Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8228 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8228 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24478/2021 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente e ricorrente in via incidentale -nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
con l’intervento RAGIONE_SOCIALEa
PROCURA GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
-interventore necessario –
QUERELA DI FALSO
Avverso la sentenza n. 250/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA , depositata il 16 febbraio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ingiunzione ex art. 2 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE richiese a NOME COGNOME il pagamento RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma di euro 1.535,72, in forza di due verbali di accertamento di infrazioni al Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada.
Nello spiegare opposizione avverso tale ingiunzione, l’ingiunto addusse , in sintesi, l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica dei verbali presupposti e, per l’effetto, l’invalida formazione del titolo esecutivo.
Nell’àmbito RAGIONE_SOCIALEa c ausa di opposizione, l’opponente propose altresì querela di falso in via incidentale dei verbali di accertamento; l’adito Giudice di pace di Pescara sospese il giudizio, fissando termine per la riassunzione innanzi il Tribunale di Pescara.
Riassunta la lite, disposta ed effettuata la chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE, all’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Pescara rigettò la querela, compensando le spese di lite e ponendo a carico RAGIONE_SOCIALEe parti, per un terzo ciascuna, le spese RAGIONE_SOCIALEa consulenza tecnica di ufficio espletata in corso di causa.
La decisione in epigrafe indicata ha confermato la pronuncia, disattendendo l’appello principale di NOME COGNOME e l’appello incidentale (relativo al governo RAGIONE_SOCIALEe spese) del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE; resiste, con controricorso, e dispiega altresì ricorso incidentale per un motivo, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
r.g. n. 24478/2021 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
Il ricorso è stato ritualmente notificato al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, litisconsorte necessario, il quale non ha svolto attività processuale nel presente giudizio di legittimità.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
A ll’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge 20 novembre 1982, n. 890.
Parte ricorrente assume che nell’ipotesi ( quale quella di specie) di notificazione a mezzo del servizio postale, l’incaricato RAGIONE_SOCIALEa consegna RAGIONE_SOCIALE‘atto ( « il postino di zona ») è tenuto ad identificare, attraverso idoneo documento all’uopo richiesto, i l soggetto consegnatario ed anche a verificare la qualità in forza RAGIONE_SOCIALEa quale riceve l’atto .
Sostiene poi che avendo provato, con perizia calligrafic a, l’apocrifia RAGIONE_SOCIALEe sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento dei verbali, apparentemente riferite a NOME COGNOME e a NOME COGNOME (moglie nonché all’epoca unico familiare convivente del primo), « tanto dovrebbe bastare a dimostrare la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica in considerazione del fatto che è impossibile e iperbolica per l’odierno ricorrente l’individuazione e la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘ignoto soggetto firmante ».
Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 221 cod. proc. civ..
Ritiene l’impugnante privo di pregio giuridico l’argomento, fondante la gravata pronuncia, in virtù del quale la parte attrice in querela di falsa è onerata RAGIONE_SOCIALEa prova non soltanto RAGIONE_SOCIALEa apocrifia RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del presunto consegnatario sottoscrivente ma anche del fatto che l’agente postale non abbia consegnato il plico « ad alcuno », cioè a dire a nessuno dei soggetti ex lege abilitati alla ricezione.
r.g. n. 24478/2021 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
Il ricorso è inammissibile, poiché non rispetta il requisito RAGIONE_SOCIALEa esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito.
3.1. Nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto – forma RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art . 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese RAGIONE_SOCIALEe parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito.
Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene intendere il significato e la portata RAGIONE_SOCIALEe censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 09/01/2024, n. 895; Cass. 10/11/2023, n. 31371; Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072).
3.2. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto processuale, non soddisfa l’illustrato contenuto minimo.
In esso, infatti, è omessa, in primis, la trascrizione (o comunque la riproduzione nei tratti essenziali) RAGIONE_SOCIALEe relazioni di notifica tacciate di falso e RAGIONE_SOCIALE atti del procedimento notificatorio, sicché non risulta intellegibile la comprensione RAGIONE_SOCIALEe attività espletate dall’agente notificatore e di quelle cadute sotto la sua diretta percezione, per come oggetto di documentazione (in specie, RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dai soggetti consegnatari dei rispettivi atti, nella duplice occasione, e RAGIONE_SOCIALE eventuali accertamenti sul punto compiuti dal notificatore).
Nemmeno è dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE‘esatto oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di querela formulata in prime cure e con l’introduzione del giudizio di appello, mancando nel libello di adizione di questa Corte la trascrizione ancorché per stralci o nei punti d’interesse – del contenuto dei relativi atti processuali.
3.3. Si tratta di lacune espositive dirimenti, per quanto in appresso.
A suffragio RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte d’appello ha così motivato:
(a) « l’efficacia probatoria che l’art. 2700 cod. civ. riconosce all’atto pubblico non si estende al contenuto sostanziale RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dalle parti », sicché il pubblico ufficiale non è tenuto ad accertare la verità intrinseca RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dal consegnatario RAGIONE_SOCIALE‘atto, anche in ordine alla sua identità o qualità;
(b) « nella specie il querelante ha incentrato la querela sulla non riferibilità a sé ed alla moglie RAGIONE_SOCIALEe sottoscrizioni, senza nulla dedurre in ordine alle circostanze di fatto attestate dal P.U. come da lui svolte o da lui ricevute (se non tardivamente e solo in questa sede ove è stato sostenuto che all’epoca RAGIONE_SOCIALEa notifica i coniugi vivevano soli in casa e non vi erano altri membri conviventi) ».
A fronte RAGIONE_SOCIALEa testé riassunta trama argomentativa, la mancata illustrazione RAGIONE_SOCIALEe relazioni di notifica contestate e del dettagliato
contenuto RAGIONE_SOCIALEa istanza di querela (che l’impugnata pronuncia ha ritenuto differente nei due gradi di merito e correttamente individuato soltanto – ma tardivamente – in appello) non consente di verificare in questa sede se sia stata idoneamente attinto con la querela di falso, nella sua globalità, il complesso RAGIONE_SOCIALEe operazioni notificatorie assistite da efficacia fidefacente, tra cui, per consolidato orientamento di nomofilachia, non rientrano la autenticità RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione apposta dal consegnatario in presenza RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale notificatore e la corrispondenza al vero RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese (circa la qualità legittimante la ricezione RAGIONE_SOCIALE‘atto) dallo stesso consegnatario, del quale l’ufficiale notificatore non è tenuto a riscontrare l’identità e i rapporti con il destinatario RAGIONE_SOCIALEa notifica (così, ex aliis, Cass. 10/05/2023, n. 12577; Cass. 18/11/2019, n. 29871; Cass. 13/12/2017, n. 29974; Cass. 19/12/2016, n. 26134; Cass. 05/12/2012, n. 21817).
3.4. La evidenziata carenza descritta mina in radice una adeguata o sufficiente comprensione RAGIONE_SOCIALE‘accadimento processuale ad opera RAGIONE_SOCIALEa Corte, proprio con riferimento alle questioni sollevate con i motivi di ricorso, dei quali preclude la disamina nel merito e, ancora prima, la valutazione RAGIONE_SOCIALEa loro riferibilità, in termini di puntuale e specifica critica, alla ratio decidendi giustificante la sentenza impugnata.
Inammissibile il ricorso principale, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 334 cod. proc. civ. va per conseguenza dichiarato inefficace il ricorso incidentale (concernente la conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa statuizione di compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite), siccome tardivamente proposto.
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre i termini di cui agli artt. 325, secondo comma, ovvero 327, primo comma, cod. proc. civ., è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile, senza che, in senso contrario, rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all ‘ art. 371,
r.g. n. 24478/2021 Cons. est. NOME AVV_NOTAIO
secondo comma, cod. proc. civ. (così Cass. 10/02/2023, n. 4226; Cass. 22/06/2021, n. 17707).
Nella specie, la notifica del ricorso incidentale è avvenuta in data 20 ottobre 2021, oltre il termine c.d. lungo di cui all’art. 32 7 cod. proc. civ. di sei mesi (maggiorato del periodo di sospensione feriale) dal 16 febbraio 2021, data di pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, non notificata.
In conclusione, il ricorso principale è dichiarato inammissibile; il ricorso incidentale è dichiarato inefficace.
Le spese del grado di legittimità vanno poste a carico del ricorrente principale: invero, in caso di inefficacia del ricorso incidentale tardivo conseguente, ex art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., ad inammissibilità del ricorso principale, la soccombenza va riferita alla sola parte soccombente in via principale (v. Cass. 10/02/2023, n. 4226; Cass. 12/06/2018, n. 15220; Cass. 20/02/2014, n. 4074).
L a decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, di cui il ricorrente principale beneficia in base alla delibera del RAGIONE_SOCIALE , versata in atti, e la cui revoca – che presuppon e l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – non compete comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, 20 febbraio 2020, n. 4315).
La circostanza poi che il ricorrente principale risulti ammesso al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato non esclude l’obbligo del giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa, di attestare – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228-, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato: tanto perché l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato è suscettibile di essere revocata, anche
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dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del citato d.P.R. n. 115/2002 (Cass., Sez. U, n. 4315 del 2020).
Pertanto, attesa la dichiarata inammissibilità del ricorso principale, va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
7.1. Quanto al ricorso incidentale, invece, il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronunzia, di mera declaratoria di inefficacia, esclude l’applicabilità del citato art. 13, co. 1quater , del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. 22/06/2021, n. 17707).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale.
Dichiara inefficace il ricorso incidentale.
Condanna il ricorrente principale, NOME COGNOME, alla refusione in favore RAGIONE_SOCIALEe parti controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna parte controricorrente, in euro 6.200,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del solo ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione