Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29712 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29712 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12696-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, CONDOMINIO DI BARI, INDIRIZZO, COGNOME NOME e COGNOME NOME
– intimati – avverso la sentenza n. 1944/2021 della CORTE DI APPELLO di BARI, depositata il 11/11/2021;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 6.3.1998 COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, rispettivamente usufruttuario, il primo, e nudi proprietari, gli altri, di una porzione immobiliare sita in Bari, INDIRIZZO, evocavano in giudizio il Condominio dello stabile, COGNOME NOME, COGNOME NOME, il RAGIONE_SOCIALE COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Bari, chiedendo accertarsi l’esistenza di una servitù di passaggio, pedonale e carrabile, a favore del fondo degli attori ed a carico della rampa di accesso comune, attraverso il portone di accesso dell’edificio.
Nella resistenza dei convenuti, dei quali il solo RAGIONE_SOCIALE rimaneva contumace, il Tribunale, con sentenza n. 3660/2018, rigettava la domanda proposta dagli attori nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, dichiarandola invece inammissibile, per difetto di legittimazione passiva, nei confronti degli altri convenuti. Rigettava altresì la domanda riconvenzionale del COGNOME, con il quale costui aveva chiesto il ripristino di un diritto di passaggio a favore del Condominio ed a carico delle proprietà COGNOME e COGNOME, e regolava le spese del grado.
Con la sentenza impugnata, n. 1944/2021, la Corte di Appello di Bari accoglieva in parte la riconvenzionale del COGNOME, condannando la COGNOME al ripristino della servitù a carico della sua proprietà ed a favore del locale condominiale ospitante la centrale termica, confermando nel resto la decisione di prime cure.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione NOME NOME, affidandosi a tre motivi.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
A seguito di proposta di definizione anticipata ai sensi di quanto previsto dall’art. 380 c.p.c., la parte ricorrente, con istanza del 3.10.2023, ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il collegio dà atto che, a seguito della pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 9611 del 10 aprile 2024, non sussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.
Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1369 c.c., 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato il contenuto della domanda riconvenzionale, supponendo che essa aveva ad oggetto l’accertamento del diritto ad accedere al cortile per la raccolta dei panni caduti nello stesso.
Con il secondo motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 843 e 1064 c.c., in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente escluso il suo diritto di accedere al cortile oggetto di causa, inteso quale ammennicolo della servitù convenzionale di sciorinamento dei panni con bracci e fili sporgenti.
Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.
Con esse, infatti, si attinge l’interpretazione della domanda fatta propria dalla Corte di Appello, affermando che l’accesso al cortile sarebbe stato invocato come ammennicula di una servitù di sciorinamento dei panni, e non invece come diritto reale autonomo. La Corte distrettuale ha esaminato il titolo costitutivo del diritto in esame, rappresentato dall’atto di vendita del 28.9.1973 per AVV_NOTAIO COGNOME, ed ha evidenziato che lo stesso, oltre a prevedere la servitù di sciorinamento dei panni alla quale fa riferimento la parte odierna ricorrente, contemplava anche la ‘… servitù di passaggio a piedi lungo il muro perimetrale del fabbricato per l’accesso al cortile scoperto condominiale sottostrada che conduce alla centrale termica a favore del condominio, ma al solo scopo dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto’ (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata). Trattasi di accertamento in fatto, al quale la parte ricorrente contrappone una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della
prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Con il terzo ed ultimo motivo, infine, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 96 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il giudice di seconda istanza avrebbe erroneamente compensato le spese del doppio grado di giudizio, ravvisando un’ipotesi di soccombenza reciproca.
La censura è inammissibile.
La Corte di Appello ha ritenuto di compensare le spese dell’intero giudizio, configurando un’ipotesi di reciproca soccombenza, visto l’accoglimento solo parziale dell’impugnazione spiegata dall’odierno
ricorrente avverso la decisione di prima istanza. Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui il governo delle spese del giudizio, quando il giudice di seconde cure riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, va operato tenendo conto dell’esito complessivo del giudizio, anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466). Né è possibile sindacare in sede di legittimità la decisione del giudice di merito di compensare in parte le spese del doppio grado di giudizio, posto che ‘La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente’ (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 31/01/2014 Rv. 629389; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30592 del 20/12/2017, Rv. 646611; nonché Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1703 del 24/01/2013, Rv. 624926 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8421 del 31/03/2017, Rv. 643477).
L’esito del ricorso, che vede la conferma della proposta di definizione anticipata, consente di non disporre l’integrazione del contraddittorio, non essendo stato il ricorso notificato a tutte le parti del giudizio di secondo grado, in applicazione del principio di ragionevole durata del giudizio, dovendosi ritenere la fissazione di un termine per procedere ai relativi incombenti, ai sensi dell’art.331 c.p.c., del tutto ininfluente sull’esito del giudizio, in considerazione dell’infondatezza del ricorso (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 21670 del
23/09/2013, Rv. 627449; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4917 del 27/02/2017, Rv. 644315).
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità.
Poiché esso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 07 novembre 2024.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME