Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21329 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21329 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16813/2023 R.G. proposto da:
CUTRANO NOME COGNOME, in proprio e nella dichiarata qualità di chiamata all’eredità di COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME domicilio digitale come per legge
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE ora RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Palermo n. 980/2023, pubblicata il 19 maggio 2023 e notificata il 23 maggio 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12
giugno 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. alla espropriazione immobiliare intrapresa da Banca Nuova s.p.a. per il recupero dell’importo di euro 18.947,36, portato da cinque effetti cambiari scaduti e protestati, nella quale era intervenuta RAGIONE_SOCIALE, cessionaria di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.
Il Tribunale di Palermo, accogliendo parzialmente l’opposizione, accertava il diritto di Banca Nuova s.p.a. di procedere all’esecuzione intrapresa limitatamente alla sorta, detratti gli interessi moratori maturati, e rigettava la domanda formulata nei confronti del creditore intervenuto.
La Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello principale proposto dagli originari opponenti e quello incidentale spiegato da Banca Nuova s.p.a., confermando la debenza da parte degli esecutati della somma di euro 43.481,12 e negando il diritto al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, asseritamente patiti dai debitori in conseguenza del l’applicazione al contratto di finanziamento di interessi usurari.
COGNOME NOME, anche nella dichiarata qualità di chiamata all’eredità di NOME COGNOME, propone ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della decisione d’appello.
Banca Nuova s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380bis .1. cod. proc civ.
Il Collegio si è riservato il deposito dell ‘ ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve darsi atto dell ‘ irrilevanza del difetto di rituale instaurazione del contraddittorio per omessa notifica del ricorso nei confronti del creditore intervenuto, RAGIONE_SOCIALE e di eventuali altri eredi di NOME COGNOME in presenza di un ‘ evidente ragione d ‘ improcedibilità del ricorso (nella specie, per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata).
Difatti, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un ‘ evidente ragione d ‘ inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un ‘ attività processuale del tutto ininfluente sull ‘ esito del giudizio (Cass., sez. U, 22/03/2010, n. 6826; Cass., sez. 2, 10/05/2018, n. 11287; Cass., sez. 6 -3, 15/05/2020, n. 8980; Cass., sez. 3, 05/05/2025, n. 11825). E tale ratio , estesa dalla giurisprudenza di questa Corte alla manifesta infondatezza del ricorso, vale pure nell’ipotesi di ogni altra ragione di immediata definibilità in rito del ricorso, quale quella di cui si dirà di qui a breve.
2. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ‹‹ violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione agli articoli 25 della legge cambiaria r.d. 1933, n. 1669 e in relazione all’art. 111 della Cost. (sul minimo costituzionale della motivazione). Difetto di legittimazione cartolare e processuale della Banca cessionaria Banca Nuova s.p.a. relativamente al credito cambiario›› . Precisa che le cambiali sono state rilasciate in favore dell’allora Banca del Popolo, alla quale è subentrata Banca Nuova s.p.a. e infine Intesa San Paolo s.p.a., ma che la Banca difetta di legittimazione cartolare e
processuale, poiché non ha dimostrato nel corso del giudizio la detenzione o il possesso dei titoli; e sottolinea che il difetto di legittimazione sia dal lato attivo che passivo ben può essere rilevato per la prima volta in Cassazione e non trova limiti se non in una pronuncia espressa che abbia formato oggetto della decisione.
Non occorre procedere allo scrutinio del motivo di censura formulato dall ‘ odierna ricorrente, perché il ricorso è improcedibile.
3.1. La ricorrente, infatti, pur affermando che la sentenza è stata notificata via p.e.c. in data 23 maggio 2023, non ha depositato il messaggio di spedizione della p.e.c. corredato dei messaggi di avvenuta accettazione e consegna della relazione di notificazione della sentenza impugnata (oltretutto neppure – per quanto possa essere necessario – debitamente asseverati conformi), come previsto dal n. 2 del secondo comma dell ‘ art. 369 cod. proc. civ.
3.2. Come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., sez. U, 06/07/2022, n. 21349), la dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un «fatto processuale» -la notificazione della sentenza -idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di «autoresponsabilità» della parte, impegna quest ‘ ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l ‘ onere di depositare, nel termine stabilito dall ‘ art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell ‘ art. 372 cod. proc. civ.
In altri termini, nel caso in cui la notificazione della sentenza, al fine del decorso del termine breve per l ‘ impugnazione, venga
effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), il difensore deve depositare, quindi, non solo la sentenza, ma anche il messaggio di posta elettronica certificata con i relativi allegati, il che comporta che si dovrà procedere all ‘ allegazione del duplicato della notifica in formato . eml oppure . msg , ovvero del file contenente il messaggio di posta elettronica e i suoi allegati, come stabilito dall ‘ art. 13 delle Specifiche tecniche previste dall ‘ art. 34, comma 1, d.m. 44/2011 e succ. mod. (Formato dei documenti informatici allegati – art. 12 del Regolamento Ministeriale), vigenti ratione temporis (Cass., sez. 5, 27/05/2024, n. 14790).
3.3. Il difetto di procedibilità può essere rilevato d ‘ ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione della o delle controparti, perché l ‘ improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Cass., sez. U, n. 10648 del 2017; Cass., sez. U, 2022, n. 21349; Cass., sez. 2, 20/06/2024, n. 17014; Cass., sez. 1, 22/10/2024, n. 27313).
Tale regola, lungi dall ‘ essere una mera formalità, è preordinata a consentire il controllo sulla tempestività del ricorso per cassazione e cioè che esso sia stato proposto entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione della sentenza impugnata e, per questa ragione, il principio subisce una -apparente -eccezione solo quando risulti, in modo certo, che questo accertamento è superfluo, perché il ricorso per cassazione è stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
3.4. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in tema di giudizio di cassazione, l ‘ improcedibilità del ricorso ex art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., per omessa produzione della relata di notificazione della sentenza, non contrasta con gli artt. 24 e
111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt ‘ altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell ‘ interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia (Cass., sez. 1, 15/07/2024, n. 19475; Cass., sez. 3, 16/09/2024, n. 24724).
Come rilevato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell ‘ Uomo del 23 maggio 2024 Patricolo e altri c. Italia (ricorso n. 37943/17 e altri) -la quale, in analoga fattispecie, ha escluso che la sanzione di improcedibilità costituisca un eccessivo formalismo e determini la violazione dell ‘ articolo 6 § 1 della Convenzione -«l ‘ inosservanza da parte dei ricorrenti dell ‘ articolo 369 del codice di procedura civile aveva pertanto messo la Corte di cassazione nell ‘ impossibilità di verificare l ‘ osservanza dei termini di impugnazione nella fase iniziale del procedimento. Inoltre, la Corte non è persuasa dal rilievo dei ricorrenti che hanno affermato che essi avrebbero dovuto poter rimediare al loro errore procedurale depositando la relazione di notificazione in una fase successiva. Essa osserva che l ‘ accettazione di depositi tardivi avrebbe vanificato l ‘ obiettivo di assicurare il rapido svolgimento del procedimento e avrebbe impedito alla Corte di cassazione di pronunciarsi sulla procedibilità del ricorso senza ulteriori passaggi e senza ritardi. La misura contestata era pertanto adeguata alla realizzazione del legittimo fine perseguito. Quanto alla gravità delle conseguenze sul diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti, la Corte ribadisce che, dato il carattere particolare del ruolo della Corte di cassazione che si limita a verificare la corretta applicazione della legge, essa può ammettere che le procedure seguite dalla suprema Corte siano più formali, specialmente in procedimenti quali quello di cui al caso di specie dove
i ricorrenti erano stati rappresentati da un avvocato specializzato iscritto all ‘albo giurisdizioni superiori. … Inoltre, il ricorso dinanzi alla Corte di cassazione di cui al caso di specie era stato proposto dopo che le richieste dei ricorrenti erano state esaminate da un tribunale di primo grado e da una corte di appello entrambi dotati di piena giurisdizione …. Date tali circostanze non si può affermare che la decisione della Corte di cassazione costituisse a un impedimento sproporzionato tale da compromettere la sostanza stessa del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti garantito dall ‘ articolo 6 § 1 della Convenzione, o avesse ecceduto il margine di discrezionalità nazionale» (§§ 82, 83, 84).
3.5. Dall ‘ esame del fascicolo telematico, come a disposizione del Collegio al momento della decisione, emerge che parte ricorrente non ha ottemperato a tale adempimento, né peraltro a tale incombente ha provveduto la controparte, che è rimasta intimata (cfr. Cass., sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass., sez. U, 16/04/2009, n. 9005; Cass., sez. U, 02/05/2017, n. 10648). Difatti, la ricorrente si è limitata a depositare, entro il termine di cui all’art. 372 cod. proc. civ., una stampa in formato pdf del messaggio PEC inviato dal difensore della società controricorrente per la notifica della sentenza impugnata, privo, peraltro, anche dei suoi allegati (Cass., n. 14790/2024, cit.).
3.6. Neppure soccorre il principio, elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, circa l ‘ inapplicabilità della sanzione dell ‘ improcedibilità da mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, nel caso in cui questa sia stata pubblicata comunque non oltre sessanta giorni prima della notifica del ricorso, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell ‘ impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso e in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui
all ‘ art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. 6 – 3, 10/07/2013, n. 17066; Cass., sez. 6 – 3, 30/04/2019, n. 11386).
Tale evenienza non ricorre nella specie, visto che la sentenza è stata pubblicata il 19 maggio 2023 ed il ricorso è stato notificato soltanto in data 19 luglio 2023, scaduto il termine di sessanta giorni dalla prima il giorno martedì 18 luglio.
4. Il ricorso è, dunque improcedibile.
Nulla deve disporsi in merito alle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva della parte intimata.
P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione