Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8251 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8251 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5003/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante per l’Italia, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
LORO NOME, PULZATO FRANCESCO;
-intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 1028/2020 depositata il 08/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2019 i sigg. NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio la RAGIONE_SOCIALE per sentirla condannare all’indennizzo ed al risarcimento del danno da vacanza rovinata e per mancata assistenza di pasti e bevande.
Il Giudice di Pace di Bologna, con sentenza n. 3448/2019, accertava l’inadempimento della compagnia aerea e condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di Euro 900, in favore di ciascun attore, di cui euro 600, a titolo di compensazione pecuniaria ed euro 300 per i disagi sofferti a causa del ritardo aereo.
Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1028/2020 dell’8 luglio 2020, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarava non dovuta la somma di 300 euro riconosciuta a titolo di danno da disagio perché gli appellati si erano limitati a prospettare genericamente situazioni di disagio e stress. Inoltre, le doglianze non avevano carattere di gravità tale da giustificare un risarcimento ulteriore.
Propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi illustrati da memoria, la RAGIONE_SOCIALE.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI COGNOME DECISIONE
4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, violazione e falsa applicazione degli artt. 162 e 164, comma 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4 .
Si duole che i giudici dell’appello non abbiano dichiarato la nullità dell’atto di citazione per incompleta esposizione dei fatti.
Lamenta che <<il contraddittorio in primo grado si era formato rispetto ad una domanda concernente un viaggio aereo in partenza da Bologna ad ora ignota, sicché si era difesa in base a tale prospettazione della domanda.
Si duole che <>.
4.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Si duole non essersi dal giudice dell’appello considerato che <>.
Lamenta che <>.
4.3. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fonda la propria censura su atti e documenti del giudizio di merito ( in particolare, la <>, il <>, i <>, l’atto di appello ) limitandosi invero a meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte strettamente d’interesse in questa sede debitamente riportarli nel ricorso né fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa
individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame ( v. Cass., 16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione (pure) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 6/11/2012, n. 19157; Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ).
A tale stregua non deduce la formulata censura in modo da renderla chiara ed intellegibile in base alla lettura del ricorso.
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).
Va per altro verso posto in rilievo che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, nel procedimento avanti al Giudice di pace, non essendo configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, il rito è caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a «precisare definitivamente i fatti», non è più possibile produrre documenti, né richiedere i mezzi di prova da assumere (v. Cass. n. 22138/2022; Cass. n. 34074/2022).
A tale stregua, in caso di incompetenza territoriale, la relativa eccezione è tempestiva solo se sollevata alla prima udienza, a meno che non sia di effettiva trattazione ma di mero rinvio (Cass. n. 27908/2020; Cass. n. 10133/2017).
Orbene, nella specie l’odierno ricorrente non dimostra (quantomeno idoneamente) di aver sollevato l’eccezione de qua a ll’udienza di
prima comparizione innanzi al Giudice di pace ex art. 38 c.p.c., né di aver riproposto la questione in sede di gravame.
5.1. Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 336 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, 1° comma 1, n. 3, c.p.c.
Si duole non essersi dal giudice dell’appello considerato che <>.
Il motivo è infondato.
Atteso che in tema di spese processuali l ‘ accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, 2° comma, c.p.c. (Cass. S.U. n. 32061/2022; Cass. n. 13212/2023), va osservato che nel disporre la compensazione delle spese di lite il giudice dell’appello ha nella specie fatto luogo alla relativa ripartizione adottando il criterio indicato nell’impugnata sentenza quale modalità attuativa di una valutazione pur sempre complessiva al riguardo, in ragione dell’esito finale del giudizio di merito.
All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza