Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26647 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26647 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22595 R.G. anno 2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME , domiciliati ex lege presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME ;
ricorrenti
contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE ESSA INTESA SAN PAOLO S.P.A. BANCO DI RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALEP.A., COGNOME NOME, COGNOME NOME, INDIRIZZO, COGNOME NOME ;
intimati avverso la SENTENZA n. 309/2022 emessa da CORTE D’APPELLO BARI il 23/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio de ll’11 settembre
2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
─ NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 23 febbraio 2022;
la Corte pugliese aveva rigettato il loro gravame contro la sentenza del Tribunale di Foggia del 20 dicembre 2018.
Il giudizio aveva tratto origine dall’in iziativa assunta dai soci della RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, i quali avevano convenuto in giudizio quest’ultima, il liquidatore NOME COGNOME e il collegio sindacale della società chiedendo, in via principale, di dichiararsi l’inesistenza, in capo ad essi attori, di un loro debito nei confronti della stessa cooperativa e di RAGIONE_SOCIALE (debito riferito a un contratto di mutuo fondiario stipulato col Banco di Napoli) e, in via subordinata, di accertarsi l’esclusiva titolarità, in capo al liquidatore e ai sindaci, dell’eventuale debito residuo che fosse stato accertato nei confronti dell’istituto mutuatario.
2 . ─ Il ricorso per cassazione prospetta due motivi e non è resistito.
E’ stata formulata proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La proposta ha il seguente tenore.
« l ricorso si compone di due motivi, entrambi inammissibili;
«col primo è denunciata la violazione di non meglio precisate norme di diritto e la nullità del procedimento stante la mancata interruzione dello stesso per intervenuta liquidazione coatta amministrativa di una parte del giudizio, la RAGIONE_SOCIALE;
«la censura è anzitutto carente di autosufficienza: non si indicano gli atti processuali utili ai fini dell’esame del motivo e nemmeno si spiega se e come la questione dell’intervenuta perdita della capacità processuale della nominata società per effetto de ll’apertura della procedura liquidatoria ─ circostanza, questa, che in ricorso (pag. 10) si deduce essere occorsa nella pendenza del giudizio in primo grado ─ venne fatta valere nei precedenti gradi;
«si osserva, comunque, che le norme sull’interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo, sicché l’irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inosservanza può essere fatta valere soltanto da quest’ultima, che dall’evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza ciononostante pronunciata (Cass. 3 marzo 2022, n. 7075; Cass. 21 luglio 2016, n. 15031);
«il secondo mezzo oppone, in rubrica, la nullità della sentenza di appello per omesso esame di fatto decisivo, ma è poi sviluppato lamentando, in sintesi, la sostanziale assenza della motivazione dell’impugnata pronuncia;
«il motivo è svolto in termini oltremodo generici, senza misurarsi affatto coi passaggi argomentativi attraverso cui la Corte di appello ha dato conto della non accoglibilità dei cinque motivi di gravame portati al suo esame;
«gli istanti lamentano, in particolare, che la Corte di appello avrebbe mancato di spendere ‘ una sola parola sulla problematica dell’interruzione’ di cui si è detto;
«tuttavia, come osservato in precedenza, i ricorrenti non hanno chiarito quali specifiche deduzioni abbiano svolto con riguardo a tale tema processuale: onde non si vede come questa Corte possa scrutinare, sul punto, il denunciato vizio motivazionale;
«in ogni caso, poi, in tema di errores in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione (Cass. 10 novembre 2015, n. 22952)».
– Il Collegio reputa condivisibili tali rilievi.
3 . -Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile.
Nulla deve statuirsi in punto di spese.
Parte ricorrente va condannata al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione