Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5245 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5245 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3177/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE GESTIONE CREDITI RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 2082/2019 depositata il 24/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
l a corte d’appello di Palermo, in parziale riforma ella sentenza di primo grado (del tribunale di Agrigento), previa revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE e dei fideiussori, ha condannato i medesimi al pagamento di somme a titolo di saldo negativo di un conto corrente e di saldo negativo di un conto anticipi su fatture, oltre interessi;
i soccombenti hanno impugnato la sentenza con ricorso per cassazione sorretto da tre motivi;
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del portafoglio crediti del Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE, ha replicato con controricorso.
Considerato che:
– col primo motivo i ricorrenti denunziano un vizio di omessa pronuncia in ordine all’eccepita nullità del decreto ingiuntivo ; assumono che la corte avrebbe omesso di statuire sull’eccezione di continenza tra il giudizio ordinario, instaurato dalla società correntista, e il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;
il motivo è inammissibile perché integrato da una asserita omissione di pronuncia su questione processuale (la continenza);
contro
il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito ( ex aliis Cass. Sez. 3 n. 25154-18, Cass. Sez. 3 n. 10422-19);
II. – col secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. per mancata estromissione del ricorrente COGNOME, che aveva disconosciuto la propria firma sulle lettere fideiussorie;
il motivo è inammissibile; era stata affermata l’esistenza di due fideiussioni;
la corte d’appello ha accolto la tesi del ricorrente con riferimento a una delle due (quella del 3-6-2001), e difatti non ne ha tenuto conto;
l’ha invece respinta quanto all’altra (quella del 4-4-2001, contenente l’elevazione dell’importo garantito in una ancora precedente, del 29-5-200), perché codesta non era stata disconosciuta affatto;
III. – nel ricorso si contesta la decisione perché tale ulteriore lettera fideiussoria non era stata ‘regolarmente prodotta’ in primo grado, e perché comunque il disconoscimento si sarebbe dovuto riferire ‘a tutte le sot toscrizioni apoditticamente riconducibili’ al menzionato COGNOME; infine, perché la documentazione prodotta dal banca sarebbe stata da considerare carente di ogni utile elemento di univoca riconduzione ai rapporti bancari in esame;
si tratta di rilievi assolutamente generici;
rispetto a essi il ricorso non soddisfa neppure il fine di autosufficienza, visto che niente è riportato onde sondare l’effettività di quanto affermato sul piano contenutistico;
IV. – col terzo motivo il ricorrente assume l’omesso esame di fatto decisivo a proposito del l’esistenza del credito ingiunto;
il motivo è inammissibile, non solo perché completamente generico (non essendo riportato nessun fatto storico asseritamente omesso), ma anche perché non aderente alla ratio spesa dalla corte
d’appello al riguardo, atteso che in parte qua l’appello è stato ritenuto inammissibile a sua volta per genericità , ai sensi dell’ art. 342 cod. proc. civ.;
le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 6.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione