Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17619 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17619 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
sul ricorso 26982/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso gli UFFICI DELL’RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, SALVATORE COGNOME;
-ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo stud io dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; -controricorrente – avverso la sentenza n. 102/2019 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 19/03/2019 R.G.N. 189/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
l a Corte d’Appello di Caltanissetta respingeva l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto della domanda della società di accertamento della legittimità della sanzione disciplinare di 5 giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione irrogata al dipendente NOME COGNOME con provvedimento del 7.5.2012;
la Corte, in estrema sintesi, rilevato che la sanzione era stata irrogata allorquando il dipendente era direttore dell’ufficio postale di Sommatino in relazione al rimborso di 17 buoni fruttiferi postali ‘clonati’, con un danno per la società di € 306.601, 28, escludeva, esaminate criticamente alla luce dei motivi di appello le prove testimoniali e documentali raccolte in primo grado, la responsabilità diretta o concorrente del dipendente, in relazione alle sue mansioni e alla sua condotta nel concreto contesto;
per la cassazione della sentenza d’appello la società propone ricorso propone ricorso in cassazione con unico articolato motivo, cui resiste il lavoratore con controricorso, illustrato da memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è rise rvato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 437 c.p.c., 2104, 2048, 2049 c.c., 12 preleggi (art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.) in relazione alle disposizioni operative interne aziendali di cui al manuale operativo BPF 2003 e, in ogni caso, errata, carente e insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio; sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che soltanto gli operatori fossero tenuti al rispetto delle disposizioni operative dettate per i vari servizi, residuando in capo al direttore di ufficio postale solo un’attività di vigilanza generica; che non avrebbe
esaminato le disposizioni regolamentari di servizio che imponevano comunque al direttore di assicurarsi del lavoro svolto dal personale dipendente; che avrebbe omesso di esaminare le deduzioni del datore di lavoro in punto di obblighi di vigilanza specifica imposti al direttore; che non avrebbe considerato che il grado di diligenza richiesto a un funzionario di livello apicale è superiore a quello richiesto ai lavoratori di livello inferiore; che avrebbe esaminato superficialmente le evidenze processuali;
il motivo è inammissibile;
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 26874/2018, n. 19443/2011); specificamente Cass. n. 3397/2024 ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e
contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse;
del resto, nel caso in esame l a Corte d’Appello ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348 -ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; né il giudizio di Cassazione è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021);
parte ricorrente, nel denunziare l’errata interpretazione delle disposizioni aziendali ne omette, in violazione dell’art. 366 c.p.c., la trascrizione e non indica se e dove sono state depositate; soprattutto omette l’individuazione di specifiche violazioni delle regole legali di interpretazione, neppure formalmente enunciate;
quanto alla dedotta violazione dell’art. 437 c.p.c. per mancato esercizio dei poteri istruttori, nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l’esistenza di una cd. pista probatoria qualificata, ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio (Cass. n. 22628/2019); oneri non adempiuti nel caso in esame;
poiché anche le residue censure si risolvono nella contrapposizione valutativa dell’accertamento alla base del decisum , i suddetti profili di inammissibilità assorbono la necessità di esame dell’eccezione di giudicato esterno formulata da parte controricorrente rispetto ad altra sentenza di merito, non impugnata, con la quale è stata rigettata la domanda della società di risarcimento del danno per i fatti oggetto della contestazione in esame nei confronti del medesimo dipendente,
essendo stata la responsabilità in tale sede ricondotta ad altri dipendenti;
in ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo;
al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 16 aprile 2024.