Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3424 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3424  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15901/2022 R.G. proposto da:
COGNOME,  che  sta  in  giudizio  di  persona  ex  art.  86  cod. proc.  civ.  e  COGNOME  NOME,  rappresentata  e  difesa dall’AVV_NOTAIO. NOME  COGNOME  (EMAIL),  giusta procura  speciale  allegata  al  ricorso,  elettivamente  domiciliati  in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (EMAIL).
–
ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,  INDIRIZZO, presso la Cancelleria  della  CORTE  DI  CASSAZIONE,  rappresentata  e  difesa dall’AVV_NOTAIO (EMAIL ), giusta procura speciale in calce al controricorso.
–
avverso  la  sentenza  della  Corte  d’Appello  di  Roma  n.  4274/2022 depositata il 21/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, al quale resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza n. 4274/2022 del 21 giugno 2022, con cui la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame da loro proposto contro la sentenza del 31 agosto 2017, con la quale il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente la loro opposizione al decreto ingiuntivo richiesto da RAGIONE_SOCIALE, rideterminando in minor misura il credito della RAGIONE_SOCIALE per cd. extracanoni collegati a conguaglio chilometrico sul contratto di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, denominato Accordo Quadro, stipulato con il NOME e con obbligazione di pagamento garantita dalla COGNOME NOME, e rigettava la loro domanda riconvenzionale di restituzione somme sia per indebito esborso di canoni non dovuti, sia per un collaudo, che avrebbe dovuto essere effettuato da RAGIONE_SOCIALE e che invece era stato eseguito a spese di NOME.
 La  trattazione  del  ricorso  è  stata  fissata  in  adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
I ricorrenti e la resistente hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
 Con  il  primo  motivo  i  ricorrenti  denunciano  <>.
Lamentano che la corte di merito ha errato nell’interpretare l’art. 11 dell’Accordo Quadro, in quanto non ha accolto la tesi di essi ricorrenti, già appellanti, secondo  cui  detto articolo si riferisce alla sola ipotesi di fine locazione e non a quella in cui il veicolo sia acquistato dallo stesso locatario, ed ha invece ritenuto di  dover  considerare  separatamente,  quali  distinti  contratti,  il contratto di locazione da quello di acquisto.
 Con  il  secondo  motivo  i  ricorrenti  denunciano  <>.
Lamentano  il  mancato  vaglio  delle  risultanze  istruttorie  da loro a sostegno della domanda di risarcimento danni, svolta in via riconvenzionale, in relazione all’asserita inadeguatezza del servizio tagliandi fornito da RAGIONE_SOCIALE
 Con  il  terzo  motivo  i  ricorrenti  denunciano  <>.
Lamentano che la corte di merito ha errato in quanto non ha ritenuto rilevante che la RAGIONE_SOCIALE ha ritardato l’acquisto del bene, così determinando maggiori oneri a carico del locatario un  esborso  imprevisto  ed  immotivato  di  ulteriori  canoni  non dovuti.
 Con  il  quarto  motivo  i  ricorrenti  denunciano  <>.
Censurano  la  sentenza  impugnata,  là  dove,  sul  motivo  di appello che lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in prime cure, così statuisce: <>, evidenziando  che  invece nel motivo  la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie era stata esplicitata.
I  motivi,  che  possono  congiuntamente  esaminarsi  in quanto connessi, sono inammissibili.
5.1. Va anzitutto osservato che sotto la formale invocazione o del  vizio  di  violazione  di  legge  (  primo  motivo,  )  o  del  vizio  di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (  secondo  e  terzo  motivo  )  i  ricorrenti  in  realtà  sollecitano  a questa Corte un nuovo esame della quaestio facti .
Con il primo motivo, in particolare, i ricorrenti invocano una nuova interpretazione dell’accordo contrattuale oggetto di causa deducendo nuove valutazioni in fatto, pertanto in violazione degli insegnamenti di questa Corte, secondo cui l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche; per cui non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto già dallo stesso esaminati (Cass., 23 giugno 2014, n. 14206; Cass., 27/03/2007, n. 7500; Cass., 30/04/2010, n. 10554); inoltre, poiché l’interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto non deve essere l’unica possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto quella poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass., 20/11/2009, n. 24539; Cass.,
18/11/2013, n. 25861; Cass., 04/03/2014, n. 5016).
Con i restanti motivi sostanzialmente insistono per la rivalutazione  delle istanze  istruttorie  richieste  nei  precedenti gradi di merito.
Per costante orientamento di questa Corte, il giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass., 14/01/2019, n. 640; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/11/2013 n. 24679; Cass., 16/11 2011, n. 27197; Cass., 06/04/2011, n. 7921; Cass., 21/09/2006, n. 20455; Cass., 04/04/2006, n. 7846; Cass., 07/02/2004, n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass., 07/01/2009, n. 42; Cass., 17/07/2001, n. 9662).
