Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33519 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33519 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5116/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE,
-intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 275/2023 depositata il 27/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, rigettava il reclamo, ex art. 18 l.fall. proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento della reclamante emessa dal Tribunale della stessa città.
1.1 Rilevava la Corte che le questioni poste dalla reclamante in relazione alla pretesa causa di forza maggiore -e che così avrebbero impedito al legale rappresentante della società di venire a conoscenza della convocazione per l’udienza prefallimentare e di esercitare in quella sede il proprio diritto di difesa – erano prive di concludenza atteso che, in considerazione dell’effetto devolutivo pieno del gravame, ben potevano essere fatti valere (così come era avvenuto) in sede di giudizio di reclamo tutti gli elementi diretti a contrastare la richiesta di fallimento.
1.2 I giudici di seconde cure argomentavano altresì che il fallito non aveva fornito allegazioni e prove idonee a depotenziare gli elementi rivelatori dello stato di insolvenza evidenziati dal giudice di primo grado e costituiti da: i) mancato pagamento di crediti di lavoro, al soddisfacimento dei quali RAGIONE_SOCIALE si era anche impegnata con apposito accordo transattivo, non adempiuto; ii) esistenza di debiti per oltre € 500.000, risultanti dalle domande di insinuazione allo stato passivo, come da progetto prodotto dalla curatela; iii) assenza di qualsivoglia struttura operativa, attestata anche dalla stessa vicenda relativa alla mancata lettura della PEC di convocazione all’udienza prefallimentare, iv) inconsistenza del capitale sociale, che non risultava effettivamente versato.
2 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a cinque motivi; i creditori istanti e il RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n.4 c.p.c. in relazione alla asserita violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 15 l. fall.: si sostiene che la Corte abbia erroneamente negato che le reali ed obiettive cause di forza maggiore, come inequivocabilmente provate nella descritta fase giudiziale, fossero assolutamente idonee a inficiare sia il processo notificatorio della pec prefallimentare che il conseguente provvedimento concorsuale in asserita violazione del principio del contraddittorio.
1.1.Il motivo è inammissibile.
1.2 La Corte, premesso che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare è stata effettuata regolarmente, ha affermato l’irrilevanza della doglianza del debitore, atteso che lo stesso ha comunque potuto dispiegare le proprie difese e rappresentare tutti gli elementi in suo favore con il reclamo alla sentenza di fallimento.
1.3 La censura non si confronta con tale ratio decidendi.
2 Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 360, comma 1° n. 3-5, c.p.c. « in relazione all’omesso esame delle prove di non fallibilità RAGIONE_SOCIALE ».
2.1 Il motivo è inammissibile in quanto assolutamente generico, non essendo stati indicati in maniera specifica quali elementi la Corte avrebbe omesso di esaminare.
3 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c. – nn. 3-5- e degli articoli 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte « travisato la prova relativa ai crediti maturandi » per
effetto dei rapporti commerciali che la ricorrente intratteneva con società, anche di caratura internazionale, che avrebbero consentito di raggiungere significativi fatturati e risultati economico-finanziari.
3.1 Il quarto motivo ipotizza violazione e falsa applicazione dell’art.
5 l.fall. in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3, c.p.c., per avere la Corte « omesso di esaminare con assoluta terzietà, attenzione e considerazione » i documenti comprovanti l’evoluzione della capacità finanziaria della società.
3.2 I due motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono anch’essi inammissibili.
3.3 Si legge nell’impugnata sentenza ‘ a ciò si deve aggiungere il mancato deposito degli ultimi bilanci della società, e la mancata produzione in questa sede di una situazione patrimoniale aggiornata, che possa dar conto della solvibilità della società. Tanto basta a ritenere irrilevanti le deduzioni di parte reclamante in ordine a commesse o contratti in corso di definizione, che attesterebbero la capacità finanziaria della stessa: il doc. 17 è un contratto di procacciamento di affari, da cui possono derivare introiti solo se ‘gli affari’ vengono procurati dal procacciatore, e di attività in essere da parte di RAGIONE_SOCIALE in tale senso, ad oggi, non vi è traccia.’.
3.4 A fronte di tale accertamento la censura si limita ad una apodittica contestazione, non mettendo in discussione gli indici dello stato di insolvenza valorizzati dalla Corte e facendo riferimento a non meglio specificati contratti e rapporti commerciali.
La doglianza è, dunque, del tutto priva di specificità.
4 Anche il quinto motivo è inammissibile in quanto si risolve in un auspicio a rivedere la regolamentazione delle spese processuali contenute nell’impugnata sentenza nell’ipotesi di accoglimento dei motivi
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
5 Nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio non avendo il fallimento svolto difese.
P.Q.M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2025.
il Presidente NOME COGNOME