Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12933 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12933 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2025
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 8217 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
avvocato, costituita personalmente in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
-ricorrente- nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché
AVV_NOTAIO NOME, QUALE PROCURATORE COSTITUITO DI COGNOME DEI più 29, AVV_NOTAIO, QUALE PROCURATORE COSTITUITO DI COGNOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
Oggetto:
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.)
Ad. 08/04/2025 C.C.
R.G. n. 8217/2023
Rep. _________________
AVV_NOTAIO, QUALE PROCURATORE COSTITUITO DI NOME COGNOME, NOME COGNOME E NOME COGNOME
AVV_NOTAIO QUALE CURATORE COGNOME EREDITÀ GIACENTE DEL. SIG. COGNOME NOME
AVV_NOTAIO, QUALE PROCURATORE COSTITUITO DI NOME COGNOME, NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME
AVV_NOTAIO QUALE PROCURATORE COSTITUITO DEL SIG. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO QUALE PROCURATORE COSTITUITO DEL SIG. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO COGNOME NOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NICCOLÒ
AVV_NOTAIO
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE
-intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Siena n. 800/2022, pubblicata in data 29 settembre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio
dell’8 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Per quanto è possibile comprendere dall’esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso, si evince che NOME COGNOME ha promosso una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare nei confronti di NOME COGNOME; il debitore è successivamente deceduto e, a seguito della rinuncia dei chiamati alla successione, è stato nominato un curatore della sua eredità giacente. Nel corso del procedimento esecutivo, il giudice dell’esecuzione ha emesso un provvedimento relativo all’indennità dovuta dai terzi occupanti degli immobili pignorati. La creditrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso tale provvedimento, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
Ric. n. 8217/2023 – Sez. 3 – Ad. 8 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Siena.
Ricorre la COGNOME, sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c., per la data del 19 dicembre 2024, poi rinviata alla presente data.
Parte ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
1. Il ricorso è inammissibile.
Esso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..
Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 -01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 -01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 -01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U,
Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 -01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 -01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.
Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.
La ricorrente non fornisce gli elementi necessari per individuare adeguatamente le parti, l’oggetto e le vicende del processo esecutivo nell’ambito del quale ha proposto la presente opposizione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e neanche richiama, in realtà, in modo puntuale e completo, l’effettivo contenuto del provvedimento del giudice dell’esecuzione impugnato.
Non sono, dunque, adeguatamente esposti nel ricorso tutti gli elementi relativi alla vicenda processuale che ha dato luogo alla controversia e che sono evidentemente necessari, in primo luogo, per valutare la sussistenza dei presupposti processuali e l’int eresse ad agire e ad impugnare della ricorrente, nonché la corretta instaurazione del contraddittorio, sia nel giudizio di merito che nella presente fase (in proposito, è appena il caso di osservare che non è neanche chiarito, nel ricorso, quale posizione abbiano assunto nell’ambito del processo esecutivo tutti i numerosi intimati evocati nel giudizio di legittimità e, a contrario , non è precisato se vi siano altre parti di quel processo,
debitori ovvero creditori procedenti e/o intervenuti, che non abbiano partecipato al presente giudizio) e, soprattutto, l’ammissibilità e la fondatezza delle censure formulate avverso la decisione impugnata.
È appena il caso di precisare che le lacune del contenuto espositivo del ricorso non potrebbero essere in nessun caso colmate sulla base di eventuali precisazioni contenute nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c. (in generale, v., in motivazione, Cass., Sez. U, Ordinanza 09/03/2020 n. 6691). In tale situazione, non è neanche possibile accedere all’esame dei singoli motivi -di cui diviene, quindi, superflua la stessa illustrazione -e, tanto meno, del merito del ricorso, che risulta radicalmente inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione, anche relativa alla corretta instaurazione del contraddittorio (ciò in applicazione del principio costantemente affermato da questa Corte, per cui « nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia ‘prima facie’ infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità »: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077 -01, e successive conformi: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 690 del 18/01/2012, Rv. 620539 -01; Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013, Rv. 626969 -01; Sez. 2, Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018, Rv. 648755 -01; Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8980 del 15/05/2020, Rv. 657883 -01).
Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-