Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33512 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 33512 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21352-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
AGENZIA ENTRATE – RISCOSSIONE;
Oggetto
R.G.N. 21352/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/11/2025
CC
– intimata –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 16/2022 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 292/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza del giorno 2.3.2022 n. 16, la Corte d’appello di Salerno accoglieva l’appello , proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , avverso la sentenza del tribunale di Nocera Inferiore che aveva accolto l’opposizione , di COGNOME NOME, a intimazione di pagamento relativa a una serie di cartelle di pagamento, portanti crediti previdenziali RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE correlati a contributi IVS.
Il tribunale aveva accolto l’opposizione in quanto aveva ritenuto che né l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE né l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ave ssero dato prova della notifica degli atti presupposti, richiamati nell’intimazione di pagamento, mentre le uniche cartelle, per le quali era stata documentata la notifica, erano oramai prescritte per decorso del termine quinquennale.
La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti , di accoglimento del gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto sussistente la prova della valida e tempestiva notifica degli atti presupposti sin dal primo grado di giudizio con documentazione non espressamente disconosciuta dall’opponente, anche in rifer imento all’eventuale mancanza di collegamento tra gli avvisi di ricevimento e gli atti impositivi in questione; inoltre, il disconoscimento RAGIONE_SOCIALE copie era stato generico e tardivo, con conseguente definitività dell’accertamento e irretrattabilità del credito contributivo.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, COGNOME NOME ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE riscossione e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non hanno spiegato difese scritte.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 26 del d.P.R.n. 602/73 e dell’art. 137 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che l’Istituto previdenziale avesse sufficientemente provato di avere regolarmente notificato gli avvisi di addebito sottesi alla impugnata intimazione e che il disconoscimento operato dalla parte, della conformità RAGIONE_SOCIALE copie agli originali, dovesse considerarsi tardivo.
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 24 comma 2 del d.lgs. n. 46/99, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, successivamente alla proposizione dell’appell o, aveva provveduto ad annullare totalmente o parzialmente gli avvisi di addebito oggetto della pretesa impositiva di cui all’intimazione di pagamento impugnata, cosicché l’Istituto previdenziale avrebbe dovuto chiedere la cessazione della materia del contendere e tale omissione si era tradotta in una violazione di legge.
Il primo motivo è inammissibile in quanto contesta l’accertamento espresso dalla Corte d’appello sulla regolarità della notifica degli avvisi di addebito, che è questione di competenza del giudice del merito, incensurabile in Cassazione se non in ‘ristretti limiti’ (cfr. Cass. n. 11892/ 2016, 27000/2016), non ricorrenti nella specie, così che la ricorrente mira inammissibilmente a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente non riporta dove e quando abbia proposto analoga censura nel corso del giudizio di appello e nulla risulta dalla sentenza impugnata, così che la doglianza appare proposta per la prima volta nella presente sede di legittimità; inoltre, la ricorrente non riporta in ricorso l’atto di sgravio sul quale è basato il motivo di censura (art. 366 primo comma n. 6 c.p.c.).
La mancata predisposizione di difese scritte da parte degli enti intimati esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME