Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 963 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 963 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 38288-2019 proposto da:
COGNOME domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
RETRIBUZIONE
RAPPORTO PRIVATO
R.G.N. 38288/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 09/11/2023
CC
avverso la sentenza n. 105/2019 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 12/07/2019 R.G.N. 123/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1. con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Trieste, confermando (con argomentazioni logico-giuridiche differenti) la pronuncia del Tribunale di Udine, ha respinto la domanda di NOME COGNOME proposta nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di differenze retributive sugli istituti differiti ed indiretti (T.F.R., ferie, permessi, malattia, infortunio, tredicesima mensilità) dovute allo svolgimento continuativo, in qualità di gruista IIV livello di cui al CCNL Metalmeccanici), di turni notturni e festivi con riguardo al periodo gennaio 2015 -dicembre 2016.
2. La Corte territoriale ha, per quel che interessa, ritenuto condivisibile ed esaustiva la perizia contabile esperita, la quale ha evidenziato (sulla base dei prospetti paga acquisiti in atti) che il trattamento economico ricevuto dal lavoratore in forza degli accordi di secondo livello risultava migliorativo rispetto a quello previsto dal contratto collettivo nazionale; ha aggiunto che, con riguardo alla consultazione -da parte del CTU contabile – di un testo del contratto aziendale non prodotto dalla società, la opposizione del lavoratore non era dirimente, posto che lo stesso non aveva ‘allegato né dimostrato che la medesima
indagine non potesse essere svolta anche sulla base del compendio documentale originariamente offerto in comunicazione (ipotesi del tutto ragionevole, trattandosi di applicare le previsioni del CCNL confrontando poi i risultati ottenuti con le risultanze d ei fogli presenza e dalle buste paga)’. 3. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore con tre motivi, e la società resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con il primo e il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 184, 194, 198 comma 2, c.p.c., ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo, la Corte distrettuale, consentito che il CTU acquisisse, in sede di operazioni peritali, un accordo aziendale (del 2009) non prodotto dalla società, per giunta acquisito in copia informale e ormai scaduto (avendo, lo stesso, durata triennale).
C on il terzo motivo si denuncia ‘violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro’, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., nonchØ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, posto che il lavoratore aveva diritto, in forza della previsione contenuta nell’art. 7 del CCNL 5.12.2012, al computo delle maggiorazioni ricevute per lavoro a turni nella base di calcolo delle competenze differite ed indirette.
3. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili difettando la necessaria riferibilità delle censure alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto il ricorrente insiste sulla inammissibilità dell’acquisizione del contratto aziendale e sulla sua invalidità ed inefficacia ma nulla deduce sulle argomentazioni specificamente sviluppate dalla Corte territoriale che, dapprima sinteticamente illustrando le operazioni svolte dal CTU contabile (consistenti nel calcolo comparativo tra importi spettanti ai sensi del CCNL invocato e quelli erogati in base agli accordi aziendali applicati, che avevano condotto a ritenere che il trattamento concretamente applicato dalla società era migliorativo, sia sotto il profilo economico che su quello temporale, rispetto a quello previsto dal CCNL Metalmeccanici) e, poi, in specifica replica alle argomentazioni del lavoratore, ha sottolineato che il lavoratore non aveva ‘allegato né dimostrato che la medesima indagine non potesse essere svolta anche sulla base del compendio documentale originariamente offerto in comunicazione (ipotesi del tutto ragionevole, trattandosi di applicare le previsioni del CCNL confrontando poi i risultati ottenuti con le risultanze dei fogli presenza e dalle buste paga)’. Nulla viene, altresì, de dotto sulle argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale circa la necessità sia di valutare la portata migliorativa delle disposizioni contenute negli accordi aziendali sulla base di una valutazione complessiva nell’ambito dei singoli istituti contrattuali sia di considerare la situazione concreta vissuta dal lavoratore (e non una ipotesi,
del tutto astratta e non avveratasi nel caso di specie, di una lunga assenza dal posto di lavoro e dai turni).
Il terzo motivo Ł inammissibile per plurimi motivi.
4.1. Il motivo viene sviluppato sovrapponendo e confondendo questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa, ossia alla valutazione effettuata dal perito contabile, e profili giuridici; le censure appaiono inammissibili, perchØ l’orientamento secondo cui un singolo motivo può essere articolato in piø profili di doglianza, senza che per ciò solo se ne debba affermare l’inammissibilità (Cass. S.U. n.9100 del 2015), trova applicazione solo qualora la formulazione permetta di cogliere con chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione di legge e quali, invece, all’accertamento dei fatti. Nel caso di specie, al contrario, non vengono indicate le disposizioni normative che si ritengono violate, si trascrive l’art. 7 del CCNL conc ernente il computo delle maggiorazioni spettanti per lavoro straordinario, notturno e festivo (senza espressa attinenza agli istituti differiti e indiretti, e alle argomentazioni esposte dal giudice di merito): in conclusione, le doglianze operano una commistione fra profili di merito e questioni giuridiche, sicchØ finiscono per assegnare inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse ( Cass. n. 26790 del 2018, Cass. n. 33399 del 2019).
4.2. Le censure sono, inoltre, prospettate con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto della perizia contabile, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ.
4.3. Infine, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 8053 del 2014) e dalle successive pronunce conformi (cfr. Cass., 27325 del 2017; Cass., n. 9749 del 2016), l’omesso esame di un fatto decisivo deve riguardare un fatto, inteso nella sua accezione storico-fenomenica, principale (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioŁ dedotto in funzione probatoria), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo, circostanze carenti nel motivo così come articolato.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. 6. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 2.000,00
per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della