Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34107 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 34107 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17959-2022 proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 205/2022 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/04/2022 R.G.N. 1124/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO/2022
COGNOME.
Rep.
Ud 20/11/2025
CC
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 205/2022 del 12/04/2022 la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva integralmente rigettato il suo ricorso. In particolare, per quanto ancora qui rileva, il COGNOME conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE esponendo: a) di essere stato agente di assicurazioni plurimandatario in forza di contratto di agenzia stipulato l’1.10.2004 con RAGIONE_SOCIALE, cui era subentrata, a seguito di acquisizioni, fusioni ed incorporazioni succedutesi nel tempo, RAGIONE_SOCIALE; b) di aver dato sempre regolare esecuzione al rapporto di agenzia avendo apportato nel tempo nuovi clienti e vantaggi sostanziali; c) che con nota del 2.2.2016 egli recedeva per giusta causa dal contratto; d) che con nota del 24.2.16 RAGIONE_SOCIALE contestava la sussistenza della giusta causa del recesso dell’agente e comunicava a sua volta il suo recesso; e) che il recesso senza preavviso comunicato ad RAGIONE_SOCIALE il 2.2.16 era a questa imputabile per abuso dei poteri di indirizzo dell’agente, violazione della privacy, mobbing e danno all’immagine, essendo dipeso dalle continue visite ispettive cui era sottoposto da parte di RAGIONE_SOCIALE, che in tal modo mirava a favorire il trasferimento del suo cospicuo portafoglio clienti all’agenzia di Rende della medesima compagnia. Chiedeva, dunque, “ex art. 409 n. 3 c.p.c., e NUMERO_CARTA cc e/o 2043 cc in via concorrente: di accertare la legittimità del recesso per giusta causa del 02.02.2016 e, per l’effetto, condannare RAGIONE_SOCIALE al pagamento di indennità previste da vari articoli di un CCN o CNNL, al pagamento del maggior danno di cui all’art. 1751, comma 6, c.c., al risarcimento del danno, contrattuale o extracontrattuale, per violazione della privacy, mobbing, danno all’immagine, abuso dei poteri ispettivi, al risarcimento del danno da concorrenza sleale e storno della clientela. Deduceva che “per effetto della giusta causa” derivante dagli inadempimenti ed abusi della compagnia, egli aveva diritto all’indennità di preavviso calcolata secondo l’art. 13, comma2, del CCNL. Nonché, tra le altre, la somma aggiuntiva prevista dall’art. 12/A di cui al CCNL,
l’indennità in base all’aumento del montepremi, l’indennità in base agli incassi ex art. 26 di cui al C.C.N.L., l’indennità in base alle provvigioni ex art. 27 di cui al C.C.N.L.
Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione il COGNOME affidato a due motivi.
Replica con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 421 e 115 c.p.c. nella parte in cui la sentenza prospetta, sia pure rinviando alla motivazione del Tribunale di Cosenza, il difetto di allegazione del contratto collettivo. Deduce, infatti, che veniva allegato al ricorso introduttivo del giudizio, quale sua parte integrante, il conteggio delle indennità maturande dal COGNOME, per cessazione del mandato agenziale, con riferimento all’Accordo Nazionale Agenti 2003, nel quale venivano riportate, analiticamente, le indennità di risoluzione dovute di cui agli artt. 25, 26, 27, 28 dell’Accordo. Nessun dubbio poteva dunque sorgere in ordine alla circostanza che il rapporto di agenzia del COGNOME fosse disciplinato dall’Accordo Nazionale Imprese Agenti RAGIONE_SOCIALE Assicurazioni (ANA) posto che il contratto (doc. 1), all’art. 25, conteneva un espresso rinvio alle norme dell’ANA 2003 e che il “mandato di scopo” (doc. 1) all’art. 12 espressamente rinviava allo stesso ANA. Deduce che RAGIONE_SOCIALE, costituendosi in giudizio, aveva espressamente condiviso che il rapporto fosse disciplinato dall’Accordo Nazionale Agenti 2003, mai contestandone l’applicabilità (condotta rilevante ai sensi dell’art.115 cpc apparendo il contratto un fatto non contestato dalla parte costituita) ma, semmai, contestando una sua pretesa ultrattività, affermando che lo stesso Accordo Nazionale era stato disdettato già nel 2006 da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti. Il Giudice, dunque, considerata la mancata contestazione
delle parti circa l’applicabilità dell’ANA 2003 al rapporto agenziale controverso, avrebbe potuto/dovuto acquisirlo d’ufficio.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 n. 2 (e degli artt. 25,26,27 e 28) dell’Accordo Nazionale Agenti 2003, nonché degli artt. 416 e 115 c.p.c. per la mancata specifica contestazione dei conteggi di parte ricorrente. Il COGNOME chiedeva infatti nel suo ricorso introduttivo la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle indennità di risoluzione del rapporto agenziale formulando la domanda nei termini che seguono al capo 1/C delle conclusioni: ” condanni la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma aggiuntiva, ex art. 12 A C.C.N., euro 123.950,00 quale indennità di cessazione del rapporto a tempo indeterminato e delle singole indennità di cessazione del rapporto per acquisizione nuovi clienti, ex art. 26 C.N.N.L. sugli incassi pari ad € 36.000,00, ex art. 27, ciò in base alle provvigioni liquidate nell’ultimo triennio euro 59.000,00, ex art. 28,per ramo vita euro 18.000,00 “, sicché non rispondeva al vero che il COGNOME non avesse allegato gli elementi di fatto e di diritto a fondamento delle sue pretese, avendo fatto riferimento al suo rapporto agenziale intrattenuto con RAGIONE_SOCIALE (disciplinato dall’ANA 2003) ed alla cessazione dello stesso per suo recesso ed avendo allegato al ricorso, costituendone parte integrante, i conteggi delle indennità di risoluzione sulla base dell’Accordo Nazionale Agenti.
Con il terzo motivo il COGNOME censura la sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, deducendo di aver rilevato che RAGIONE_SOCIALE nella sua comparsa di costituzione, peraltro tardiva, non aveva specificamente contestato i conteggi della parte ricorrente.
I primi due motivi vanno congiuntamente esaminati, attenendo entrambi alla domanda volta alla condanna al pagamento di varie indennità di risoluzione del rapporto agenziale. Essi sono inammissibili per una pluralità di ragioni.
4.1. In primo luogo, come risulta dalla sentenza impugnata, la Corte d’appello, aderendo alla motivazione svolta sul punto dal Tribunale, ha posto alla base del rigetto della domanda avente ad oggetto le indennità previste dall’Accordo ANA due distinte rationes decidendi : la prima è costituita dalla mancata produzione del CCN le cui disposizioni il COGNOME chiedeva applicarsi; la seconda costituita dalla totale carenza ‘ degli elementi in fatto e in diritto che avrebbero dovuto sorreggere le domande’.
4.2. A prescindere dal rilievo della fondatezza o meno della prima ratio , il ricorrente non ha idoneamente censurato la seconda. È evidente, infatti, che la mancanza di allegazioni circa i presupposti di spettanza delle indennità richieste è questione che esula completamente dalla produzione di conteggi i quali al più possono coprire l’aspetto del quantum ma non l’ an .
4.3. I motivi sono altresì inammissibili in quanto formulati in violazione dell’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che il ricorrente pone a base delle censure atti e documenti del giudizio di merito (il contratto stipulato tra le parti, l’Accordo Nazionale Agenti, il ricorso originario e la comparsa di costituzione di RAGIONE_SOCIALE) limitandosi a meramente richiamarli ed a riprodurli parzialmente, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti pure in sede di giudizio di legittimità, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( cfr. Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701). Va, infatti, evidenziato che benché a pag. 21 del ricorso si indichi che il contratto di agenzia e il mandato di scopo siano allegati come doc. 1, nell’elenco degli atti e documenti allegati in calce al ricorso al n. 1 è indicata la sentenza
impugnata, né detti documenti risultano altrimenti prodotti in questa sede di legittimità. Il file pdf denominato documenti indicati in ricorso contiene esclusivamente il provvedimento di archiviazione RAGIONE_SOCIALE indicato con il n. doc. 4 in calce al ricorso. In nessuna parte del ricorso, poi, si fa cenno all’avvenuta produzione in questa sede dell’Accordo ANA 2003.
5. Quanto al terzo motivo esso è, del pari, inammissibile. Il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, va articolato (per tutte, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), dopo la sua modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, tenuto conto che si tratta di un vizio specifico, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366 e 369 c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” Si evidenzia, altresì, che costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, ossia un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053);
una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. 21/10/2015, n. 21439; Cass. 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, come nel caso all’esame, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili (cfr. Cass. 14/09/2022, n.27076; Cass. 25/07/2023), n.22273).
Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso
condanna COGNOME NOME al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della Sezione Quarta Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 20 novembre 2025.
LA PRESIDENTE NOME COGNOME