Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24121 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24121 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/08/2025
ORDINANZA
nel ricorso n. 06262/2025 R.G.
promosso da
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
Questore di Cosenza
Intimatoi
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Caltanissetta del 17/03/2025; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Cons. NOME COGNOME letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza letta all’udienza del 17/03/2025, il Giudice di pace di Caltanissetta ha convalidato il trattenimento presso il CPR, richiesto dal Questore in data 15/03/2025 ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998.
Nel corso dell’udienza il Giudice ha dato atto che il difensore di fiducia del cittadino straniero, avv. NOME COGNOME aveva fatto pervenire alle ore 10,40, a mezzo PEC, dichiarazione di rinuncia all’incarico, e che il giudizio proseguiva con il difensore d’ufficio, avv. COGNOME
L’udienza si è svolta con la partecipazione dell’interprete di lingua georgiana e il ricorrente ha dichiarato di essere munito di passaporto in corso di validità e di volere essere rimpatriato. Il suo difensore si è rimesso.
All’esito dell’udienza , con provvedimento allegato a verbale e letto alle parti, insieme al verbale stesso, il Giudice di pace ha convalidato il trattenimento per il tempo strettamente necessario, in attesa di eseguire l’espulsione amministrativa, ritenendo che occorreva acquisire il nulla osta de ll’autorità giudiziaria (essendo il cittadino straniero sottoposto a procedimento penale) ed anche attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei.
Il Giudice ha, poi, ritenuto non manifestamente illegittimo il provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998 ed ha ritenuto inesistenti i divieti di espulsione di cui all’art. 19 d.lgs. cit.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento, affidato a tre motivi di ricorso.
L’intimato non si è difeso con controricorso.
Il ricorrente ha depositato in data 21/05/2025 ‘note d’udienza’ , tardive rispetto al termine di cui all’art. 380 bis .1 c.p.c., con cui ha insistito ‘ nell ‘accoglimento dei ricorsi per i motivi esposti ‘ .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 142 del 2015 in relazione all’art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 e agli artt. 3, 13, 25 e 111 Cost. e 117 Cost. con riferimento agli artt. 3, 13 e 14 CEDU.
Il ricorrente ha affermato che l ‘ art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla l. n. 187 del 2024, con il richiamo al
secondo e al quarto periodo del comma 5-bis dell ‘ art. 22 l. n. 69 del 2005, in materia di mandato di arresto europeo, ha comportato la riduzione del termine per proporre ricorso per cassazione a cinque giorni, discriminando il soggetto sottoposto a restrizione della libertà personale in forza di provvedimento di trattenimento rispetto a quelli sottoposti a restrizione presso gli istituti penali ai quali sono riservati termini più ampi per predisporre la propria difesa, e ha determinato la sottrazione della competenza a decidere alle sezioni civili della Corte di cassazione, da considerarsi giudice naturale in queste materie. Ha, inoltre aggiunto che la disposizione normativa di recente introduzione ha previsto, quali motivi di ricorso, quelli di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 606 c.p.p., che non hanno alcuna attinenza alla materia trattata, riguardando l’esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad altri organi o non consentita ai pubblici poteri, l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale e l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Ha, quindi, richiamato le motivazioni dell ‘ordinanza n. 4308/2025 della Prima Sezione Penale di questa Corte di cassazione, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, richiamato dall’art. 5-bis d.lgs. n. 142 del 2015, nella parte in cui, rinviando alle disposizioni di cui all’art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, l. n. 69 del 2005, prevede che la Corte di cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori, in tal modo affidando alla creazione dell’autorità giudiziaria l’individuazione delle scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione, in relazione agli articoli 3, 24, 111, primo e secondo comma, 117 Cost., quest’ultimo con riferimento all’art. 6, par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l ‘i nosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché delle norme processuali ex art. 606, comma I, lett. a), b) c) c.p.p., nonché la nullità della sentenza ex artt. 178 e 179 c.p.p. per mancato avviso, intervento, assistenza e rappresentanza dell’imputato per il tramite del difensore di fiducia nominato in atti.
Il ricorrente ha dedotto che, nella specie, al difensore di fiducia non è stata fornita la possibilità di poter conoscere i provvedimenti adottati dal Questore e dal Prefetto di Cosenza inerenti il decreto di espulsione e successivamente quello di trattenimento presso il CPR, prima della udienza di discussione della convalida del decreto di trattenimento presso il CPR, nonostante rituale e tempestiva richiesta. A ciò la parte ha aggiunto che, dagli atti presenti sul sito della giustizia, il provvedimento di convalida del trattenimento risultava essere stato depositato nel fascicolo processuale in data 17/03/2025, ma prima della celebrazione dell ‘ udienza, ovvero alle ore 00.00.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 10, comma 2, 13, comma 2, 14, commi 3 e 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE per mancata trasmissione degli atti relativi alla procedura di respingimento dello straniero da parte della Questura al difensore di fiducia ed impossibilità di esaminare la legittimità dei provvedimenti presupposto.
Il ricorrente ha affermato che il Giudice di pace non ha vagliato i presupposti di sussistenza della legittimità del trattenimento, aggiungendo che il ricorrente non poteva reputarsi un soggetto pericoloso e che il menzionato Giudice aveva risposto ai rilievi difensivi con motivazione carente e lacunosa, oltre che illogica, senza esaminare quanto dedotto e documentato, essendosi limitato a recepire pedissequamente il contenuto del provvedimento di trattenimento emesso dal Questore. Ha, quindi, rilevato che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero deve essere esteso, oltre che all’esistenza ed
efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di “manifesta illegittimità del medesimo”, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa, poiché il giudizio di cassazione è un rimedio a critica vincolata (Cass. Sez. U. n. 23745/2020; Cass. n. 4905/2020).
Nel caso di specie, la doglianza è svolta in maniera del tutto ipotetica e astratta, non contiene alcun riferimento alla statuizione impugnata, né illustra la pregressa proposizione del tema al Giudice di merito e neppure espone in ordine a un concreto pregiudizio per il ricorrente nel caso di specie.
Anche in relazione ai profili di incostituzionalità, vi è una generica prospettazione, senza alcuna illustrazione della specifica rilevanza nel caso di specie.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili.
3.1. Va rammentato che nel procedimento per la convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, l’autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell’Unione e dal diritto nazionale, del
trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d’ufficio l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall’interessato. Al fine di detto controllo è onere dell’amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre spetta all’interessato documentare le proprie deduzioni inerenti all’illegittimità della misura applicata e/o dei provvedimenti presupposti, pur se il Giudice, a fronte di opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo di approfondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi non specificamente a lui devoluti come tema d’indagine, ma desumibili dal fascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura (Cass. n. 1483/2025).
3.2. Le doglianze nella specie formulate, tuttavia, non superano il vaglio di ammissibilità richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il difensore del ricorrente ha dedotto di non aver potuto conoscere il decreto di espulsione e, successivamente, quello di trattenimento presso il CPR prima della udienza di discussione della convalida del decreto di trattenimento, nonostante avesse formulato rituale e tempestiva richiesta, ma tale deduzione non risulta supportata dalla specifica allegazione dell ‘esistenza di un atto di nomina d ell’attuale avvocato quale difensore del ricorrente (e non di uno degli altri coimputati nel procedimento penale) già nel grado di merito del procedimento ex art 14 d.lgs. n. 286 del 1998, risultando, anzi, che il ricorrente era difeso da un altro avvocato, l’avv. NOME COGNOME il quale, dopo avere ricevuto la comunicazione dell’udienza di convalida , ha rinunciato al mandato , tant’è che all’udienza ha presenziato il difensore d’ufficio , avv. COGNOME che nulla ha eccepito, ma si è rimesso alla decisione del Giudice (v. l a comunicazione della fissazione dell’udienza e il verbale di celebrazione della stessa, nonché la stessa
documentazione offerta dal ricorrente , ove l’avv. COGNOME risulta nominato difensore di fiducia di Tzi koradze, ‘id. 5434’ ).
Anche in ordine al dedotto deposito del provvedimento di convalida del trattenimento prima della celebrazione dell’udienza , il ricorrente non ha de dotto l’esistenza di un atto di pubblicazione del provvedimento di convalida ai sensi dell’art. 134 c.p.c. , in grado di contrastare quanto ri portato nel verbale d’udienza , ove si legge che il menzionato provvedimento è stato allegato al verbale e letto, insieme ad esso, alle parti (v. ancora verbale dell’udienza di convalida) .
Il terzo motivo di ricorso contiene, infine, affermazioni di principio e doglianze del tutto generiche, non riferite a circostanze specifiche che risultino già sottoposte al vaglio del Giudice di merito.
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato.
Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile