Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2749 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2749 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 4672 anno 2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME in forza di procura su foglio separato in calce al ricorso, domiciliata presso il suo studio in Pavia, INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME in forza di procura speciale allegata al controricorso, presso cui è domiciliata in Voghera, INDIRIZZO; NOME COGNOME in forza di procura speciale allegata al controricorso,
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato presso cui è domiciliata in Voghera, INDIRIZZO
contro
ricorrenti avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2909/2021 pubblicata in data 08/10/2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal
consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio Intesa San Paolo s.p.a. lamentando l ‘applicazione , sul conto corrente numero 4300110 e collegato conto anticipi, da parte della banca, di interessi anatocistici ed ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese di tenuta di conto e chiusura trimestrale mai convenute, non avendo sottoscritto alcun contratto di apertura di conto corrente con l’istituto di credito predetto.
Si costituiva la banca chiedendo il rigetto di ogni domanda ed eccependo la prescrizione del diritto azionato.
Il Tribunale di Pavia, previa CTU contabile ed accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, determinava il saldo di conto corrente in euro 10.467,69 a favore della correntista, accertando che alla data del 30 settembre 2017 il saldo del conto anticipi era in passivo per euro 225.209,98.
La società interponeva appello e, per quanto di interesse, impugnava la sentenza del giudice di primo grado nella misura in cui aveva accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca ovvero, ove confermata la sentenza del tribunale di Pavia sul punto, per veder verificata l’esistenza di rimesse solutorie sulla base del saldo rettificato in luogo del saldo banca.
La Corte di appello di Milano rigettava l’appello sul punto ritenendo corretta la sentenza del Tribunale circa la certezza del limite dell’affidamento così come individuato dal CTU ai fini della identificazione delle cosiddette rimesse solutorie e del conseguente accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
La sentenza veniva impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso per Cassazione assistito da un solo motivo cui hanno resistito con controricorso sia la Banca che la società cessionaria dei crediti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Con l’unico motivo la società ricorrente deduce la nullità della sentenza ex art 360, comma primo, numero 4 c.p.c. in quanto emessa in violazione dell’articolo 112 c.p.c.
La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi su un motivo di appello ritualmente sollevato concernente l’individuazione delle rimesse solutorie che avrebbero dovuto essere verificate sul saldo rettificato in luogo del saldo banca.
In particolare, la Corte di appello nel rigettare il motivo di impugnazione concernente l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, in quanto non provata, avrebbe dovuto valutare la questione dell’individuazione delle rimesse solutorie che, secondo la prospettazione dell’appellante, andavano verificate sul saldo rettificato in luogo del saldo banca, il che avrebbe evidentemente comportato un esito totalmente diverso delle risultanze della CTU in riferimento all’eccezione di prescrizione. Infatti, rettificando il saldo su cui verificare l’eventuale sconfinamento del correntista, espungendo previamente le poste nulle, si modifica conseguentemente il valore ovvero l’esistenza stessa delle rimesse solutorie.
7. Il motivo, e con esso il ricorso, è inammissibile.
Occorre premettere che la giurisprudenza di questa corte è ormai consolidata nel ribadire che, nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall’individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell’azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell’affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (Cass. 16 marzo 2023, n.
7721, tra le altre).
E, tuttavia, si deve per altro verso ricordare:
-) da un lato, che il ricorso per cassazione deve contenere, ai sensi del n. 3 dell’articolo 366 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis , l’esposizione sommaria dei fatti della causa, ossia dei fatti della controversia, sia sostanziali sia processuali, da esporsi in quanto rilevanti per la decisione di legittimità e, in ogni caso, in modo sommario, ossia riassuntivo, di guisa che la stesura del ricorso richiede la narrazione con adeguata sintesi delle domande introduttive, delle vicende del primo gra do e del grado d’appello nonché della decisione d’appello, il tutto, quale premessa per l’esposizione dei motivi del ricorso, neppure potendo la mancanza dell’esposizione dei fatti di causa essere « superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione » (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2014, n. 11308); -) dall’altro lato, che il ricorso per cassazione, ai sensi del n. 6 della citata disposizione, deve altresì contenere a pena di inammissibilità l’indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, indicazione che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, richiede di: (a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo; (b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti; (c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis , Sez. 3, Ordinanza n. 6597 del 06/03/2023; Sez. L, Ordinanza n. 26936 del 13/09/2022; Sez. 5, Ordinanza n. 11267 del 07/04/2022; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).
Nel caso in esame, è allora agevole constatare che il ricorso è totalmente
carente da ambo i versanti, giacché non spiega affatto né in che cosa sarebbe consistita la asserita nullità di clausole del contratto di conto corrente ed in che termini il giudice di merito tale nullità avrebbe per ipotesi riscontrato, né tantomeno in qual modo il calcolo delle rimesse effettuate attraverso il criterio del saldo rettificato anziché del saldo banca (pure ad ammettere che tale metodica il giudice di merito abbia effettivamente applicato) avrebbe esplicato efficienza causale sulla conferma di accoglimento, da parte della corte territoriale, dell’eccezione di prescrizione spiegata dalla banca, ed accolta dal tribunale.
Nel ricorso, in altre parole, non si rinviene alcun elemento da cui emergerebbe la asserita nullità delle poste su cui operare la rettifica del conto, né si spiega come il calcolo ipoteticamente condotto sul criterio del saldo banca avrebbe influito sulla decisione adottata, dando luogo ad una pronuncia diversa da quella che si sarebbe avuta in applicazione del criterio del saldo rettificato.
8. In conclusione, il ricorso è da dichiararsi inammissibile con condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al rimborso di € 7 .000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile,