Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18376 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18376 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27545/2020 proposto da:
NOME COGNOMECOGNOME elett.te domic. in Roma, presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE (nuova denominazione di RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO dal quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2627/20 della Corte d ‘appello di Napoli, pubblicata il 16.06.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7.06.2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME conveniva innanzi al Tribunale di Napoli Nord la RAGIONE_SOCIALE, s ul rilievo che quest’ultima era cessionaria del ramo d’azienda della RAGIONE_SOCIALE, ex art. 58 TUB, chiedeva, previo accertamento della nullità dell’acquisto delle obbligazioni della Repubblica Argentina, per mancanza della necessaria autorizzazione, la condanna della banca convenuta alla restituzione della somma di euro 33.570,00, oltre al risarcimento dei danni.
A seguito di istanza d’estromissione della convenuta, si costituiva RAGIONE_SOCIALE InRAGIONE_SOCIALE che si assumeva le conseguenze della lite e, conformemente a quanto eccepito dalla RAGIONE_SOCIALE, dichiarava che le passività derivanti dalla controversia riguardavano rapporti esclusi dal contratto di finanziamento del ramo d’azienda del 26.7.07.
Il Tribunale, riconosciuta la legittimazione passiva della sola RAGIONE_SOCIALE , rigettava la domanda, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione del credito, poiché non avendo l’attore contestato l’acquisto dei titoli nel 2000, era decorsa la prescrizione decennale in mancanza di atti interruttivi.
Con sentenza del 15.7.2020, la Corte territoriale rigettava l’appello del COGNOME, osservando che: sussisteva la legittimazione della InRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in virtù della cessione in blocco di RAGIONE_SOCIALE in cui erano comprese le passività oggetto di causa; la statuizione sulla prescrizione era fondata, avendo il Tribunale fatto decorrere il termine di prescrizione per la restituzione d’indebito dalla data del pagamento, non avendo l’appellante dimostrato di aver allegato l’epoca in cui si era verificato l’indebito prelievo di somme di denaro per l’acquisto dei titoli; l’app ellante non aveva adeguatamente censurato la decisione di primo grado nella parte nella quale aderiva all’orientamento per il quale l’impossibilità di far valere un diritto, ai fini del decor so del termine di
prescrizione ex art. 2935 c.c., era solo quella che derivava da cause giuridiche che ostacolassero l’esercizio del diritto, non comprensiva anche degli impedimenti soggettivi e degli ostacoli di mero fatto (come l’ignoranza dell’evento generatore del suo diritto e il ritardo con cui si procedeva ad accertarlo); era infondata anche la doglianza per la quale il giudice non aveva accertato l’invocata nullità dell’acquisto dei titoli, questione ritenuta assorbita dal Tribunale e che, comunque, era superata dall ‘accertata prescrizione.
NOME COGNOME ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza con due motivi, illustrati da memoria, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, nuova denominazione di RAGIONE_SOCIALE, mentre l’altra intimata non spiega difese.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo del ricorso si denuncia ex art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 2560 c.c. in relazione all’art. 58 del testo unico bancario, nonché deg li artt. 1175, 1176 e 1719 c.c, con riguardo al punto 1 della sentenza impugnata, per aver la Corte d’appello estromesso dal giudizio la RAGIONE_SOCIALE, pur essendo emerso che quest’ultima avesse informato il ricorrente dei titoli in questione.
Con il secondo motivo del ricorso si denuncia ex art.360, comma 1, n.3 e 5 cod.proc.civ, violazione degli artt. 23 dlgs.58/98, 1352, 2935 e 2946, c.c., 3, 24 e 111, co.1, e 2 Cost., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Al riguardo, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia fatto decorrere la prescrizione dall’avvenuto pagamento occorso per
l’acquisto dei titol i in questione nel 2000, anziché dal 17.5.2010 quando il ricorrente ebbe conoscenza del danno subito attraverso l’informativa della giacenza delle obbligazioni sul suo conto di deposito, o dal 2005, data del default dello Stato argentino.
Il ricorso è inammissibile.
È sufficiente limitarsi a constatare che esso difetta radicalmente del requisito di cui al numero 3 dell’articolo 366 c.p.c., e cioè l’esposizione sommaria dei fatti di causa.
Si tratta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dei fatti della controversia, sia sostanziali sia processuali, i quali vanno esposti, tuttavia, solo in quanto rilevanti per la decisione di legittimità e, in ogni caso, in modo sommario, ossia riassuntivo.
Vanno narrate dunque, sia pur con adeguata sintesi, le domande introduttive, le vicende del primo grado e del grado d’appello della decisione d’appello: il tutto, quale necessaria premessa per l’esposizione dei motivi del ricorso.
Se manca l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato il ricorso è inammissibile (Cass., Sez. Un., 22 maggio 2014, n. 11308): tale mancanza -chiariscono le S.U. -«non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazio ne», soluzione, quest’ultima, accolta tra l’altro dai noti protocolli intercorsi tra il Consiglio Na zionale forense della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione.
Nel caso in esame l’esposizione dei fatti della causa, contenuta alle pagine 2-4 del ricorso, è totalmente inidonea, rimanendo avvolta nell’oscurità la vicenda sostanziale e processuale cui il ricorso si
riferisce: riesce a comprendersi, o per meglio dire a supporsi, che RAGIONE_SOCIALE abbia addebitato al COGNOME l’importo oggetto della domanda a fronte di un ordine di acquisto di titoli, non si sa quali, che esso COGNOME non avrebbe invece effettuato, né riesce ad intendersi che cosa abbia a che vedere con la lite la non meglio identificata « cessione di ramo d’azienda (comprensivo della filiale di S.Antimo e, successivamente Giugliano) a favore dell’attore, sig. COGNOME NOME ». Si aggiunge che RAGIONE_SOCIALE e l’intervenuta RAGIONE_SOCIALE avrebbero formulato un’eccezione di difetto di legittimazione attiva del NOME, ma su cosa detta eccezione poggiasse non è neppure approssimativamente narrato. Si narra di istanze istruttorie disattese dal primo giudice, ma, quali esattamente queste istanze fossero si ignora.
Dopodiché il ricorso riferisce del rigetto della domanda da parte del Tribunale, per ragioni alle quali il ricorrente non accenna minimamente, sicché la ratio decidendi adottata dal primo giudice risulta radicalmente incomprensibile, né, conseguentemente riesce a comprendersi perché l’appello sia stato proposto, mancando d’altronde un comprensibile riferimento ai motivi spiegati.
Viene poi data notizia del rigetto dell’appello: ma anche qui senza il benché minimo accenno alle ragioni che lo hanno determinato , tant’è che le notizie prima riferite sono state tratte dalla sentenza impugnata. Il risultato complessivo di simile narrativa è che la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione non è posto in condizioni di comprendere, alla lettura del ricorso, quale sia la controversia sottoposta al suo esame.
Inoltre, i due motivi sono comunque inammissibili: il primo per l’irrilevanza della questione dell’estromissione della RAGIONE_SOCIALE, dato che l’interesse ad agire del ricorrente sarebbe stato soddisfatto dalla presenza in giudizio dell’InRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ; il secondo perché tende a
ribaltare l’accertamento di fatto sulla data di decorrenza della prescrizione, individuata nel prelievoche s’assume avvenuto senza autorizzazione o ordine scrittoper l’acquisto dei titoli, considerando altresì che il danno in questione sarebbe comunque da collocare al 2003, data del default dello Stato argentino, quando si era verificato il danno concreto derivante dall’inadempimento dell’intermediario, essendo dunque irrilevante la data dell’asserita conoscenza del dossier dei titoli.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 7 giugno 2024.