Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31503 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31503 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di PERUGIA depositato il 18/10/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
NOME, cittadino albanese, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con il quale il Giudice di Pace di Perugia, richiesto dal locale AVV_NOTAIO ai sensi degli artt. 13, comma 5bis ,
sul ricorso 24258/2022 proposto da:
NOME COGNOME domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ha convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera adottato nei suoi confronti dalla detta autorità ai sensi dell’art. 13, comma 4, d.lgs. 286/1998 e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione dell’art. 13, commi 3, 4 e 5bis d.lgs. 286/1998, dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e della carenza di motivazione, oltre che per la mancata concessione della partenza volontaria, avendo il decidente pronunciato l’impugnata convalida quantunque l’unico caso in cui è consentito disporre «l’allontanamento» immediato riguarda lo straniero sottoposto a procedimento penale, condizione non riconoscibile in capo al ricorrente, peraltro titolare nel nostro paese di una posizione lavorativa.
Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione convenuta.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
L’unico motivo del proposto ricorso è inammissibile, sostanziandosi nell’indiretta sollecitazione ad una rinnovazione del giudizio di merito.
La prospettazione ricorrente si mostra, infatti, del tutto irrituale; essa opera, contro ogni obbligo di specificità, un’inammissibile mescolanza di mezzi di impugnazione eterogenei e non autonomamente identificabili, deducendo nel contempo che il provvedimento impugnato sarebbe inficiato da un errore di diritto (violazione dell’art. 13, d.lgs. 286/1998), da un vizio di nullità (carenza di motivazione) e da un errore di giudizio (difetto di istruttoria), in tal modo chiamando la Corte ad esercitare un ufficio che non le pertiene, posto che, come già si è altrove affermato, una prospettazione siffatta «mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero
utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse» (Cass., Sez. I, 23/10/2018, n. 26874).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater .
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 13.10.2023.
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME