Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29831 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29831 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3844/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), indirizzo PEC:
EMAIL
-controricorrenti- nonchè contro
SSR SWISS RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 90/2020, depositato il 19/12/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-nel 2017 la Corte d’appello di Brescia confermò la sentenza di fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarato nel 2009 dal Tribunale di Brescia;
1.1. -nel 2019 NOME COGNOME chiese il fallimento in estensione, ai sensi dell’art. 147, comma 5, l.fall., di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ritenendo esistente tra detti soggetti e la società già dichiarata fallita una società di fatto, una società occulta, una holding o una ‘super società’ di fatto;
1.2. -con il decreto indicato in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha respinto il reclamo ex art. 22 l.fall. proposto dal COGNOME contro il decreto del Tribunale di Brescia di rigetto di detta istanza;
-avverso tale decisione il reclamante ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrato da memoria, cui il RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso; i restanti intimati non hanno svolto difese.
CONSIDERATO CHE
2.1. -con il primo motivo si denuncia la nullità del decreto nonché la violazione e falsa applicazione de ll’art. 115 c.p.c.;
2.2. -il secondo mezzo deduce nullità del decreto e violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c.;
2.3. -anche il terzo lamenta nullità del decreto e violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. , sotto altri profili;
-l’esame dei motivi è superfluo poiché il ricorso va dichiarato inammissibile;
3.1. -in generale, per essere ricorribili per cassazione a norma dell’art. 111 , comma 7, Cost. i provvedimenti debbono essere muniti dei caratteri di decisorietà e definitività, propri dei «provvedimenti giurisdizionali destinati a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato e ad incidere in modo definitivo sui diritti soggettivi delle parti» (cfr. ex multis Cass. Sez. U, 24068/2019 in tema di piano di riparto parziale e Cass. 11524/2020 in tema di autorizzazione ex art. 169-bis legge fall.);
3.2. -oltre alla decisorietà occorre dunque la definitività, la quale va esclusa non solo quando il soccombente disponga di ulteriori rimedi impugnatori specifici per riformare il provvedimento ritenuto lesivo, ma anche quando esso può essere revocato o modificato su istanza della parte interessata (Cass. Sez. U, 17636/2003; Cass. 13760/2009, 3491/1993, 10428/1992) ovvero quest’ultima può liberamente riproporre la domanda giudiziale (Cass. 26567/2020, 17836/2019);
3.3. -è principio consolidato all’interno della giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U, 26181/2006; Cass. 15806/2021, 17836/2019, 16411/2018, 5069/2017, 20297/2015, 6683/2015, 19446/2011, 15018/2001, 21834/2009) che tanto il decreto reiettivo dell’istanza di fallimento, quanto quello confermativo del rigetto in sede di reclamo ex art. 22 l.fall., non sono idonei al giudicato e quindi non sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., proprio perché provvedimenti non definitivi (in quanto la domanda di apertura della procedura è riproponibile) e privi di natura decisoria su diritti soggettivi (in quanto non incidono su un diritto del debitore);
3.4. -la ratio sottesa al principio è che nessun soggetto istante, sia esso il creditore o il curatore, ai sensi degli artt. 6 o 147 l.fall., è portatore di un diritto all’altrui fallimento, né rileva la ragione per la quale l’iniziativa di fallimento sia stata respinta (motivi di rito, circostanze di fatto o principi di diritto), bensì solo che il provvedimento, nella parte in cui statuisce il rigetto
dell’istanza anche di quella in estensione presentata ex art. 147 l. fall. -non è idoneo al giudicato (Cass. 15806/2021, 19446/2011);
3.5. -si è altresì affermato che nella statuizione di rigetto dell’istanza di fallimento non è configurabile una preclusione da cosa giudicata, bensì una mera preclusione di fatto in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore ed allo stato di insolvenza dello stesso, di modo che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione, su istanza di un diverso creditore, ovvero sulla base di elementi sopravvenuti, preesistenti ma non dedotti, e anche di una prospettazione identica a quella respinta, su istanza dello stesso creditore (Cass. 16411/2018);
-segue allora la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese, liquidate in dispositivo;
-stante la contrarietà dell’azione alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, ricorrono i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda -coinvolgendo l’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé -mentre non sarebbe sufficiente di per sé l ‘ infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. U, 9912/2018; Cass. 19948/2023);
5.1. -costituisce infatti indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – la proposizione di un ricorso per cassazione senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza o inammissibilità della propria posizione, ovvero senza compiere alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o
la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta (Cass. Sez. U, 32001/2022);
5.2. -dovendo dunque ritenersi il ricorso oggetto del presente giudizio proposto quanto meno con colpa grave, il ricorrente deve essere condannato d’ufficio al pagamento in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, di una somma che secondo il costante orientamento di questa Corte va equitativamente determinata in misura pari all’importo delle spese di lite;
-sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 115 del 2002 (Cass. Sez. U, nn. 23535/2019, 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna delle due parti controricorrenti in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Condanna lo stesso ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, della somma di Euro 6.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 settembre 2023