Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27001 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23212/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27001 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2024
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
e contro
COGNOME NOME, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2219/2022 depositata il 23/6/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 8/7/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che: 23212/2020
NOME COGNOME, dopo avere chiesto e ottenuto un accertamento tecnico preventivo, conveniva davanti al Tribunale di Busto Arsizio NOME AVV_NOTAIO – che gli aveva locato l’appartamento ove abitava in Cairate -e RAGIONE_SOCIALE -che nell’appartamento aveva installato la caldaia, di cui svolgeva pure la manutenzione – perché fossero condannati in solido a risarcirlo per i danni
derivati da un incendio dell’appartamento avvenuto il 22 settembre 2015, nella misura di euro 120.000, oltre accessori.
La locatrice e il manutentore si costituivano, resistendo e chiamando a manleva rispettivamente RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
Il Tribunale, con sentenza del 7 luglio 2020, rigettava la domanda.
Il COGNOME proponeva appello, cui resistevano tutte e quattro le controparti e che veniva rigettato dalla Corte d’appello di Milano con sentenza del 23 giugno 2022.
Il COGNOME ha presentato ricorso, basato su un unico motivo, da cui si sono difese con rispettivo controricorso la COGNOME, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE.
In data 17 dicembre 2023 è stata depositata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., qualificando il ricorso inammissibile ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c. in combinato disposto con l’articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., oltre che per ‘carente esposizione dei fatti di causa’. La proposta è stata comunicata l’11 gennaio 2024, e tempestivamente il 19 febbraio 2024 è stata depositata dal ricorrente richiesta di decisione in forza dell’ultimo comma del suddetto articolo. La causa pertanto è stata chiamata in adunanza camerale, previo deposito di memoria da tutte le parti costituite.
Considerato che:
1. L’unico motivo presentato dal ricorrente denuncia omesso esame di fatto discusso e decisivo, ‘e segnatamente per qual motivo i danni di gran lunga maggiori, sino alla compromissione delle strutture murarie, si riscontrano esattamente sopra la condotta del gas e sopra la caldaia e per qual motivo questo <> fuoco provenisse dall’alto ed attingesse gli oggetti bruciandoli ed annerendoli dall’alto verso il basso e non, come ci si dovrebbe attendere, dal basso verso l’alto. Con la precisazione che tut ti gli elettrodomestici si trovano in basso e che se a prendere fuoco per primi fossero stati loro troveremmo gli oggetti bruciati ed anneriti dal basso verso l’alto’.
Il motivo è illustrato per ben 22 pagine (ricorso, pagine 8-30), includenti pure fotografie inserite nello sviluppo degli argomenti in esso versati.
Il ricorso è palesemente inammissibile, prima ancora che ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c. perché non veicola una effettiva denuncia di omesso esame di fatto discusso e decisivo (per inciso, si osserva che la questione fattuale è stata ampiamente va gliata dal giudice d’appello), bensì verte su un puro fatto per ricostruirlo diversamente dal giudice di merito la causa dell’incendio – in modalità diretta e quindi congrua ad un gravame.
Il ricorrente pertanto deve essere condannato a rifondere a ciascuno dei controricorrenti le spese processuali, liquidate come da dispositivo.
In applicazione dell’articolo 96, commi terzo e quarto, c.p.c. egli deve altresì venire condannato a pagare a ciascuna parte controricorrente la somma di euro 1750 e pagare alla cassa delle ammende la somma di euro 500.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a ciascuno dei controricorrenti le spese di lite , liquidate in un totale di € 3500, e a pagare a ciascuno di loro la somma di € 1750 ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c., nonché a pagare alla cassa delle ammende la somma di euro 500 ai sensi dell’articolo 96, quarto comma, c.p.c. .
In forza dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 8 luglio 2024