5.2. Deve porsi ulteriormente in rilievo che con il secondo ed il  terzo  motivo  i  ricorrenti lamentano  l’omesso  esame  da  parte della corte d’appello delle loro istanze istruttorie, inammissibilmente invocando il vizio di cui all’art. 360, 1° co. n. 5, cod. proc. civ., in ipotesi ‘doppia conforme’ prevista dall’art. 348 ter ,  5°  comma,  cod.  proc.  civ.  (posto  che  il  ricorrente  in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art.
360  c.p.c.,  n.  5,  deve  indicare  le  ragioni  di  fatto  poste  a  base della  decisione  di  primo  grado  e  quelle  poste  a  base  della sentenza  di  rigetto  dell’appello,  dimostrando  che  esse  sono  tra loro  diverse:  Cass.,  09/08/2022,  n.  24508;  Cass.,  10/03/2014, n. 5528).
Il vizio viene inoltre dedotto al di fuori dei principi posti da questa Corte (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054; Cass., Sez. Un., 22/09/2014, n. 19881), secondo cui deve essere proposto in relazione all’omesso esame di un fatto storico, il che appunto richiede l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo invece escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.
E’ stato inoltre precisato che il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass., 17/02/2022, n. 571; Cass., 14/01/2019, n. 640; Cass., 24/10/2013, n. 24092; Cass., 12/07/2007, n. 15604; Cass., 21/04/2006, n. 9368).
5.3. Infine, nel primo e nel quarto motivo i ricorrenti criticano
isolati passaggi della motivazione della sentenza impugnata, che pertanto  si  consolida  sulle  restanti  ragioni  del  decidere  rimaste incensurate.
Con il primo motivo i ricorrenti svolgono una critica alla sentenza impugnata in ordine alla pretesa non corretta applicazione dell’art. 11 del contratto, denominato Accordo Quadro, stipulato inter partes , senza considerare che la sentenza impugnata ha espressamente ravvisato tra le pattuizioni contrattuali quella per cui, in caso di vendita dell’autoveicolo oggetto di noleggio, il locatario doveva comunque pagare gli extracanoni e che <> (v. p. 8 sentenza).
Con il quarto motivo del pari i ricorrenti censurano soltanto un passaggio della motivazione, senza considerare che, dopo il passaggio motivazionale oggetto di critica, la sentenza impugnata ancora così si esprime: <>.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, qualora
la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la mancata censura di una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto la loro eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre, stante l’intervenuta definitività di una di esse all’annullamento della pronuncia stessa (Cass., 13380/2020; Cass., 05/03/2020, n. 6225).
All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come  in dispositivo in favore della controricorrente, segue la soccombenza.
Rileva infine il Collegio che nel controricorso RAGIONE_SOCIALE ha formulato istanza, ribadita nella memoria ex art. 380 bis cod. proc.  civ.,  per  la  liquidazione  delle  spese  processuali  sostenute per resistere -vittoriosamenteall’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza d’appello.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 cod. proc. civ. spetta esclusivamente alla Corte Suprema di Cassazione nell’ambito del giudizio di legittimità, al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell’esecuzione (Cass., 24/10/2018, n. 26966), e che nel giudizio di legittimità la richiesta di pronuncia sull’istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata può essere esaminata alla condizione che venga notificata, con i relativi documenti da produrre, alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato, comunque, rispettato (Cass., 4/10/2018, n. 24201; Cass.
20/10/2015,  n.  21198);  la  richiesta  di  liquidazione  è  perciò esaminabile a condizione che l’interessato  nel proporre la relativa  istanza -produca  i  documenti  attinenti  al  procedimento ex art. 373 cod. proc. civ . nel rispetto della prescrizione dell’art. 372, 2° comma, cod. proc. civ (cioè con notifica mediante elenco alle altre parti).
7.1. Orbene, nell’indice delle produzioni in calce al controricorso,  ritualmente  notificato  ai  ricorrenti,  la  RAGIONE_SOCIALE  ha indicato il ricorso ex art. 373 cod. proc. civ. come prodotto sub all.  2  e  l’ordinanza  della  Corte  d’Appello  di  Roma  del  12 agosto 2022 sub all. 3; sia il controricorso sia i suddetti allegati risultano depositati telematicamente, risultando a tale stregua essere stata garantita ai ricorrenti la facoltà di interloquire sul punto.
Pertanto,  in  assenza  di  specifica indicazione  del  relativo criterio  di  liquidazione  facendo  applicazione  del  D.M.  n.  55  del 2014 -come  modif.  dal  D.M.  n.  37  del  2018 -(cfr.  Cass., 29/11/2018,  n.  3087),  in  favore  della  controricorrente  RAGIONE_SOCIALE vanno  altresì  liquidati,  come  in  dispositivo,  anche  le  spese  e  i compensi relativi al procedimento ex art. 373 c.p.c., avanti alla Corte d’Appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore della RAGIONE_SOCIALE controricorrente. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese e dei compensi del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ. avanti alla Corte d’Appello di Roma, che liquida in complessivi euro 1.541,00, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della RAGIONE_SOCIALE controricorrente.
Ai  sensi  dell’art.  13  comma  1 quater del  d.P.R.  n.  115  del  2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei  ricorrenti,  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione