Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30783 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30783 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26460-2021 proposto da:
NOME ABD EL MAKSOUD INDIRIZZO EL GHAFAR, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 213/2021 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/09/2021 R.G.N. 39/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/10/2025 dal AVV_NOTAIO. COGNOME.
Oggetto
Differenze retributive
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/10/2025
CC
RILEVATO CHE
l a Corte d’Appello di Brescia, per quanto qui ancora rileva, in parziale riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede (di rigetto di tutte le domande) condannava la società in epigrafe al pagamento in favore del lavoratore in epigrafe della somma di € 2.759,83 a titolo di TFR, oltre accessori, a titolo di responsabilità solidale (quale committente in rapporto di appalto con la società di cui il lavoratore era dipendente) ex art. 29, comma 2, d. lgs. n. 276/2003;
per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorso il lavoratore con un unico motivo, illustrato da memoria; resiste la società con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE
parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., in relazione all’inquadramento contrattuale disciplinato dall’art. 17 del CCNL metalmeccanico artigiano 16.6.2011 e alle relative tabelle retributive;
il motivo è inammissibile, per novità della questione relativa alla violazione dell’art. 36 Cost.;
in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del
giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio (Cass. n. 18018/2024);
in ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione a parte controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo;
al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 2 ottobre 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME