Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34843 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34843 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19759/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente- contro
MINISTERO INTERNO e PREFETTURA DI AGRIGENTO,
-intimati- avverso l’ORDINANZA del GIUDICE DI PACE AGRIGENTO n. 2404/2023 depositata il 19/09/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il Giudice di Pace di Agrigento, con il provvedimento in epigrafe indicato del 12.09.2023 , ha rigettato l’opposizione proposta da NOME, cittadina nigeriana, avverso il decreto di espulsione prot. n. 61/2023 emesso dal Prefetto di Agrigento in data 16.07.2023.
2.Avverso il suddetto provvedimento, NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo. La Prefettura di Agrigento e il RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti tardivamente al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
A seguito RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
4. Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380-bis c.p.c. è del seguente tenore: « il Giudice di Pace di Agrigento, con ordinanza del 12/09/2023, ha rigettato il ricorso proposto da NOME, cittadina nigeriana, avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dall’Ufficio territoriale del governo di Agrigento in data 16/07/2023 e avverso l’ordinanza di lasciare il territorio RAGIONE_SOCIALEo stato emessa dalla questura di Agrigento in data 16/07/2023; – avverso tale ordinanza NOME ha proposto ricorso per cassazione con un motivo di ricorso, lamentando la nullità del provvedimento impugnato per omessa mancanza di motivazione, motivazione apparente, illogicità manifesta e travisamento del fatto, per avere il Giudice di pace confermato il decreto di espulsione senza fornire alcun tipo di motivazione, riferendosi a presupposti del tutto insussistenti e comunque, non riconducibili alla ricorrente, non avendo preso in considerazione che la ricorrente aveva già richiesto la protezione al
momento del suo ingresso, che le era stata riconosciuta, e che negli anni si trasformava in un permesso di soggiorno rimasto valido e efficace fino a una data (maggio 2019) successiva al suo arresto (avvenuto nel febbraio 2019)); Ritenuto che: – il ricorso è inammissibile in quanto ripropone, sostanzialmente, le censure già rivolte al decreto di espulsione in sede di opposizione innanzi al Giudice di Pace; – la censura, infatti, sollecita una rinnovazione del sindacato di merito, inammissibile in questa sede, in quanto riguarda circostanze fattuali già valutate adeguatamente dal giudice di merito, che ha ritenuto di confermare il provvedimento di espulsione emesso dalla competente autorità -inoltre, la ricorrente deduce un vizio motivazionale non più sanzionabile alla stregua del vigente dettato RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. che, riducendo al minimo costituzionale il controllo di legittimità sulla motivazione, ha espunto dal catalogo dei vizi cassatori il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione argomentato dal motivo e non vi è, notoriamente, un obbligo per il decidente di prendere posizione con riguardo a tutte le deduzioni declinate dalla parte che, ove il provvedimento in punto di motivazione soddisfi il minimo costituzionale richiesto; -la motivazione poi è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, ‘solo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture’ (Cass.SU 22232/2016); – nella specie il giudice ha motivato e specificato i presupposti sulla base dei quali è stata applicata la misura espulsiva (per irregolare presenza sul territorio nazionale), aggiungendo (fatto questo contestato dalla ricorrente per essere del tutto estraneo alla vicenda personale) ‘che non è provato che la
ricorrente ha presentato istanza diretta ad ottenere lo status di protezione internazionale, né è presente alcun biglietto di invio a presentarsi presso alcuna Questura del territorio italiano al fine di regolarizzare la relativa richiesta’; – pertanto, il giudice di pace ha ritenuto di confermare il provvedimento di espulsione emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente perché priva, a quel momento, di un valido permesso di soggiorno e la ricorrente non nega tale situazione, limitandosi a dedurre che, scaduto il permesso di soggiorno (non rinnovato a causa RAGIONE_SOCIALEa detenzione carceraria), ella, scontata la pena detentiva (quattro anni), aveva iniziato nuova attività di lavoro autonomo come badante, era ospitata da un’amica e sarebbe nelle condizioni ‘per ottenere nuovamente il permesso di soggiorno’ ».
Ritiene il Collegio di condividere il contenuto RAGIONE_SOCIALEa proposta ex art. 380-bis c.p.c..
La ricorrente, che non ha indicato le ragioni RAGIONE_SOCIALEa propria richiesta di decisione, né ha depositato memoria illustrativa, denuncia la nullità del provvedimento impugnato per ‘assoluta mancanza di motivazione, motivazione apparente, illogicità manifesta e travisamento del fatto’, ma in realtà le censure, peraltro mancanti RAGIONE_SOCIALE‘indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di legge asseritamente violate e RAGIONE_SOCIALE‘individuazione specifica RAGIONE_SOCIALEa tipologia dei vizi denunciati, è impropriamente diretta a sollecitare una rivalutazione dei fatti. La motivazione del provvedimento impugnato è idonea e raggiunge il ‘minimo costituzionale’. Per contro le doglianze non si risolvono in una critica compiuta e pertinente al decisum e si sostanziano in una generica ricostruzione di fatti successivi alla cessazione RAGIONE_SOCIALEo stato detentivo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, in relazione ai quali neppure si precisa quando, come e dove siano stati dimostrati nel giudizio di merito.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in conseguenza del mancato svolgimento di rituale attività difensiva RAGIONE_SOCIALEe parti intimate nel presente giudizio di legittimità.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 380-bis c.p.c. -il terzo e il quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c.; non potendo operare il terzo comma, in difetto di costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte intimata e di pronuncia sulle spese, va disposta la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente al pagamento di una somma -nei limiti di legge- in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende , ai sensi del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 c.p.c. e stante la colpa grave del ricorrente, consistita nell’avere chiesto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art.380 bis c.p.c., a fronte di proposta di definizione accelerata di inammissibilità, la decisione del ricorso senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza o RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa propria iniziativa processuale (Cass. Sez. Un. N. 32001/2022).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ., al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 1.500,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione