Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7305 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7305 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22825/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘RAGIONE_SOCIALE e rappresentato e difeso dall’ avvocato NOME (CODICE_FISCALE) unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 669/2021 depositata il 04/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede, accoglieva la domanda proposta da NOME
COGNOME per il ricalcolo degli oneri di ricongiunzione a suo carico limitatamente al computo del periodo pensionabile (1448 settimane, in luogo RAGIONE_SOCIALEe 1094 settimane riconosciute dall’RAGIONE_SOCIALE); rigettava la pretesa di vedere calcolati, in detrazione dalla somma da versare, gli interessi del 4,5% annuo sull’ammontare dei contributi trasferito.
La Corte territoriale esponeva che:
-il COGNOME, dipendente RAGIONE_SOCIALE‘aeronautica militare fino al dicembre 1998, aveva lavorato successivamente presso una compagnia aerea privata, con contestuale iscrizione alla gestione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
in data 11 gennaio 1999 aveva chiesto la ricongiunzione presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa contribuzione versata presso l’RAGIONE_SOCIALE;
-l’RAGIONE_SOCIALE aveva calcolato gli oneri di ricongiunzione senza applicare l’interesse composto al 4,5% sulla contribuzione da ricongiungere e considerato il periodo assicurato nella gestione RAGIONE_SOCIALE in misura inferiore a quello riconosciuto dal RAGIONE_SOCIALE;
-il Tribunale aveva respinto la domanda RAGIONE_SOCIALE‘assicurato per intervenuta acquiescenza rispetto al provvedimento di ricongiunzione.
La Corte territoriale non riteneva ravvisabile un comportamento concludente di acquiescenza.
Nel merito, osservava che la domanda non era fondata quanto all’applicazione sulla contribuzione trasferita RAGIONE_SOCIALE‘interesse annuo del 4,50%; richiamava il principio affermato dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, secondo il quale nella specie si applicava la disciplina RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa, di cui all’articolo 124 DPR n. 1092/1973, che prevedeva la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa nell’RAGIONE_SOCIALE generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l’RAGIONE_SOCIALE, senza applicazione di interessi.
Non sussistevano le cause di esclusione da tale regime previste nel successivo articolo 126, in quanto la lettera b) RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo si riferiva alla diversa ipotesi RAGIONE_SOCIALEa costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego e non di un impiego privato.
La domanda era invece fondata quanto al computo di un maggiore periodo pensionabile; il decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 17 luglio 2012, inviato all’RAGIONE_SOCIALE ai fini RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa, aveva maggiorato l’importo utile ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione
di 6 anni, 9 mesi e 2 giorni, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 d.lgs. n. 165/1997. Tale maggiorazione era utile ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione, come disposto dall’art. 2, comma 1, l. n. 29/1979; la norma comportava il diritto RAGIONE_SOCIALE‘assicurato a vedersi considerare ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricongiunzione tutti i periodi di contribuzione versata, ivi compresa quella figurativa oggetto RAGIONE_SOCIALEa supervalutazione di cui all’art. 4 d.lgs. n 165/1997.
Ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE, articolato in un unico motivo di censura, cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 3, l’RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo unico RAGIONE_SOCIALEa L. 2 aprile 1958, n. 322, e RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 29 del 1979.
Avrebbe errato la Corte territoriale nell’escludere l’operatività RAGIONE_SOCIALEa speciale disciplina di cui al D.P.R. n. 1092 del 1973 in tema di costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso l’RAGIONE_SOCIALE, applicabile allorché i lavoratori pubblici, come nel caso in esame, cessino dal servizio senza acquisire il diritto a pensione. La normativa richiamata escluderebbe il sorgere ope legis di tale posizione assicurativa nella sola ipotesi RAGIONE_SOCIALEa costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato pubblico, come confermerebbe la dizione «servizio» di cui all’art. 126, comma 1, lett. b.
Il ricorso è inammissibile, sotto un duplice profilo.
La censura mossa dall’RAGIONE_SOCIALE non è conferente alla ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha dichiaratamente dato seguito al principio, sul quale si è formata una consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante: Cass 16 febbraio 2024 n. 4287; Cass. 19 dicembre 2023 n. 35532; Cass. 29 settembre 2023 n. 27623; Cass 7 settembre 2023 n. 26104; Cass. 19 luglio 2023 n. 21214; Cass. 2 marzo 2023 n. 6343; Cass. 24 agosto 2020 n. 17611; Cass. n. 20522 del 2019, depositata il 30 luglio 2019), secondo cui per i dipendenti pubblici si verifica ope legis , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 124 DPR 1024/1973, ratione temporis applicabile, la costituzione RAGIONE_SOCIALEa posizione assicurativa presso l’RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con
trasferimento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione senza interessi, salva la ipotesi di cui al successivo art. 126 lett. b), non ricorrente in causa, RAGIONE_SOCIALEa costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego.
Le censure RAGIONE_SOCIALE‘ente ricorrente sono interamente incentrate sulla questione del computo RAGIONE_SOCIALE‘interesse, rispetto alla quale l’RAGIONE_SOCIALE non era parte soccombente mentre non sottopongono a critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto utile alla ricongiunzione il meccanismo di rivalutazione dei contributi di cui all’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, disattendo i conteggi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre l ‘ impugnazione è tardiva.
Come eccepito dal controricorrente, la prima notifica del ricorso in cassazione, richiesta il giorno 31 agosto 2021, non è andata a buon fine in quanto il difensore RAGIONE_SOCIALEa controparte, esercente la propria attività professionale nel circondario di assegnazione, risultava trasferito.
La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha operato una chiara distinzione fra l’ipotesi in cui la parte elegga domicilio presso il suo difensore e questi appartenga al foro del luogo dove presta la sua attività professionale e il caso in cui, invece, la parte nomini un difensore appartenente a un foro diverso da quello del luogo dove è chiamato a svolgere il suo mandato difensivo (e tale difensore a sua volta elegga domicilio nel luogo dove ha sede il giudice, ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 83, art. 83); nel primo caso i successivi mutamenti di domicilio del difensore debbono presumersi noti alle altre parti, le quali possono averne contezza consultando l’albo professionale ( Cass., Sez. U., 24/7/2009 n. 17352 e Cass. SU n. 14594/2016).
Ne deriva che in caso di mancata notifica al difensore, che eserciti la sua attività nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia, per effetto del trasferimento RAGIONE_SOCIALEo studio, non si applica la possibilità di conservare gli effetti collegati alla richiesta di notifica originaria -tramite la riattivazione del processo notificatorio, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. -posto che l’applicazione di tale possibilità postula la non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa notifica.
Nella fattispecie di causa, non potendo la parte giovarsi RAGIONE_SOCIALEa conservazione degli effetti RAGIONE_SOCIALEa prima notifica, vale quale data di notifica
quella RAGIONE_SOCIALEa (seconda) richiesta di notifica presso l’effettivo domicilio del difensore, avvenuta il 23 settembre 2021 (con notifica perfezionatasi in data 28 settembre 2021), allorché il termine semestrale per proporre il ricorso in cassazione era già decorso.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso è inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Non ricorrono i presupposti per la applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 96 cod. proc.civ., come richiesta dalla parte controricorrente, non essendo ravvisabile una RAGIONE_SOCIALEe condotte tipizzate dalla giurisprudenza di questa Corte, fondate su una condotta abusiva imputabile al soggetto soccombente ( Cass. sez. I, 25/12/2024, n.34429).
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese, che liquida in € 200 per spese ed € 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 31 gennaio 2025