Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8003 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso 13310/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei Direttori Legali Rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
Pec:
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimata –
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8003 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
nonchè contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. NOME COGNOME ed NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
Pec:
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1732/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/03/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza n. 3077/2018 pubblicata in data 9/2/2018 rigettò l’azione revocatoria proposta dalla RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) contro NOME COGNOME e NOME COGNOME con la quale, dopo aver allegato di essere creditrice della signora COGNOME per la somma di € 1 .135.298,40 in forza di decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, aveva chiesto che fosse dichiarata l’ inefficacia ex art. 2901 c.c. nei propri confronti del contratto, stipulato con atto pubblico del 13/3/2015 rogato dal AVV_NOTAIO, con cui la COGNOME aveva donato alla figlia NOME COGNOME il diritto di usufrutto vitalizio su una serie di porzioni immobiliari; il Tribunale affermò che la società attrice non vantava alcun credito nei confronti della COGNOME in quanto la stessa aveva ottenuto, con sentenza passata in giudicato, la revocatoria dell’atto di cessione del credito da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE; l’atto di cessione che giustificava la rivendicazione del denaro assegnato alla COGNOME dal Tribunale di Aosta era ormai inefficace, di guisa che l’attrice difettava del primo fondamentale presupposto per agire in revocatoria cioè la qualità di creditore;
a seguito di appello della RAGIONE_SOCIALE la Corte d’ appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza pubblicata in data 15/3/2022, ha rigettato il gravame aggiungendo una ulteriore ratio decidendi fondata sulla sopravvenuta pronuncia resa inter partes dalla Corte di Cassazione all’esito di un giudizio per regolamento di competenza avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo aveva disposto la sospensione del relativo giudizio per pregiudizialità in attesa della definizione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi preventivamente instaurato dalla RAGIONE_SOCIALE e pendente presso il Tribunale di Aosta; la Cassazione, riconosciuta la pregiudizialità tra i due giudizi, aveva disposto la revoca del decreto ingiuntivo opposto sicché la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha concluso per la insussistenza di obblighi di restituzione da parte della COGNOME e per l’insussistenza del credito di RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;
resiste NOME COGNOME con controricorso;
la ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, in primo luogo per la nullità della procura speciale conferita dai direttori generali di RAGIONE_SOCIALE ai suoi legali. Assume che nel caso in esame, avendo il potere rappresentativo origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombeva a chi agisce l’onere di dimostrare l’esistenza di tale potere non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante (Cass., SU, n. 20596 del 1/10/2007); a tale onere la parte non avrebbe ottemperato essendo la
società persona giuridica estera avente sede legale nelle Barbados e non risultando l’esistenza di strumenti atti a consentire la pubblicità legale dell’atto ; peraltro la procura risulterebbe rilasciata non dal legale rappresentante ma da persone autoqualificatesi quali Direttori Generali della società senza depositare i necessari documenti giustificativi; inoltre l’autenticazione del AVV_NOTAIO non soddisferebbe quanto richiesto dall’art. 2703, secondo comma c.c. a tenore del quale l’autenticazione consiste ne ll’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza.
Sono state prodotte in giudizio le procure speciali alla lite rilasciate con atti notarili con apostille nn. 45881, 45882, 45884 del 10/5/2022, dotate di attestazione della qualità di ciascun amministratore legale da parte del AVV_NOTAIO di Lugano che ne ha accertato anche l’autenticità della firma; è stata depositata anche copia conforme del certificato delle cariche societarie dell’1/3/2022 estratto dal registro Commonwealth delle Bahamas, con la traduzione in lingua italiana attestante la pienezza dei poteri rappresentativi degli amministratori che hanno rilasciato la procura al momento dell’instaurazione del giudizio e statuto della società;
sono pertanto soddisfatte le condizioni poste da Cass., S.U. n. 20586 dell’11/10/2007 secondo cui in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il
potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa; dagli atti risulta che la contestazione della procura è stata introdotta per la prima volta in cassazione sicché essa non può ritenersi tempestiva e va rigettata;
con l’unico motivo di ricorso violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 2901 c.c. nonché dell’art. 2033 c.c. con riguardo all’art. 360, co. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. – la ricorrente, premesso che la posizione soggettiva dedotta nel giudizio sulla revocatoria è l’avvenuta riscossione da parte della COGNOME della somma che le era stata assegnata dal G.E. del Tribunale di Aosta lo stesso giorno in cui lo stesso Tribunale aveva sospeso l ‘efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione da cui l’azione di repetitio indebiti, assume che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciare sulle dedotte violazioni degli artt. 2901 e dell’art. 2033 c.c. così dando luogo alla violazione dell’art. 112 cpc ; secondo la ricorrente la corte territoriale avrebbe dovuto accogliere la revocatoria anche in presenza della revoca del decreto ingiuntivo, essendo la revocatoria azione a tutela di un credito anche eventuale;
il motivo è inammissibile perché non osserva le condizioni poste dall’art. 366 n. 6 c.p.c. essendosi la ricorrente astenuta dall’indicare in
modo specifico la domanda sulla quale il Giudice d’appello avrebbe omesso di decidere.
Come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, ‘ Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi. Ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 cod. proc. civ., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi ‘ (Cass., L, n. 15367 del 4//2014; Cass., 2, n. 28072 del 14/10/2021; Cass., 3, n. 16899 del 13/6/2023).
Orbene, alle suesposte ragioni di inammissibilità del motivo consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 8.200 ,00 (di cui € 200 ,00 per esborsi), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella Camera di Consiglio della Terza