Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 517 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 517 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
sul ricorso 13340/2022 proposto da:
COGNOME, domiciliata ex lege in Roma presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
–
ricorrente –
contro
REGIONE CALABRIA, domiciliata ex lege in Roma presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente – nonché contro
RAGIONE_SOCIALE AGENZIA REGIONE CALABRIA PER L’EROGAZIONE IN AGRICOLTURA
– intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 1483/2021 depositata il 19/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Cons. Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Era NOME ricorre a questa Corte onde sentir cassare, sulla base di due mezzi ai quali resiste la Regione Calabria con controricorso -mentre non ha svolto attività processuale l’ARCEA -l’impugnata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro, rigettandone il gravame, ha confermato la decisione di prima istanza con cui era stata respinta l’opposizione della NOME all’ingiunzione fiscale a mezzo della quale la Regione aveva intimato la restituzione delle somme erogatele nel’ambito del programma di finanziamento al comparto agricolo.
Riguardo al proposto ricorso il Consigliere delegato dal Presidente della Sezione ha formulato la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.:
«Il primo motivo, con cui si deduce violazione di legge nell’applicazione delle norme in tema di onere della prova e disponibilità e valutazione delle prove (art.2697 c.c., artt.115 e 116 c.p.c.), appare inammissibile perché volto in realtà a esprimere un dissenso circa gli accertamenti di fatto e la valutazione delle prove compiuti dai giudici del merito e a chiamare indebitamente questa Corte a un riesame del fatto; per di più senza confrontarsi in modo preciso e puntuale con le ragioni sulla base delle q uali la Corte territoriale ha ritenuto che l’opera
finanziata non fosse stata tempestivamente ultimata e per cui non si potesse ravvisarsi neppure un autonomo lotto funzionale completato.
Il secondo motivo, analogamente costruito, si rivolge all’esito dei controlli disposti successivamente alla revoca del finanziamento, perdendo di vista la principale ragione addotta dalla Corte di appello per ritenere inadempiente la ricorrente, e anch’esso sollecita la Corte di legittimità alla rivalutazione delle prove acquisite; per di più, quanto alla relazione dell’ing. COGNOME la ricorrente non tiene minimamente conto delle considerazioni spese nella sentenza impugnata in punto (alla) mancanza di data e prova di tempestivo invio. Il ricorso tende in definitiva a un’alternativa ricostruzione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità».
La proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la parte ricorrente, a mezzo del suo difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione.
E’ stata, quindi, fissata l’odierna adunanza in camera di consiglio.
All’esito dell’odierna trattazione in camera di consiglio il collegio reputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata si applica a mente dell’art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ. l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento: (a) di una somma equitativamente determinata a favore della controparte; (b) di un’ulteriore somma di denaro, stabilita nel rispetto dei limiti di legge, in favore della Cassa delle Ammende, somme che si liquidano come in dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, nonchè dell’ulteriore somma di euro 6000,00, a norma dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna, inoltre, parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di euro 2.500,00 Euro, a norma dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il