Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20759 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20759 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2303/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME, con domicilio digitale come in atti – ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE e per essa la MANDATARIA RAGIONE_SOCIALE,
– intimati –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, con gli avvocati di cui alla procura speciale depositata in atti, ove indicati i rispettivi domicili digitali
– resistente con procura –
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE d ‘ APPELLO di ROMA n. 4515/2021 depositata il 21/06/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 2/05/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
Rilevato che
NOME COGNOME COGNOME impugna per cassazione, con atto affidato a plurime censure, la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d ‘ appello di Roma, asseritamente resa in data 27/05/2021 e pubblicata il 21/06/2021, recante n. 4515, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone, di rigetto dell ‘ opposizione avverso due ordinanze di assegnazione in procedimento presso terzi nei confronti del COGNOME;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE;
l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura speciale alle liti;
il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni;
il ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria per l ‘ adunanza camerale del 2/05/2024;
Considerato che
in via preliminare deve rilevarsi che la sentenza prodotta in atti è priva di glifo, ossia RAGIONE_SOCIALE stampigliatura, usualmente posta in alto a destra RAGIONE_SOCIALE pagina a stampa, recante l ‘ indicazione del numero del provvedimento e RAGIONE_SOCIALE data di pubblicazione di esso;
va, tuttavia, ritenuto che la causa può essere decisa sulla base del criterio RAGIONE_SOCIALE ragione più liquida RAGIONE_SOCIALE complessiva inammissibilità del ricorso, prescindendosi dalla richiamata tematica relativa alla regolarità formale RAGIONE_SOCIALE copia RAGIONE_SOCIALE sentenza gravata, se priva di indicazioni autentiche sul numero di identificazione e sulla data di pubblicazione;
i motivi addotti, privi di un momento di sintesi iniziale, di idonea numerazione e di richiamo dei parametri asseritamente violati, tra quelli di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell ‘ art. 360, comma 1, cod. proc. civ., anche in punto di incostituzionalità del discrimen temporale per l ‘ inefficacia delle assegnazioni in favore dei diversi
R.g. n. 2303 del 2022;
Ad. 2/05/2024; estensore: NOME COGNOME
creditori concorrenti, sono del tutto aspecifici e incorrono in violazione dell ‘ art. 366 comma 1, n. 4 cod. proc. civ.;
la comprensione RAGIONE_SOCIALE vicenda sostanziale e processuale può essere adeguatamente raggiunta soltanto mediante la lettura RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e del controricorso, il che rende di per sé il ricorso inammissibile;
tanto esime dal rilievo che l ‘ assunto del ricorrente, dell ‘ essere illegittima la mancata applicazione del disposto dell ‘ art. 545, comma 8 cod proc. civ., come risultante ex art. 13 lett. l) del d.l. n. 83 del 2015 convertito con modificazioni nella legge n. 132 del 6/06/2015, alle procedure di espropriazione presso terzi già definite, non ha alcun appiglio normativo e, peraltro, non risulta neppure sostenibile alla luce RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale, n. 12 del 2019, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo -per violazione dell ‘ art. 3 Cost. -l ‘ art. 23, comma 6, del d.l. n. 83 del 2015, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2015, nella parte in cui non prevede che il nuovo regime di impignorabilità parziale dei trattamenti pensionistici o assistenziali -ossia per la sola eccedenza dalla parte necessaria per assicurare condizioni di vita minime al pensionato -, di cui all ‘ ottavo comma dell ‘ art. 545 cod. proc. civ., introdotto dall ‘ art. 13, comma 1, lett. l), del medesimo decreto-legge, si applichi anche alle procedure esecutive pendenti alla data RAGIONE_SOCIALE sua entrata in vigore (27 giugno 2015);
nella specie, invero, le procedure esecutive di pignoramento presso terzi nei confronti del COGNOME risultavano definite da epoca di gran lunga antecedente all ‘ entrata in vigore del detto decreto-legge, in quanto le ordinanze di assegnazione in favore dei creditori pignoranti risalgono entrambe all ‘ anno 2008, come esattamente rilevato dalla Corte territoriale anche ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità di cui all ‘ art. 96, comma 3, cod. proc. civ., e, dunque, l ‘ opposizione all ‘ esecuzione venne proposta
R.g. n. 2303 del 2022;
Ad. 2/05/2024; estensore: NOME COGNOME
dal COGNOME quando si era, oramai, consolidato l ‘ esito definitivo del procedimento esecutivo, posto che il pignoramento presso terzi si conclude con l ‘ ordinanza di assegnazione, anche qualora si tratti, come nella specie, di un credito periodico;
nella specie, inoltre, le questioni attinenti all ‘ importo delle somme assegnate ai creditori pignoranti integrano questioni di carattere prettamente fattuale, non adeguatamente devolvibili in sede di legittimità, né sono indicati i parametri normativi asseritamente violati, a prescindere da ogni questione sulla tempestività RAGIONE_SOCIALE loro deduzione (siccome afferenti il merito RAGIONE_SOCIALE pretesa esecutiva azionata e, quindi, da farsi valere nel corso RAGIONE_SOCIALE procedura esecutiva che l’aveva ad oggetto e non mai una volta che la procedura stessa si è irreversibilmente esaurita);
infine, la censura relativa alla condanna ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, cod. proc. civ. pure non è adeguatamente supportata da critiche argomentate in diritto, in quanto la Corte territoriale ha reputato sussistente l ‘ ipotesi di responsabilità processuale aggravata, avendo ritenuto la manifesta infondatezza delle tesi prospettate, del tutto tardivamente, come già scritto, dal COGNOME, prendendosi, al detto fine, in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell ‘ iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame, ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (così la giurisprudenza nomofilattica di Sez. U n. 22405 del 13/09/2018 Rv. 650452 – 01), fermo restando che non è motivazione adeguata la semplice infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretesa fatta valere (Cass. n. 19948 del 12/07/2023 Rv. 668146 – 01);
il ricorso è, per quanto premesso, dichiarato inammissibile, con riferimento a tutte le censure prospettate;
le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza in favore RAGIONE_SOCIALE sola RAGIONE_SOCIALE, in
R.g. n. 2303 del 2022;
Ad. 2/05/2024; estensore: NOME COGNOME
quanto l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha depositato solo la procura alle liti, senza svolgere alcuna attività defensionale: e sulla base dell ‘ attività professionale espletata in relazione al valore RAGIONE_SOCIALE controversia sono liquidate come da dispositivo;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 quater , del d. P.R. n. 115 del 2002, stante l ‘ inammissibilità del ricorso, deve darsi atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (in forza del comma 1 bis dello stesso art. 13), se dovuto;
il deposito RAGIONE_SOCIALE motivazione dell ‘ ordinanza è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 5.100,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% oltre CA e IVA come per legge;
ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Corte di