Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23376 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23376 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 624/2023 R.G. proposto da : COGNOME con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato NOME che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in ROMA INDIRIZZO rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME COGNOME -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 794/2022 pubblicata il 29/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la Corte d’appello di Catania ha rigettato il gravame proposto dall’avv. NOME COGNOME nella controversia con RAGIONE_SOCIALE;
la controversia ha per oggetto l’opposizione ad avviso di addebito per i contributi previdenziali, e le relative sanzioni, dovuti per l’attività libero -professionale svolta nell’anno 2009 a seguito di iscrizione d’ufficio nella Gestione separata; il Tribunale di Catania accoglieva solo in parte l’opposizione, dichiarando dovute le sanzioni nella minor somma prevista dall’art.116 comma 8 lettera a) della legge n.388/2000; per la cassazione della sentenza ricorre l’avv. COGNOME con ricorso affidato a un unico motivo cui resiste I.N.P.S. con controricorso; al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE
con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art.44 comma 2 del d.l. n.269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, con riferimento all’art.360 comma primo n n.3 e 5 cod. proc. civ.;
la ricorrente sostiene che la corte territoriale ha errato nel ritenere non contestato il requisito della abitualità dell’attività svolta dall’appellante e al tempo stesso ha omesso di valut are la rilevata occasionalità dell’attività svolta;
sul punto la corte territoriale ha ritenuto che «nel caso di specie non vi è alcuna contestazione sulla abitualità dell’attività svolta dall’appellante»;
orbene, la parte ricorrente non ha trascritto l’atto d’appello nella parte relativa alla asserita contestazione della abitualità dell’attività svolta, e la sommaria illustrazione del suo contenuto, in parte qua, non appare conferente con la ratio decidendi perché si limita ad affermare che la corte territoriale «non avesse valutato la situazione di lavoratore autonomo occasionale dell’appellante», che è deduzione che non implica necessariamente la contestazione della abitualità dell’attività svolta;
in questa parte il motivo è inammissibile per violazione dell’art.366 comma primo n.6 cod. proc. civ. (come modificato dal d.lgs. n.149/2022);
nella parte restante il motivo è inammissibile sia perché l’omessa valutazione della occasionalità dell’attività svolta non costituisce una omessa valutazione di un fatto storico, ma la valutazione giuridica di una fattispecie concreta , sia perché vi osta l’art.348 ter ultimo comma cod. proc. civ.;
in conclusione il ricorso è inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, euro 1.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a t itolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 08/07/2025.