Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13428 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13428 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1830/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO 53/2019 LM RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso il decreto del TRIBUNALE di NOME INFERIORE n. 5732/2021 depositato il 12/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con decreto in data 12-1-2023 il Tribunale di Nocera Inferiore ha respinto l’opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO nei confronti del provvedimento col quale il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato inammissibile una sua domanda tardiva avente a oggetto un credito professionale;
AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;
il Fallimento ha replicato con controricorso;
le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
– il T ribunale di Nocera Inferiore ha respinto l’opposizione premettendo che la domanda era stata avanzata, ai sensi dell’art. 101 legge fall., in relazione a un credito avente a oggetto i compensi maturati per l’attività difensiva svolta dall’AVV_NOTAIO in favore dei coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME , in un procedimento cautelare conclusosi in pregiudizio della società fallita;
t ale credito, secondo la postulazione dell’istante, era stato riconosciuto con una sentenza del medesimo tribunale limitatamente alla prima fase del cautelare;
nel decreto oggi impugnato il tribunale ha rilevato che il credito era stato fatto oggetto di una previa domanda tempestiva, che però era stata respinta con provvedimento coperto da giudicato endofallimentare; sicché quella proposta in sede tardiva era da
considerare inammissibile, essendo basata sul medesimo fatto costitutivo, seppure mediato dalla sentenza citata;
ciò non aveva integrato l’elemento costitutivo di un credito diverso ma solo un elemento dimostrativo di esistenza di quello originario;
II. – n ell’unico motivo il ricorrente censura la decisione affermando che il tribunale sarebbe pervenuto alla dichiarazione di inammissibilità in netto contrasto con i principi affermati da questa Corte, perché nessuna identità di causa petendi e di petitum poteva essere riconosciuta alle due azioni proposte in via ordinaria e tardiva, e quindi nessun giudicato endofallimentare poteva dirsi sussistente nel caso concreto;
III. – i l ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 , n. 4, cod. proc. civ., essendo la censura totalmente generica e priva di riferimenti a norme di diritto;
IV. – nel ricorso per cassazione sussiste l’onere di specificità dei motivi;
tale onere, sancito dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci un vizio di violazione di legge di indicare, a pena d’inammissibilità della censura, le norme di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (v. Cass. Sez. U n. 23745-20);
nel caso in esame il ricorrente si limita a esporre assertivamente la sua tesi, senza corredo di autosufficienza e senza alcun riguardo alle modalità imposte dalla citata norma del codice di rito;
V. -le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione