Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34243 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34243 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2024 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE -nuova denominazione di RAGIONE_SOCIALE – (C.F. P_IVA) con sede in Milano, INDIRIZZO, in persona del AVV_NOTAIO e del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, in virtù dei poteri conferiti loro con scrittura privata autenticata dal AVV_NOTAIO in data 20 febbraio 2024, Rep. 29336, Raccolta 13060, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE – EMAIL), il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione, notificazione e avviso relativi al presente procedimento all’indirizzo PEC EMAIL e/o al numero di fax NUMERO_TELEFONO -ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO.
Ricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Pontecagnano S. AVV_NOTAIO (oggi RAGIONE_SOCIALE, C.F. CODICE_FISCALE), in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di legge dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. CODICE_FISCALE; PEC EMAIL), presso i cui uffici ope legis domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
Controricorrente
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Salerno n° 850 depositata il 3 ottobre 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d’appello di Salerno ha respinto l’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di primo grado emessa dal Tribunale RAGIONE_SOCIALE stessa città.
2 .- Per quello che qui rileva, la Corte territoriale -premesso che NOME aveva agito in qualità di cessionaria di due crediti contenuti nelle fatture n° 109759 del 24 novembre 2016 (di euro 13.760,48) e n° 103206 del 25 marzo 2015 (di euro 7.438,18), entrambe emesse dalla RAGIONE_SOCIALE per l’esecuzione di lavori di mantenimento del decoro e RAGIONE_SOCIALE funzionalità degli edifici scolastici, nonché RAGIONE_SOCIALE nota di debito n° 90004633 per interessi passivi pari ad euro 1.141,63 -ha osservato che la cessionaria non aveva prodotto il contratto scritto tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, donde la nullità del rapporto negoziale.
In ogni modo, la domanda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto essere accolta, atteso che il credito di euro 13.760,48, portato dalla fattura n° 109759 del 24 novembre 2016, non costituiva oggetto delle cessioni stipulate il 29 maggio 2015 e il 6 aprile 2016, vale a dire
dei documenti su cui la società attrice aveva fondato la titolarità attiva del diritto controverso, mentre il credito di euro 7.438,18, pari all’Iva dovuta sulla fattura n° 103206 del 25 marzo 2015, era stato estinto dalla Pubblica Amministrazione, quale sostituto d’imposta, mediante il versamento diretto di tale somma all’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate in data 6 agosto 2015.
Quanto alla nota di debito n° 90004633, emessa per interessi moratori sulla fattura n° 112370, anch’essa emessa da RAGIONE_SOCIALE, la cessione di credito notificata il 28 giugno 2017 era stata espressamente rifiutata dalla P.A. debitrice.
3 .- Ricorre COGNOME affidando il gravame a sei motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE, che conclude per l’inammissibilità dell’impugnazione e comunque per il suo rigetto.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.
Non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo Bff lamenta la violazione del d.lgs. n° 231/2002 e delle direttive unionali n° 2000/35/Ce e n° 2011/7/Eu, sulla base dell’art. 360 n° 4 cod. proc. civ.
La Corte non avrebbe considerato che per la validità di contratti conclusi tra imprese, tra le quali rientrerebbe la cedente RAGIONE_SOCIALE, ed ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ non occorrerebbe necessariamente la forma scritta, donde il contrasto tra la sentenza e la disciplina unionale.
Col secondo la ricorrente lamenta la violazione del d.lgs. n° 231/2002 e degli artt. 2697 cod. civ. 115 e 116 cod. proc. civ., sempre in relazione all’art. 360 n° 4 del codice di rito.
La Corte avrebbe erroneamente negato che la prova del contratto tra RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE potesse essere fornita con modalità diversa da quella scritta e, in particolare, mediante comportamenti
concludenti, consistiti nella ricezione delle prestazioni rese da RAGIONE_SOCIALE e nel pagamento delle fatture.
Col terzo deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n° 4 dello stesso codice.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, COGNOME aveva provato la cessione del credito documentato dalla NUMERO_DOCUMENTO, in quanto sia la cessione che la notificazione erano atti a forma libera; quest’ultima, inoltre, era anche integrata dalla stessa citazione introduttiva del giudizio.
Il credito RAGIONE_SOCIALE fattura n° NUMERO_DOCUMENTO, inoltre, era un credito futuro, dunque non ancora sorto al momento RAGIONE_SOCIALE stipula del contratto di cessione del 29 maggio 2015.
Col quarto mezzo la ricorrente, sempre in base all’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha negato la corresponsione dell’importo di euro 1.141,63 a titolo di mora, in ragione del rifiuto RAGIONE_SOCIALE P.A. alla cessione del credito derivante dalla fattura n° 112370, sulla quale erano maturati gli interessi richiesti con la nota di debito n° 90004633.
La disciplina applicabile sarebbe quella RAGIONE_SOCIALE legge 21 febbraio 1991 n° 52, con la conseguente esclusione dell’applicabilità dell’art. 70, terzo comma, del r.d. n° 2440/1923 e dell’art. 117 del d.lgs. n° 163/2006.
Con la quinta doglianza Bff lamenta, sempre in base all’art. 360 n° 4 cod. proc. civ., la violazione dell’artt. 106, tredicesimo comma, del d.lgs. n° 50/2016 e RAGIONE_SOCIALE legge n° 52/1991.
La Corte avrebbe erroneamente ritenuto valido il rifiuto RAGIONE_SOCIALE cessione del credito n° 112370 senza considerare che il rapporto negoziale tra cedente e P.A. si era ormai esaurito e che il principio RAGIONE_SOCIALE cedibilità dei crediti, salvo rifiuto RAGIONE_SOCIALE parte pubblica, si applica solo a rapporti pendenti.
Col sesto mezzo COGNOME lamenta, ancora in base all’art. 360 n° 4 del codice di rito, che la Corte salernitana avrebbe negato il paga-
mento del credito relativo all’iva (euro 7.438,18) RAGIONE_SOCIALE fattura n° NUMERO_DOCUMENTO sull’erroneo rilievo che al versamento dell’iva avrebbe provveduto la stessa Amministrazione committente, quando tale versamento sarebbe stato comprovato da un mandato di pagamento, documento inidoneo alla dimostrazione dell’effettivo adempimento.
5 .- Così riassunti i motivi di ricorso, conviene subito osservare che essi sono tutti inammissibili, in quanto l’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità è sprovvisto del requisito previsto dall’ art. 366 n° 3 cod. proc. civ., ossia RAGIONE_SOCIALE ‘ chiara esposizione dei fatti RAGIONE_SOCIALE causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso ‘.
È noto infatti ( ex multis : Cass., sez. I, 19 aprile 2024, n° 10594; Cass., sez. II, 26 agosto 2020, n° 17767; Cass., sez. III, 12 luglio 2018, n° 18316) che nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366, n° 3, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali RAGIONE_SOCIALE vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico.
La relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi, nonché alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte.
Da tale esposizione devono risultare le posizioni processuali delle parti, con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati causa petendi e petitum , nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a devolvere alla Suprema Corte un’attività di estrapolazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, che è riservata invece al ricorrente.
Ora, sol che si legga l’atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, si può agevolmente notare che è stata totalmente pretermessa la sommaria esposizione del giudizio di primo grado, e in
particolare dell’atto introduttivo e RAGIONE_SOCIALE comparsa di risposta RAGIONE_SOCIALE controparte, nonché le statuizioni rese dal primo Giudice e la censura delle stesse effettuata davanti al Giudice d’appello.
Non aiuta in tal senso neppure la lettura dei motivi di ricorso, anche se, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, si deve escludere, comunque, che i motivi, deputati ad esporre gli argomenti difensivi, possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass., Sez. I, 3 novembre 2020, n° 24432).
6 .- Alla soccombenza RAGIONE_SOCIALE ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del resistente, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore RAGIONE_SOCIALE lite (euro 21,2 mila) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 2 ottobre 2025, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE prima sezione.
Il presidente NOME COGNOME