadita, tramite l ‘ espresso rinvio all’ordinanza suddetta, nella sentenza qui impugnata.
2.1 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn. 1, 4 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 183 c.p.c. per mancato esame delle prove documentali e mancata ammissione dei capitoli di prova.
2.2 Non sono però riportati nel ricorso i capitoli di prova cui si fa riferimento, offrendone solo generiche sintesi: il motivo è pertanto inammissibile, per difetto di autosufficienza.
3.1 Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 360, primo comma, nn.2, 4 e 5 c.p.c. per ‘omesso esame delle risultanze probatorie e della prova testimoniale’, nonché motivazione inesistente o apparente .
3.2 La motivazione ictu oculi sussiste nella misura costituzionalmente sufficiente. Per il resto, il motivo manifesta in modo più che evidente una natura direttamente fattuale, che sarebbe propria di una censura veicolata in un gravame.
Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1704 e 1392 c.p.c., motivazione apparente, ‘contrasto con documenti in atti’ e violazione e falsa applicazione dell’articolo 360, primo comma, nn. 1, 4 e 5 c.p.c.
4.1 Sulla posizione di RAGIONE_SOCIALE che il giudice d’appello ‘ha omesso di rilevare che RAGIONE_SOCIALE non è <> da RAGIONE_SOCIALE , ma la sua procuratrice. Al riguardo la motivazione del giudice d’appello sarebbe tralatizia e apparente , essendo RAGIONE_SOCIALE semplicemente ‘mandataria con procura notarile’ di RAGIONE_SOCIALE.
4.2 A parte l’illustrazione non del tutto nitida del motivo, questo comunque patisce una sostanza fattuale, e per di più non se ne percepisce neanche l’interesse che lo sorregga. Ne è pertanto evidente l’inammissibilità.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; la peculiarità della vicenda, anche in relazione al non pienamente identificabile ruolo che in essa abbia svolto
il COGNOME – sul punto, la sentenza d ‘ appello non appare ben comprensibile – , giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso compensando le spese processuali del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 5 luglio 2024