Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16444 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16444 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32132/2020 R.G. proposto da:
NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 439/2020 depositata il 21/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
il tribunale di Marsala, adito da NOME COGNOME, debitore principale, e da NOME COGNOME, fideiussore, con opposizione a decreto ingiuntivo notificato dalla Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE, ha condannato i medesimi, previa revoca del decreto ingiuntivo, al pagamento della somma a ciascuno riferibile in relazione a un contratto di mutuo;
la corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame da essi proposto contro la sentenza di primo grado;
i soccombenti hanno impugnato la sentenza d’appello con rico rso per cassazione affidato a tre motivi;
RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del portafoglio crediti della Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE, ha replicato (a mezzo della propria rappresentante indicata in epigrafe) con controricorso e memoria.
Considerato che:
– Col primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 345 cod. proc. civ. e 1175 e 1375 cod. civ., censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di nullità della fideiussione per vizio del consenso della sig.ra
NOME, in quanto non formulata con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e nella parte in cui in ogni caso l’ha ritenuta infondata a riguardo della eccepita mancata informazione in ordine al significato del testo;
dal primo punto di vista assumono che la domanda di nullità era stata formulata a pag. 6 dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e poi ulteriormente precisata – nei medesimi termini – nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ.;
dal secondo punto di vista sostengono che il diritto -anche per il fideiussore -di ottenere un’ adeguata informazione si sarebbe dovuto far discendere dal dovere della banca di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto (artt. 1375 e 1175 cod. civ.);
II. – il motivo è inammissibile;
è decisivo osservare che la corrispondente parte della citazione in opposizione non è riportata nel corpo del ricorso per cassazione onde consentire alla Corte di verificare l’asserto di avvenuta tempestiva proposizione della domanda;
ciò determina che non va considerato affatto l’ulteriore argomento incentrato sulla presunta violazione delle norme di buona fede, ancorché questo sia prospettato -esso stesso – in termini generici (a fronte della valutazione della corte d’appello secondo cui ‘la mancata lettura e comprensione del testo’ della fideiussione sarebbe stata in ogni caso imputabile al contraente, senza poter configurare un ‘errore riconoscibile’ );
III. -col secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1283 e 1815 cod. civ. in riferimento alla misura degli interessi applicati e capitalizzati, giacché le prescrizioni dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell’individuazione dell’usurarietà degli interessi possiedono -si dice natura integrativa della legge penale e civile, e pertanto devono esser
conosciute dal giudice e applicate alla fattispecie indipendentemente dall’attività probatoria delle parti che le abbiano invocate;
IV. -il motivo è inammissibile;
il senso compiuto della censura è il seguente:
– in occasione del deposito della seconda memoria di cui all’art. 183 cod. proc. civ. erano state messe a disposizione del tribunale le informazioni necessarie al computo dell’interesse applicato; n essuna indicazione era stata di contro fornita dalla corte territoriale nel quesito al c.t.u., sicché il c.t.u. aveva infine applicato -arbitrariamente -i più disparati tassi di riferimento, senza che a monte vi fosse un discrimine stabilito dal l’organo decidente; era quindi avvenuto che a fronte del tasso indicato per il contratto di sovvenzione nella misura contrattuale del 3.95% il c.t.u. aveva ritenuto congruo un tasso di riferimento del 20,03%, e ciò nonostante che persino la banca resistente avesse invece applicato un valore del 6,30%; egualmente era avvenuto per il regolamento degli interessi passivi del contratto di conto corrente; in conclusione il c.t.u., nel silenzio del giudice, aveva usato parametri autonomamente determinati, e soprattutto non contrattualmente previsti, e aveva individuato solo per ben limitati periodi lo sforamento della soglia d ell’ usura, mentre avrebbe dovuto ritenere non provati gli anticipi per oltre sette operazioni di apertura di credito per un totale di circa 4.000,00 euro, e ancora avrebbe dovuto ritenere l’applicazione di interessi usurari per un ben maggiore periodo, anche in considerazione del sistema di computo alla francese e della parallela capitalizzazione delle competenze nel conto corrente e nel conto anticipi; ed egualmente avrebbe dovuto fare con riferimento al contratto di sovvenzione (mutuo di liquidità), fissando nel provvedimento di nomina del c.t.u. i coerenti distinti metodi di calcolo;
sennonché l’impugnata sentenza ha condiviso l’opposta conclusione del c.t.u., tesa ad affermare il mancato superamento della soglia usuraria quanto al contratto di mutuo;
in base alla confusa esposizione del ricorso non è dato comprendere se quando e dove fossero stati mossi rilievi in ordine a contratti diversi da quello;
la critica alla c.t.u. è svolta in modo assertivo e come tale generico, senza corredo di autosufficienza, visto che il testo della relazione (e finanche il quesito) non è riportato neppure per tratto saliente;
infine, postula una distinta ricostruzione di merito, notoriamente sottratta al sindacato di legittimità;
-col terzo mezzo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 91 cod. proc. civ., 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002;
si assume la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo in ordine alla mancata riforma di quella di primo grado, quanto ‘ alla c.t.u. non disposta e regolamentazione delle spese ‘;
la sostanza della censura è che, essendo stata disposta la c.t.u. solo in appello, l a corte d’appello non avrebbe potuto confermare la statuizione di primo grado sulle spese, ma avrebbe dovuto quanto meno parzialmente ‘revocarla’ e disporne la compensazione;
VI. – il motivo è inammissibile;
nel processo civile la sentenza d’appello ha funzione inte ramente sostitutiva di quella di primo grado, e la conferma può ben avvenire anche in base a elementi acquisiti in appello;
la valutazione sulla opportunità o meno di compensare le spese processuali non è censurabile in cassazione (v. per tutte Cass. Sez. U n. 14989-05).
VII. -le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione