Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26735 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26735 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 04/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 13778 – 2019 R.G. proposto da:
NOME -c.f. CODICE_FISCALE -rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO .
RICORRENTE
contro
CURATORI del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, del AVV_NOTAIO NOME COGNOME e del AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
INTIMATI
avverso il decreto del Tribunale di Savona dei 26/27.3.2019, udita la relazione nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
AVV_NOTAIO domandava l’ammissione al passivo del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE, dichiarato dal Tribunale di Savona.
Esponeva che aveva rappresentato ed assistito la società poi fallita in tre controversie civili, ossia avverso ‘RAGIONE_SOCIALE, a vverso la ‘RAGIONE_SOCIALE ed avverso la ‘RAGIONE_SOCIALE
Chiedeva, quindi, l’ammissione al passivo in pr ivilegio per i compensi a lui spettanti per l’attività professionale espletata, oltre accessori di legge ed al netto degli acconti ricevuti (cfr. ricorso, pag. 3) .
Il giudice delegato al fallimento faceva luogo all’ammissione in pr ivilegio ex art. 2751 bis , n. 2, cod. civ. per l’importo di euro 45.000,58 ‘ in applicazione del valore medio della tariffa forense, al netto degli acconti già percepiti e della maggiorazione del 30%, in quanto non spettante (causa COGNOME). (…) in via chirografaria per € 8.228,49, a titolo di rimborso spese generali 15% , spese imponibili e spese esenti (…) . (…) in via chirografaria per gli oneri previdenziali e per l’i.v.a. (…)’ (così decreto impugnato, pag. 1) .
L ‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO proponeva opposizione ex
art. 98 l.fall.
Si doleva, peraltro, per l’omesso riconoscimen to della maggiorazione del 30% limitatamente ai compensi relativi alla controve rsia avverso la ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Chiedeva, quindi, l’ammissione al passivo in privilegio per l’importo di euro 103.328,01 ovvero, in subordine, per l’importo di euro 63.128,58, quali risultanti dal calcolo corretto dei compensi medi a lui spettanti; dava atto di aver ricevuto acconti, nel complesso, per euro 51.348,42 (cfr. decreto impugnato, pag. 2) .
Resistevano i curatori del fallimento , che reputavano dovuto l’aumento per pluralità di parti nella misura del 20% e non già del 30%.
L’opponente all’udienza dell’8.3.2019 aderiva all’eccezione di controparte relativa al valore della controversia contro ‘La RAGIONE_SOCIALE‘ nonché alla misura percentuale (20%) della maggiorazione dovuta in ipotesi di pluralità di parti (cfr. ricorso, pag. 6) .
Con decreto dei 26/27.3.2019 il Tribunale di Savona rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite.
Evidenziava, il tribunale, in relazione al giudizio avverso ‘RAGIONE_SOCIALE‘ svoltosi in primo grado – innanzi al Tribunale di Savona e poi in grado d’appello, che in prime cure erano stati liquidati euro 27.804,00 per compensi e che l’importo medio dei compensi, alla stregua e del valore indicato nella pronuncia del Tribunale di Savona e del valore indicato dall’opponente, corrispondeva esattamente all’anzidetto quantum , ‘comprensivo delle quattro fasi, di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale’ (così decreto impugnato, pag. 3) .
Evidenziava, dunque, che doveva reputarsi erronea la quantificazione dei compensi, in euro 36.145,00, operata dall’opponente, siccome riferibile allo scaglione successivo (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .
Evidenziava, inoltre, che alla stregua del corretto scaglione di riferimento i compensi per il giudizio d’appello, limitatamente alla fase di studio ed introduttiva, erano pari ad euro 8.593,00 e non già ad euro 11.171,00 (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .
Evidenziava poi , il tribunale, in relazione al giudizio avverso la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ svoltosi innanzi al Tribunale di Milano, che , pur a considerare quale valore della causa l’ammontare di euro 2.000.000,00 , l’importo – euro 25.000,00 – liquidato in sentenza dal Tribunale milanese per compensi risultava conforme ai valori medi dello scaglione di riferimento; altresì, che la seppur
breve motivazione della sentenza del Tribunale di Milano dava comunque conto dell’assenza di fase istruttoria (cfr. decreto impugnato, pag. 3) .
Evidenziava ancora, il tribunale, in relazione al giudizio avverso la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ che le parti si erano accordate a verbale d’udienza onde addivenire a ll’ aumento del 20% delle tariffe medie, tariffe medie specificantesi in euro 20.173,00, in rapporto alle prime tre fasi (cfr. decreto impugnato, pagg. 3 – 4) .
Evidenziava dunque -considerati gli acconti corrisposti (euro 51.348,52) e l’importo (euro 45.000,58) per il quale il g.d. aveva disposto l’ammissione al passivo che l’opponente, al netto dell’aumento percentuale del 20% all’uopo concordato, era stato ammesso al passivo per un quantum comunque superiore ai valori medi e che siffatta valutazione, ‘più favorevole al professionista di quella stessa compiuta dai giudicanti nei procedimenti conclusi con sentenza’ (così decreto impugnato, pag. 4) , appariva del tutto congrua.
Evidenziava, infine, che l’importo liquidato dal g.d. doveva reputarsi comprensivo, limitatamente alla controversia contro la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, della maggiorazione del 20% e ciò quantunque il g.d. avesse errato a non riconoscerla (cfr. decreto impugnato, pag. 4) .
Avverso tale decreto ha proposto ricorso l ‘AVV_NOTAIO ; ne ha chiesto sulla scorta di cinque motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.
I curatori del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione de ll’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 98 l.fall.
Deduce che il tribunale ha indebitamente ridotto, ha riformato ‘ in peius ‘ l’importo degli onorari ammessi dal g.d. al passivo (cfr. ricorso, pag. 9) e tanto
quale effetto della compensazione della maggiorazione del 20% , ‘sulla quale tanto l’opponente quanto il fallimento opposto avevano concordato’ (così ricorso, pag. 9) , con porzione del credito già ammesso.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
A segnarn e l’inammissibilità concorre un triplice rilievo.
In primo luogo , non vi è stata, a rigore, ‘ reformatio in peius ‘, revisione ‘ l’importo degli onorari ammessi in sede di approvazione dello stato passivo’ (così ricorso, pag. 8) .
Non vi è stata, evidentemente, giacché il tribunale non ha rettificato in diminuzione il quantum dell’importo per il quale il g.d. aveva disposto l’ammissione all’esito della fase necessaria della verifica del passivo .
In secondo luogo, è vero, certo, che il tribunale ha considerato la maggiorazione del 20% – che pur, diversamente dal giudice delegato, ha reputato dovuta ricompresa nell’ammontare già riconosciuto dal g.d.
E, nondimeno, il tribunale sarebbe incorso, al più ed in tesi, non già nella violazione del principio di ‘ corrispondenza tra chiesto e pronunciato’ sub specie di ‘extrapetizione’ (che postula che la pronuncia sia avvenuta su qualcosa di diverso rispetto a ciò che era il ‘chiesto’) -semmai nella violazione del principio della ‘ domanda ‘ per avere il tribunale pronunciato d’ufficio; cosa che però non è stata dedotta.
In terzo luogo -ed in ogni caso -l’asserita violazione del principio di ‘corrispondenza tra chiesto e pronunciato’ , sub specie di ‘extrapetizione’, in assenza di qualsivoglia riferimento e nella rubrica e nel corpo del motivo alla nullità dell’impugnato decreto, non può considerarsi ritualmente denunciata (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2015, n. 19124) .
Con il secondo motivo il ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell ‘ art. 4, 2° co., d.m. n. 55/2014.
Premette che nella controversia tra la società poi fallita e la ‘ RAGIONE_SOCIALE erano coinvolte al momento della dichiarazione di fallimento -circostanza pacifica e non contestata – ben otto parti, sicché vi era margine per far luogo all’applicazione della maggiorazione del 20% (cfr. ricorso, pag. 11) .
Indi deduce che il tribunale ha malamente interpretato la disposizione in rubrica, giacché ‘ha applicato l’aumento del 20% una sola volta sugli onorari medi e non ‘ (così ricorso, pag. 11) .
Deduce, segnatamente, che il quantum della decurtazione -all’incirca euro 15.000,00 -è ‘chiaramente insufficiente ad assorbire l’aumento del 20% per sei posizioni’ (così ricorso, pag. 11) .
Con il terzo motivo il ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell ‘ art. 4, 2° co., d.m. n. 55/2014.
Formula, in via alternativa, la medesima denuncia veicolata dal secondo motivo sub specie di ‘ falsa applicazione ‘ di legge.
Il secondo motivo di ricorso ed il terzo motivo di ricorso sono dunque connessi; il che ne suggerisce la disamina contestuale; ambedue i mezzi di impugnazione sono, comunque, parimenti inammissibili.
Il tribunale ha dato atto che la maggiorazione del 20% era stata concordata tra le parti (cfr. decreto impugnato, pag. 4) . Del resto, il ricorrente ha riferito che a ll’udienza dell’8.3.2019 aveva aderito all’eccezione di controparte relativa alla misura percentuale (20%) della maggiorazione dovuta in ipotesi di pluralità di parti (cfr. ricorso, pag. 6) .
In tal guisa la denunciata doglianza, ossia il prefigurato, in via ambivalente, ‘ error in iudicando ‘ in ordine alla maggiorazione del compenso , risulta del tutto avulsa dal rilievo motivazionale surriferito (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ‘ratio decidendi’ posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata) .
Con il quarto motivo il ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell ‘ art. 4, 5° co., lett. c), d.m. n. 55/2014.
Premette che il valore della controversia innanzi al Tribunale di Milano nei confronti di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è pari ad euro 2.019.827,00, sicché si colloca nello scaglione compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 4.000.000,00 (cfr. ricorso, pag. 12) .
Indi deduce che il tribunale ha ingiustificatamente denegato il compenso per la fase istruttoria.
Deduce, segnatamente, che l’attività istruttoria è solo una delle prestazioni indicate all’art. 4, 5° co., lett. c), cit. e che l a sentenza del Tribunale di Milano si era limitata a dar atto che ‘ la causa perviene a decisione senza che si sia fatto luogo ad istruttoria’ (cfr. ricorso, pag. 14) .
Il quarto motivo di ricorso del pari è inammissibile.
Il mezzo di impugnazione difetta di ‘autosufficienza’ (ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6), cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, ‘il
ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: (…) la specifica indicazione degli atti processuali (…) sui quali (…) si fonda’) .
Il ricorso riproduce un mero passaggio della sentenza del Tribunale di Milano -richiamata nella motivazione dell’impugnato decreto – inidoneo a dar ragione del complessivo iter processuale sviluppatosi innanzi al Tribunale lombardo (cfr. Cass. sez. lav. 28.7.2005, n. 15910, secondo cui il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione va inteso in senso rigoroso, e deve essere rispettato, oltre che per consentire al giudice di legittimità di verificare la sussistenza di un eventuale difetto o carenza di motivazione, anche per consentirgli di verificare la presenza del vizio di violazione di legge) .
Con il quinto motivo il ricor rente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti con riferimento ai criteri di cui all’art. 4, 1° co., d.m. n. 55/2014.
Deduce che il Tribunale di Savona, a fronte della doglianza veicolata dall’opposizione ex art. 98 l.fall., circa l’omessa considerazione degli elementi di valutazione della prestazione professionale, ha con motivazione incomprensibile e contraddittoria reputato congruo l’importo per il quale il g.d. aveva disposto l’ammissione al passivo (cfr. ricorso, pag. 15) .
Il quinto motivo di ricorso analogamente è inammissibile.
Va premesso che nella specie è fuor di contestazione che la liquidazione censurata si situi entro i parametri tariffari minimi e massimi (specificamente cfr. ricorso, pag. 14) .
Sovviene perciò l’insegnamento di questo Giudice secondo cui, in tema di criteri per la determinazione degli onorari di AVV_NOTAIO, il riferimento all’esito
della causa, del quale si fa menzione nella legge, assieme alla gravità e al numero delle questioni trattate, alla specialità della controversia e al pregio o al risultato dell’opera, come elemento da tener presente nella liquidazione, oltre all’opera pres tata, deve intendersi come criterio puramente indicativo rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se la liquidazione stessa sia contenuta tra i minimi e i massimi stabiliti dalla legge professionale (cfr. Cass. 3.8.2000, n. 10185; cfr. altresì Cass. 17.10.1963, n. 2774, secondo cui nello speciale procedimento relativo alla liquidazione degli onorari di AVV_NOTAIO nei confronti del cliente, il riferimento all’esito della causa di cui si fa menzione nella legge come elemento da tenere presente nella liquidazione oltre all’opera prestata, deve intendersi come criterio puramente indicativo rilasciato all’apprezzamento discrezionale del giudi ce del merito, incensurabile in Cassazione se la liquidazione stessa è contenuta tra i minimi e i massimi stabiliti dalla legge professionale) .
In ogni caso, in spregio alle indicazioni di cui all’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte (Rv. 629831) , il ricorrente non ha indicato i ‘ fatti storic i’ ‘decisivi’ il cui esame sarebbe stato asseritamente omesso.
Si è limitato, invero, a denunciare genericamente, senza alcuna concreta specificazione, l’omessa considerazione, da parte del giudice a quo , ‘del numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché dei risultati conseguiti’ (così ricorso, pag. 14) .
I curatori del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non hanno svolto difese. Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio.
22. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, NOME COGNOME, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2025.
Il presidente NOME COGNOME