Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2999 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2999 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 37615/2019 proposto da: NOME COGNOME e NOME COGNOME Commissari Giudiziali del concordato preventivo RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi da ll’avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE per procura in calce al ricorso
ricorrenti
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOMECODICE_FISCALE per procura in calce al ricorso
ricorrente incidentale/controricorrente contro
NOME COGNOME, nella qualità di Amministratore Giudiziario di RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE per procura in calce al controricorso
contro
ricorrente
contro
PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale di Benevento; PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Napoli
avverso il decreto nr. 2980/2019 pronunciato dalla Corte d’Appello di Napoli in data 27/11/2019;
letta la requisitoria scritta del sostituto procuratore generale dr. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso proposto dai Commissari Giudiziali e l’accoglimento del ricorso proposto daRAGIONE_SOCIALE
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal cons. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La Corte d’Appello di Napoli, con decreto del 27/11/2019, ha accolto il reclamo proposto dall’ Amministratore Giudiziario dei beni di RAGIONE_SOCIALE i cui beni erano stati sottoposti a sequestro preventivo penale finalizzato alla confisca obbligatoria, contro il decreto col quale il Tribunale di Benevento, dopo aver ritenuto ammissibile la domanda di concordato in bianco, con continuità aziendale, depositata dalla società il giorno precedente all’udienza fissata per la trattazione dell’istanza di fallimento avanzata dal P.M., l’aveva autorizzata , ai sensi degli artt. 182 quinquies comma 4 e 161 , comma 7, l. fall., nella pendenza del termine assegnatole per il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, a pagare le retribuzioni dei dipendenti per il mese di giugno 2019, ed aveva altresì autorizzato il suo amministratore a proseguire nella gestione aziendale ordinaria, comprensiva di tutti i pagamenti successivi alla domanda concordataria, concedendogli accesso diretto ai conti correnti societari.
La corte del merito ha ritenuto che il vincolo di intangibilità posto dal provvedimento cautelare reale sui beni di RAGIONE_SOCIALE Falzarano, pur garantendo alla sua governace ogni libertà di scelta in ordine alla gestione aziendale e al ricorso di strumenti di composizione della crisi alternativi al fallimento, non consentiva alla società
alcuna forma di disposizione delle somme vincolate all’eventuale confisca, mentre i pagamenti richiesti e autorizzati si traducevano nel loro dissequestro di fatto, non autorizzato dal giudice penale.
I Commissari giudiziali del concordato di RAGIONE_SOCIALE e quest’ultima in proprio hanno proposto separati ricorsi straordinari per la cassazione del decreto (il ricorso della società, notificato per secondo, va qualificato come incidentale), cui l’Amministratore giudiziario ha resistito con distinti controricorsi illustrati da un ‘ unica memoria.
CONSIDERATO CHE
Premesso che l ‘(implicito) accertamento della legittimazione ad agire dei Commissari giudiziali (evidentemente ritenuti dalla corte d’appello – che ha pronunciato anche nei loro confronti -parti del procedimento) è coperto da giudicato interno, il ricorso principale e quello incidentale vanno dichiarati inammissibili, senza necessità di esaminarne i motivi, perché proposti contro un provvedimento non impugnabile per cassazione.
1.1. Va sul punto richiamata la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il ricorso straordinario per cassazione previsto dall’art. 111, comma 7, Cost. è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e della definitività, e cioè che pronunci – o venga comunque ad incidere – irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi (cfr. tra le tante Cass. 24155/2014).
1.2. Con il decreto impugnato, che ha revocato il provvedimento con cui il tribunale aveva autorizzato la società al pagamento delle mensilità di giugno 2019 dei dipendenti, la corte d’appello, lungi dall’incidere con efficacia di giudicato su una situazione soggettiva di diritto sostanziale dei ricorrenti, ha emesso una pronuncia di evidente natura interinale, non privando la società ammessa al
concordato del potere di gestire e disporre dei propri beni (sottrattole, piuttosto, dal sequestro penale preventivo), ma limitandosi a verificare quali fossero i limiti all’esercizio di tale potere, nell’ambito dell’espletamento delle funzioni tutorie, di controllo e di direzione della procedura, che spettano al giudice.
Né, contrariamente a quanto ritenuto dal sostituto PCOGNOME nella sua requisitoria scritta, può predicarsi una lesione definitiva del diritto del lavoratori (che, peraltro, non sono parti del presente procedimento) a percepire le retribuzioni, in quanto il relativo credito, di cui era stato autorizzato l’immediato pagamento , ben avrebbe potuto (o potrà) essere soddisfatto dallo stesso Amministratore giudiziario dei beni ed è, comunque, destinato a ricevere tutela in ambito concorsuale, tenuto conto, fra l’altro, della sua collocazione privilegiata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, a carico solidale delle due parti ricorrenti, stante la sostanziale unicità delle loro posizioni
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale e condanna i ricorrenti, in via fra loro solidale, a pagare al controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva , Cap e rimborso forfettario al 15%.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2024.