Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1754 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24819/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1514/2020 depositata il 22/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023
dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
Come si evince dalla sentenza della Corte d’Appello di Milano, n. 1514 del 22 giugno 2020, NOME COGNOME consegnava a NOME COGNOME, commercialista suo amico, la complessiva somma di euro 200.000 in contanti, in due tranches, di pari importo, prelevate in parte dal suo conto corrente bancario. Dopo aver richiesto, con lettere dell’8 ottobre 2012 e del 3 dicembre 2012, la restituzione qualificandola come somma data in prestito, il COGNOME conveniva in giudizio COGNOME per ottenerne la condanna al rimborso della somma (detratti 25.000 euro già restituiti).
Il Tribunale di Milano respingeva la domanda e la Corte d’Appello , in riforma della sentenza di primo grado, l’accoglieva.
Avverso tale pronuncia, propone ricorso in cassazione, sulla base di quattro motivi, NOME COGNOME.
NOME COGNOME resiste con controricorso illustrato da memoria.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
Considerato che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 132, 2 comma, n. 4 c.p.c.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia ‘l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 1 comma n. 5 c.p.c.’.
4.3 . Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente si duole della ‘violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 132, 2 comma, n. 4 c.p.c. e 1710 1 comma c.c..
4.4. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la ‘violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 132, 2 comma, n. 4 c.p.c. e 1218 -1223 -2033 c.c..
5. Il ricorso è inammissibile.
In primo luogo, la struttura del ricorso viola l’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c..
Il Collegio rileva che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenutoforma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. n. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle
difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti ed è pertanto inammissibile.
Ove si potesse passare all’esame dei motivi essi risulterebbero fermo che non sono scrutinabili per la mancanza di conoscenza del fatto – inammissibili perché volti ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti processuali limitandosi il ricorrente ad illustrare tesi alternative rispetto a quelle seguite dal Giudice di merito.
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.100, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza