Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17012 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 17012 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15333/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA CENTRALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALEricorrente–
nonché RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la sede legale dell’RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALEricorrente–
avverso la sentenza n. 869/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO depositata il 10/01/2018 R.G.N.1015/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla società qui ricorrente nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato la società tenuta al pagamento di premi e sanzioni, per la posizione di COGNOME NOME, in relazione alla voce di tariffa «0312» e non per la voce «0725», originariamente applicata in sede ispettiva; ha confermato, per il resto, la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di accertamento negativo dei crediti pretesi dai due Istituti, aventi origine in verbali ispettivi;
per quanto ancora in discussione, la Corte di appello di Torino ha ritenuto che il contratto di appalto stipulato tra la società appellante e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non fosse genuino, confermando sul punto la statuizione di primo grado;
sulla base di un’articolata istruttoria, ha accertato la sussistenza, tra la società ricorrente e il predetto COGNOME, di un rapporto di lavoro subordinato, dal quale scaturivano obbligazioni nei confronti degli enti previdenziali; a tale riguardo, la Corte territoriale osservava come fossero ravvisabili i requisiti dell’eterodirezione, trattandosi di un soggetto che assicurava la gestione della struttura aziendale di San Giustino, facente capo alla società, dove il legale rappresentante si recava per qualche giorno alla settimana. La posizione del COGNOME, però, diversamente da quanto sul punto statuito dal Tribunale, doveva assimilarsi a quella di un dipendente che, nei limiti dell’incarico e delle istruzioni impartite, attuava le disposizioni ricevute dai vertici aziendali, operando sotto il RAGIONE_SOCIALEllo e la vigilanza di questi ultimi; a tale posizione assicurativa doveva applicarsi, perciò, anziché la voce di tariffa «0725» relativa ai dirigenti, la voce «0312», già assegnate dall’RAGIONE_SOCIALE al restante personale;
per la Corte di appello, poi, andavano disattese le censure relative agli obblighi assicurativi individuati in relazione ai soci COGNOME e COGNOME e al Presidente del consiglio di amministrazione, COGNOME NOME, nonché le censure con cui la parte privata contestava le ulteriori voci di rischio attribuite in ragione dell’a ttività svolta dalla società. Si trattava, per i Giudici, di censure del tutto generiche che non si facevano carico di criticare il percorso motivazionale della sentenza di primo grado, le cui argomentazioni erano, peraltro, condivisibili. Per la Corte distrettuale, anche le eccezioni di prescrizione e decadenza erano generiche e neppure riproposte nelle conclusioni dell’atto di appello ;
avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, successivamente illustrati con memoria, la società in epigrafe;
hanno resistit o, con RAGIONE_SOCIALEricorso, l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
all’ adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.).
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo, è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 1655 e 2697 e ss. cod.civ. nonché motivazione insufficiente, contraddittoria, illogica ed in violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360 nr.5 cod.proc.civ. «sul punto essenziale della causa», per aver la Corte di appello accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra NOME COGNOME e la società ricorrente;
con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli articoli 2094, 1655, 2697 e ss. cod.civ. nonché motivazione insufficiente, contraddittoria, illogica ed in violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360 nr.5 cod.proc.civ., sul «punto essenziale della causa», quanto alla
operata ricostruzione dei rapporti tra la società ricorrente, il predetto COGNOME e la cooperativa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
i due motivi vanno congiuntamente esaminati;
tutte le censure , anche quelle sub specie di violazione di legge, investono il ragionamento decisorio e schermano vizi della motivazione, non ritualmente devoluti alla Corte secondo il paradigma normativo di cui all’art. 360 nr. 5 cod. proc.civ., come costantemente interpretato dalla Corte (v. Cass., sez. un., nn 8053 e 8054 del 2014 e numerose successive conformi); in modo evidente i rilievi sollecitano una non consentita rivalutazione del materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio e sono, dunque, inammissibili;
con il terzo motivo, è dedotta la violazione e falsa applicazione delle voci di tariffa «0722, 0723, 0725» del DM 12/12/2000, in relazione all’art 360 nr. 3 cod.proc.civ., nonché motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica, in relazione all’art. 360 nr.5 cod.proc.civ. Le censure investono l’individuazione delle voci di tariffe, in relazione alla valutazione del rischio infortunistico stabilito per l’attività dei soci COGNOME e COGNOME e per quella del legale rappresentante COGNOME NOME;
con il quarto motivo è dedotta la violazione dell’art. 16, in particolare del punto 2, del DM 12.12.2000, in relazione all’art. 360 nr. 3, nonché motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica, in relazione al l’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. Il motivo investe la decorrenza della «nuova» classificazione che, per la ricorrente, andrebbe fissata al 1° novembre 2013 o in subordine al 1° maggio 2013;
con l’ultimo motivo, infine, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comm i 9 e 10, della legge nr. 335 del 1995 (prescrizione quinquennale) e dell’art 29 del D.Lgs. nr. 276 del 2003 (prescrizione e decadenza biennale), in relazione al 360 nr. 3;
motivazione carente e/o illogica, in relazione all’ar t. 360 nr 5 cod.proc.civ.;
anche gli ultimi tre motivi possono esaminarsi congiuntamente presentando analoghi profili di inammissibilità;
tutti i rilievi sono genericamente argomentati, senza neppure confrontarsi con le statuizioni della Corte di appello; essi, cioè, si limitano ad una criptica critica dell’ iter argomentativo, senza preoccuparsi di incrinare il ragionamento della Corte territoriale che, a proposito delle medesime censure, già ne evidenziava la carenza di specificità (v. pag. 18 della sentenza impugnata, in relazione alle censure mosse con riferimento all ‘obbligo assicurativo dei soci COGNOME e COGNOME e del Presidente del Consiglio di amministrazione COGNOME nonché in relazione alle ulteriori voci di rischio per l’atti vità svolta dalla società; v., altresì, pag. 22, quanto alla genericità delle eccezioni di decadenza e prescrizione);
le modalità d’illustrazione dei motivi non soddisfano i requisiti di contenuto-forma prescritti dall’art. 366 cod.proc.civ., la cui osservanza postula, invece, non solo l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche -e soprattutto- lo svolgimento di argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a spiegare le ragioni per cui determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano considerarsi in contrasto con le norme regolatrici di una data fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis , Cass. n. 16700 del 2020);
18. ancora, il richiamo, in tutte le rubriche dei motivi, alla «motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica» non considera che, ratione temporis , la ricorrente avrebbe potuto-dovuto denunciare in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto si riferisce all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con
le risultanze processuali. Anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (tra le recenti, Cass. sez.un. nr. n.37406 del 2022). Nessuna delle indicate situazioni è illustrata con i motivi di ricorso;
sulla base delle esposte argomentazioni il ricorso va dunque dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, in favore di ciascuna parte RAGIONE_SOCIALEricorrente;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore di ciascuna parte RAGIONE_SOCIALEricorrente, in Euro 4.5000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. nr. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, nell ‘ adunanza camerale del 22 marzo 2022.