Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14082 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14082 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21416/2019 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso i cui uffici domiciliano in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO; -controricorrenti- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C orte d’appello di Napoli n. 6283/2018 depositata il 02/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito avanzata dal RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per pagamenti effettuati e non dovuti.
– Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione NOME AVV_NOTAIO difendendosi in proprio, con otto motivi, cui resistono il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
– Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 429 c od. proc. civ. e la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, stante la mancata lettura e deposito in udienza del dispositivo.
-Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 409 cod. proc. civ., per ché la Corte d’appello non ha rilevato l’incompetenza funzionale del giudice del lavoro, atteso che il credito vantato dall’amministrazione derivava da un pagamento eseguito in favore di RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di una procedura esecutiva e non era quindi riconducibile al rapporto di lavoro intercorrente fra le parti.
-Con il terzo motivo si deduce la v iolazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2719 c od. civ., per ché la Corte d’appello non ha considerato il disconoscimento effettuato in ordine ai documenti prodotti dalla difesa erariale perché ritenuto privo di specificità.
-Con il quarto motivo si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033 c od. civ., perché la sentenza impugnata ha affermato genericamente la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa del RAGIONE_SOCIALE senza chiarire esattamente in base a che cosa scaturisse la pretesa obbligatoria.
-Con il quinto motivo si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033 c od. civ. sotto diverso profilo, perché la Corte d’appello non ha considerato che esso ricorrente avrebbe potuto far valere l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione azionata in sede esecutiva e dunque l’oggettiva insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘indebito .
6. -Con il sesto motivo si denuncia l’ omesso esame di elementi fattuali risultanti dai documenti di controparte e ancora la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033 cod. civ., per ché la Corte d’appello non ha considerato documenti dai quali emergeva una diversa quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘asserito indebito .
7. -Con il settimo motivo si denuncia l’ omesso esame di elementi fattuali risultanti da documenti di controparte e ancora violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033 cod. civ., in ordine alla decorrenza degli interessi.
8. -Con l’ottavo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. e ancora l’ omesso esame di elementi fattuali, sul rilievo che il RAGIONE_SOCIALE non aveva proposto alcuna opposizione all’ordinanza conclusiva del procedimento esecutivo, con conseguente giudicato sostanziale sul credito azionato.
9. -Il ricorso, nei termini formulati, è inammissibile in quanto carente del req uisito prescritto dall’ art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l ‘ esposizione sommaria dei fatti di causa. Infatti, come chiarito da questa Corte, la predetta disposizione non risponde ad un ‘ esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla Corte di conoscere dall ‘ atto, senza necessità di attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione RAGIONE_SOCIALE ‘ origine e RAGIONE_SOCIALE ‘ oggetto RAGIONE_SOCIALEa controversia, RAGIONE_SOCIALEo svolgimento del processo e RAGIONE_SOCIALEe posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l ‘ indicazione RAGIONE_SOCIALEe reciproche pretese RAGIONE_SOCIALEe parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, RAGIONE_SOCIALEe eccezioni, RAGIONE_SOCIALEe difese e RAGIONE_SOCIALEe deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, RAGIONE_SOCIALEo svolgersi RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, RAGIONE_SOCIALEe difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata. (così, fra molte, di recente, Cass. Sez. 3, 12/01/2024, n. 1352).
Nella specie, nel ricorso si rinviene il riferimento ad un indebito collegato ad una procedura esecutiva, senza che, in base a tale scarna esposizione, possa evincersi con chiarezza lo sviluppo RAGIONE_SOCIALEa vicenda, le posizioni RAGIONE_SOCIALEe parti e le origini RAGIONE_SOCIALEa presente controversia (e, soprattutto, RAGIONE_SOCIALE‘indebito), nonché le dinamiche RAGIONE_SOCIALEa procedura esecutiva, al fine di consentire alla Corte di vagliare i motivi di censura formulati.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, liquidate come da dispositivo, oltre le spese prenotate a debito.
Occorre, infine, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio, che liquida in euro 3.500,00, oltre le spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/04/2024.