Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15084 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15084 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14110/2021 R.G. proposto da
COGNOME NOME , domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME e COGNOME
Oggetto: Contratti bancari – Mutuo ipotecario
R.G.N. 14110/2021
Ud. 29/05/2025 CC
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO MILANO n. 791/2021 depositata il 11/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 791/2021, pubblicata in data 11 marzo 2021, la Corte d’appello di Milano, nella regolare costituzione dell’appellata RAGIONE_SOCIALE e dell’intervenuta RAGIONE_SOCIALE e, per essa, della mandataria RAGIONE_SOCIALEha respinto l’appello proposto da COGNOME NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, n. 1101/2019, pubblicata in data 17 luglio 2019, la quale, a propria volta, aveva respinto l’opposizione dello stesso COGNOME NOME COGNOME avverso il precetto intimatogli da RAGIONE_SOCIALE sulla base di un titolo esecutivo costituito da un mutuo ipotecario.
Il precetto era stato opposto deducendo una nutrita serie di profili di nullità, costituiti: dal superamento del tasso soglia di legge; dalla violazione dell’art. 117 TUB; dal richiamo nelle condizioni contrattuali al parametro Euribor; dal carattere anatocistico del sistema ammortamento c.d. ‘alla francese’.
La Corte d’appello, nel disattendere i motivi di gravame, ha osservato, in sintesi – e per quanto ancora qui rileva – che:
nonché contro
-controricorrente –
-la commissione per estinzione anticipata non poteva essere computata ai fini della verifica del mancato superamento del tasso soglia di legge, sia perché la stessa, in generale, costituisce un costo eventuale non collegato all’erogazione del credito e non avente natura di corrispettivo, sia perché, nello specifico caso, la previsione di una penale per estinzione anticipata risultava presente unicamente negli allegati del contratto ma non era prevista come specifica pattuizione del contratto medesimo;
-le argomentazioni dell’appellante in ordine al superamento del tasso soglia di legge risultavano basate su un criterio di calcolo non ‘ancorato ad alcun dato normativo di valore primario o secondario’ , dovendosi invece ribadire che il calcolo del tasso andava effettuato sull’intera rata e non solo sulla quota di capitale della rata medesima, senza che ciò si venisse a tradurre in una ipotesi di capitalizzazione;
-l’indicazione di un TAEG o ISC inferiore a quello reale, non comportava la nullità della pattuizione, ma, al più, la legittimazione alla pretesa di adempimento o di ripetizione di quanto pagato in eccesso;
-la presenza di una clausola di indicizzazione Euribor non si traduceva in una ipotesi di nullità quale contratto ‘a valle’ di un’intesa restrittiva della concorrenza ma valeva a fondare unicamente un’azione risarcitoria;
-il piano di ammortamento alla francese non determinava un’ipotesi di anatocismo.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano ricorre NOME COGNOME
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
È rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE e, per essa, la mandataria RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a cinque motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1815 c.c.; 644 c.p.; 40, comma 2, TUB.
Si censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui la stessa ha escluso la sussistenza di un superamento del tasso soglia di legge ritenendo che le deduzioni della ricorrente risultassero basate su un criterio di calcolo non ‘ancorato ad alcun dato normativo di valore primario o secondario’ .
La ricorrente, invece, invoca la correttezza del criterio del ‘tasso effettivo di mora’, rinvenendone il fondamento normativo nelle norme agli artt. 1815 c.c.; 644 c.p.; 40, comma 2, TUB.
Secondo la ricorrente, nell’ipotesi di inadempimento della rata entro il trentesimo giorno dalla sua scadenza, si verrebbe a verificare ‘un fenomeno di pagamento contestuale di interessi corrispettivi (contenuti nella rata) e di interessi moratori per il r itardo’ perché il mutuatario dovrebbe pagare sia gli interessi di mora sulla rata scaduta -comprensiva degli interessi corrispettivi -sia gli interessi corrispettivi sul capitale residuo, non potendosi considerare quale capitale la quota di interessi corrispettivi contenuti nella rata scaduta.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., deduce, testualmente, ‘violazione e falsa applicazione commi 4 e 7 art. 117 TUB -mancata indicazione del TAE (Tasso Annuo
Effettivo), ovvero il tasso di interesse praticato -in presenza di liquidazione infrannuale degli interessi, nullità della clausola dell’interesse corrispettivo – sostituzione di imperio con il tasso minimo dei bot.’ .
Si censura la decisione della Corte ambrosiana nella parte in cui la stessa ha disatteso le deduzioni concernenti l’indicazione di un TAEG o ISC inferiore a quello reale.
Argomenta il ricorrente che l’indicazione in contratto del solo Tasso Nominale Annuo non varrebbe ad individuare il tasso effettivamente praticato, ‘posto che il pagamento frazionato, mese per mese, degli interessi indicati a un tasso annuo, comportano un costo maggiore effettivo annuo, dato che nell’altro caso gli interessi a quel tasso annuo si pagano una volta all’anno e in via posticipata’ , dal che discenderebbe la violazione dell’art. 117 TUB.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., deduce, testualmente, ‘violazione e falsa applicazione commi 6 e 7 art. 117 TUB -anche in relazione al co 8 – Violazione e falsa applicazione della Delibera del CICR del 4/3/2003 -Scorretta indicazione dell’ISC ISC più sfavorevole per il mutuatario di quello effettivo -nul lità della clausola dell’interesse corrispettivo -sostituzione di imperio con il tasso minimo dei BOT .’ .
Il ricorrente impugna la decisione della Corte d’appello nella parte in cui quest’ultima ha escluso che l’indicazione di un TAEG o ISC inferiore a quello reale, comporti la nullità della pattuizione.
Argomenta in contrario che tale indicazione sarebbe un elemento essenziale, la cui non corretta indicazione determina la nullità ex art. 117 TUB.
1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione della Legge n. 287/1990 e degli artt. 101 e 102 TFUE.
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello nella parte in cui la stessa ha escluso che la presenza di una clausola di indicizzazione Euribor si traducesse in un’ipotesi di nullità quale contratto ‘a valle’ di un’intesa restrittiva della concorrenza, fondando unicamente un’azione risarcitoria.
Richiama la decisione della Commissione Antitrust Europea -Direzione Generale della Concorrenza C(2013) 85121 in data 4 dicembre 2013, che ha ravvisato nel periodo 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 una illecita alterazione oggettiva del predetto parametro, e deduce, pertanto, che il contratto in questione -quale intesa c.d. ‘a valle’ – sarebbe a propria volta nullo nella parte in cui viene ad indicizzare il tasso all’Euribor.
1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1283 c.c.
Si censura, infine, la decisione impugnata, nella parte in cui la stessa ha escluso che il sistema di ammortamento c.d. ‘alla francese’ determini un’ipotesi di anatocismo.
Il ricorrente argomenta che ‘non è nel pagamento della singola rata che si può vedere l’importo anatocistico che contiene’ e che ‘ciò che è in discussione è il calcolo su cui si fonda la determinazione del piano di rimborso dato un tasso, una durata, e una periodicità di rimborso’ , con la conseguenza che ‘il fenomeno anatocistico non può essere visto nella singola rata’ bensì ‘nel momento genetico, laddove si determina, in base al TAN, alla durata e alla periodicità di rimborso, il piano di ammortamento’ , argomentando che ‘ciò che causa la produzione di
interessi su interessi è il regime finanziario adottato per la determinazione del piano di ammortamento’ .
Sostiene il ricorrente che, ‘nel sistema delineato gli interessi vengono calcolati NON sul capitale in scadenza ma SULL’INTERO capitale residuo (NON ancora scaduto) ‘ e che ‘È quindi nella previsione stessa dell’importo della rata pattuita che si realizza la convenzione anatocistica: questa precede la scadenza degli interessi in quanto radicata nella fase di genesi del contratto, quindi in un momento antecedente la scadenza delle singole rate in cui gli interessi sono poi ripartiti’ , provocando ulteriormente un’ipotesi di indeterminatezza dell’oggetto del contratto.
Il ricorso è, nel suo complesso, inammissibile.
2.1. Lo stesso, infatti, in tutti i motivi in cui si articola, manifesta l’assenza di rispetto del canone di specificità di cui all’art. 366, n. 6), c.p.c.
I singoli motivi di ricorso, infatti, pur facendo reiterato riferimento alle clausole che avrebbero caratterizzato il contratto di mutuo all’origine della vicenda processuale, omett ono non solo di riprodurre con adeguata puntualità o di localizzare specificamente le clausole in questione ma anche di procedere ad una adeguata illustrazione del loro contenuto, risultando in tal modo non rispettosi del dettato dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n, 6, c.p.c., pur se modulato – in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME altri c/Italia) – secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 3612
del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021).
Le carenze che caratterizzano i motivi, invero, valgono a privare gli stessi della specificità necessaria per consentire a questa Corte di operare un vaglio adeguato della fondatezza del ricorso stesso il quale, invece, in molti passaggi viene a tradursi in una serie di astratte considerazioni in diritto del tutto prive di riferimenti sia alla fattispecie concreta sia alle argomentazioni svolte nella decisione impugnata (Cass. Sez. U – Sentenza n. 23745 del 28/10/2020; Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 24298 del 29/11/2016), in tal modo sollecitando a questa Corte la mera enunciazione di astratte valutazioni giuridiche e non -come è invece compito di questa Corte -la verifica dell’adeguato governo delle norme di diritto da parte della decisione impugnata, nel momento in cui quest’ultima si è venuta a confrontare con le specifiche previsioni contrattuali.
2.2. Le considerazioni appena svolte non esimono, del resto, questa Corte dal rilevare l’ulteriore inammissibilità ex art. 360 -bis , n. 1), c.p.c. sia del primo motivo -il quale, a ben vedere, non censura la decisione impugnata ma sollecita, senza addurre argomentazioni caratterizzate da novità, una revisione del costante orientamento espresso da questa Corte (Cass. Sez. U – Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 14214 del 05/05/2022) -sia del terzo motivo -il quale non offre elementi né per rivedere né per confermare il principio enunciato da questa Corte, per cui, in tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di
gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385/1993 (Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 39169 del 09/12/2021; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023) -sia del quinto motivo -in relazione al quale si deve richiamare il definitivo arresto di Cass. Sez. U – Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 -non senza ribadire che proprio l’insieme delle argomentazioni spese nei motivi medesimi -così come nei motivi residui -risultano del tutto slegate dalla vicenda concreta, risolvendosi in una serie di considerazioni generali in parte riconducibili alla matematica finanziaria, senza che tali asserzioni siano accompagnata da adeguate – e soprattutto chiare – deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l’avvenuta concreta produzione, nella specie, di un risultato precluso dalla legge (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13144 del 2023 e, ancora, Cass. Sez. U – Sentenza n. 15130 del 29/05/2024).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima