Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3343 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
Il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME, dipendente del RAGIONE_SOCIALE presso l’Archivio di Stato di Catania con qualifica C2, dichiarava il diritto della medesima al conferimento della qualifica C3 con effetto economico e giuridico per il periodo dal 14 luglio 2005 al 10 ottobre 2008, nonché alla corresponsione RAGIONE_SOCIALE differenze di retribuzione, e rigettava la domanda di risarcimento del danno.
La COGNOME aveva dedotto che nella graduatoria definitiva si era qualificata al quarto posto, con un punteggio inferiore risetto a quello riportato nella graduatoria provvisoria, per la mancata valutazione del titolo di laurea.
La Corte d’Appello di Catania, in parziale accoglimento dell’appello proposto avverso tale sentenza dal RAGIONE_SOCIALE, dichiarava la decorrenza del diritto di NOME COGNOME alla qualifica C3 dal 10.5.2006 e respingeva ogni altra domanda; respingeva inoltre l’appello incidentale proposto dalla controinteressata NOME COGNOME.
La Corte territoriale considerava pacifica ed incontestata la decorrenza del superiore inquadramento a far data dal 10.5.2006, data di approvazione della graduatoria definitiva.
R iteneva che solo alla data dell’atto di inquadramento l’interessata avesse acquistato la posizione funzionale cui il trattamento si ricollega, evidenziando che l’art. 7 del bando di riqualificazione aveva fissato la decorrenza economica dell’inquadramento di ciascun vincitore a far data dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Aggiungeva che l’accoglimento dell’appello principale sulla decorrenza giuridica del riconosciuto inquadramento professionale e l’adesione formulata da parte appellata con la costituzione in giudizio avevano reso priva di pregio la censura sulla grave disparità di trattamento asseritamente originata dalla sentenza impugnata e tuttavia rappresentata solo come potenziale.
Considerava incontestata la circostanza, risultante dal parere espresso dal Consiglio di Stato e versato in atti, secondo cui la mancata valutazione del titolo di studio posseduto dall’appellata era dipesa dalla confusione tra titoli di accesso e titoli di valutazione (tra cui la laurea in lingue e letterature straniere, che avrebbe dovuto essere riconosciuta alla ricorrente con l’attribuzione del relativo punteggio).
Quanto all’afferenza del titolo ai fini dell’ammissione alla riqualificazione, riteneva inoltre determinante la circostanza che l’Amministrazione aveva riconosciuto alla COGNOME l’inquadramento nel profilo C3 a partire dal 2008.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
NOME COGNOME è rimasta intimata.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente ex art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ., error in procedendo per omessa pronuncia.
Evidenzia che la sentenza di appello e la sentenza di primo grado non hanno indicato norme di diritto da cui possa desumersi la ragione per la quale dovesse essere valutata la laurea in lingue e letterature straniere posseduta dalla COGNOME, non prevista dal bando né dal decreto del 20.10.2003; lamenta l’omessa pronuncia sul primo motivo di appello, con cui era stata proposta tale doglianza.
Si duole del carattere apparente della motivazione, non costituendo norma giuridica il parere del Consiglio di Stato menzionato nella sentenza impugnata, ed essendo inconferente il richiamo al principio di non contestazione (peraltro solo nei confronti del RAGIONE_SOCIALE), applicabile solo alle circostanze di fatto.
Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente ex art. 132, comma secondo, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., error in procedendo per omessa pronuncia.
Lamenta che la sentenza impugnata non si è pronunciata sul secondo motivo di appello, con cui era stato denunciato il difetto assoluto di motivazione della sentenza di primo grado sulle eccezioni e sulle difese proposte dalla COGNOME.
Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 3 e 111 Cost; violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Lamenta il rigetto del quarto motivo dell’appello incidentale, ancorché omologo al primo motivo dell’appello principale (oggetto di accoglimento) dell’Amministrazione, la quale non aveva nemmeno contestato i relativi assunti, riguardanti l’illegittimità del superamento nell’anzianità di servizio in tutte le progressioni e valutazioni comparative (determinato dall’erronea pronuncia ultra petita ), a partire dalla specifica riqualificazione indetta con decreto direttoriale 22 dicembre 2011, come da circolare ministeriale n. 520/2011.
Sostiene che tale vizio integri gli estremi sia del difetto assoluto di motivazione, sia dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Deduce l’ingiustizia manifesta e la palese assenza di ragionevolezza della sentenza impugnata, per avere accolto il motivo di appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE e rigettato l’identico motivo del proprio ricorso incidentale e sostiene l’ingiustizia anche della condanna alle spese.
I motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica, sono inammissibili.
Deve innanzitutto rammentarsi che secondo i principi espressi da questa Corte a Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).
Alla luce di tali principi, la motivazione della sentenza impugnata sull’appello incidentale non è omessa né apparente, avendo la Corte territoriale valorizzato la mancata contestazione della circostanza che la laurea in lingue e letterature straniere costituisce titolo di valutazione, come riconosciuto dal parere del Consiglio di Stato versato in atti, ed avendo ritenuto priva di pregio la censura relativa alla grave disparità di trattamento asseritamente originata dall’impugnata sentenza , ma rappresentata solo come potenziale, e non come concreta e attuale, dalla possibilità della COGNOME di essere superata in una diversa procedura di riqualificazione, di cui non aveva dato contezza nel corso del giudizio.
Il ricorso, che non si confronta con tale statuizione, difetta inoltre di autosufficienza, in quanto non trascrive l’atto di appello, né il bando con cui è
stata indetta la procedura selettiva ed il decreto del 20.10.2003 della RAGIONE_SOCIALE, di cui lamenta la violazione sostanzialmente in tutti i motivi.
Va in proposito evidenziato che l ‘onere della parte di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia pure nell’ambito dell’affermata necessità di non intendere il principio di autosufficienza del ricorso in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. Italia del 28.10.2021 (Cass. SU n. 8950/2022).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per la ricorrente , di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 12 gennaio 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME