Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30006 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30006 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 4523 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) DI
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) o Pompilio Massafra (C.F.:
rappresentati e difesi dall’avvocat CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata da RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentata da RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del rappresentante per procura NOME COGNOME o NOME COGNOME (C.F.: CRC
rappresentata e difesa dall’avvocat CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
ricorrente in via incidentale condizionata- nonché
Oggetto:
PROCESSO ESECUTIVO ESTINZIONE – RECLAMO INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Ad. 15/10/2024 C.C.
R.G. n. 4523/2023
Rep.
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Firenze n. 2601/2022, pubblicata in data 21 novembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
15 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
I ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze che ha respinto il loro gravame avverso una pronuncia del Tribunale di Firenze che aveva rigettato il reclamo avanzato, ai sensi dell’art. 630 c.p.c., in relazione ad un provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale era stata respinta un’istanza di estinzione di un processo esecutivo.
Resistono, con distinti controricorsi, RAGIONE_SOCIALE (rappresentata da RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE (rappresentata da RAGIONE_SOCIALE); quest’ultima propone, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altro ente intimato.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Risulta pregiudiziale ad assorbente, tale da rendere superflua la stessa illustrazione dei motivi, il rilievo di inammissibilità del ricorso principale.
1.1 Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, « il ricorso per cassazione cd. ‘assemblato’ mediante integrale
Ric. n. 4523/2023 – Sez. 3 – Ad. 15 ottobre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 6
riproduzione di una serie di documenti, implicando un’esposizione dei fatti non sommaria, viola l’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ed è pertanto inammissibile, salvo che, espunti i documenti e gli atti integralmente riproAVV_NOTAIOi, in quanto facilmente individ uabili ed isolabili, l’atto processuale, riconAVV_NOTAIOo al canone di sinteticità, rispetti il principio di autosufficienza » ( ex multis : Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8245 del 04/04/RAGIONE_SOCIALE, Rv. 647702 -01; Sez. L, Ordinanza n. 26837 del 25/11/2020, Rv. 659630 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 33353 del 30/11/2023, Rv. 669663 01).
Tale indirizzo deve ritenersi, a più forte ragione, applicabile con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., che ha previsto in maniera ancor più stringente il requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione costituito dalla « chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso », evidenziando, in tal modo, che l’esposizione deve essere non solo chiara, ma anche limitata ai fatti essenziali per la comprensione dei motivi di ricorso, quindi non integrale e, soprattutto, non inutilmente sovrabbondante.
1.2 Nella specie, la parte del ricorso dedicata all’esposizione dei fatti è, in realtà, costituita dalla riproduzione integrale degli atti difensivi dei ricorrenti nonché delle conclusioni di quelli delle parti avverse, facendo invece difetto sia un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi volte ad illustrare l’effettivo oggetto e l’andamento del processo, sia, soprattutto la necessaria operazione di sintesi ed individuazione dei fatti e del contenuto degli atti processuali effettivamente rilevanti per la comprensione dei motivi del ricorso, senza l’esposizione di fatti del tutto irrilevanti ai fini della decisione, come avviene nel caso di completa acritica riproduzione degli atti difensivi, priva di adeguata sintesi del loro contenuto effettivamente rilevante.
Una chiara esposizione dei fatti di causa essenziali per la comprensione delle censure formulate con il presente ricorso non è neanche desumibile dalla mera lettura degli stessi motivi di ricorso.
A giudizio della Corte, l ‘ inosservanza del requisito di sinteticità e chiarezza pregiudica l ‘ intellegibilità delle questioni poste con la presente impugnazione, rendendo oscura l ‘ esposizione dei fatti di causa e, soprattutto, impendendo di valutare le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l ‘ obiettivo del processo, volto ad assicurare un ‘ effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (sul punto cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8425 del 30/04/2020, Rv. 658196 – 01).
1.3 In particolare, è opportuno sottolineare, più in concreto, che non emerge in alcun modo, dall’esposizione dei fatti di cui al ricorso (neanche a voler tenere conto, a tal fine, del contenuto espositivo contenuto nell’illustrazione d ei singoli motivi di ricorso), l’effettivo svolgimento della vicenda processuale in sede esecutiva, come sarebbe stato necessario per consentire a questa Corte la corretta valutazione delle censure formulate nella presente sede: si evince esclusivamente che era stato presenta to, in sede concorsuale, ricorso ai sensi dell’art. 182 bis L.F. (omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, al quale consegue l’ operatività della previsione dei commi 2 e 3 di tale norma, secondo i quali « l’accordo è pubblicato nel registro delle imprese » e « dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore »); non viene, però, in alcun modo precisato in che fase si trovava il processo esecutivo (anzi, in
realtà neanche è precisato con chiarezza di che processo esecutivo si trattava), né si precisa in modo adeguato se venne aAVV_NOTAIOato dal giudice di quel processo un formale provvedimento di sospensione dell’esecuzione a seguito della presa d’atto della presentazione del ricorso in sede concorsuale (ed eventualmente in quale data e con quale preciso contenuto), né se, al momento, vi era un’udienza del processo esecutivo già fissata e per quale data e se e per quali ragioni la stessa eventualmente non si sia tenuta. Si tratta di elementi della vicenda processuale che la Corte reputa assolutamente necessari per comprendere il suo concreto svolgimento e per valutare la fondatezza dei contrapposti assunti delle parti, in diritto, con riguardo alle censure poste a base dell’impugnazione .
Il difetto di esposizione dei fatti di causa, in violazione della prescrizione di cui all’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c., deve, in conclusione, ritenersi sostanziale ed insuperabile, nella presente fattispecie, onde è esclusa la possibilità di accedere al l’esame nel merito del ricorso.
Il ricorso incidentale condizionato è assorbito in conseguenza del mancato accoglimento di quello principale
Il ricorso principale è dichiarato inammissibile , assorbito l’incidentale condizionato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale;
-condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle società controricorrenti, liquidandole, per ciascuna di esse, in complessivi € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-