Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15219 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15219 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20082/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
CONDOMINIO INDIRIZZO, ROMA
– intimato – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Roma n. 3109 del 10/5/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/5/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
-il Condominio di INDIRIZZO, Roma conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, NOME COGNOME, ex-amministratore del Condominio, per ottenere la restituzione della somma di Euro 47.848,15, indebitamente trattenuta ai danni dell ‘ attore, oltre a Euro 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno conseguente, e a Euro 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno causato dalla mala gestio nell ‘ amministrazione;
-nel costituirsi in giudizio, NOME COGNOME chiedeva preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicuratrice RAGIONE_SOCIALE (in precedenza, RAGIONE_SOCIALE per essere manlevato dalla stessa in caso di soccombenza; contestava nel merito la domanda attorea;
-l ‘ assicurazione chiamata in causa negava l ‘ operatività della polizza in quanto la fattispecie non rientrava nelle ipotesi assicurate;
-il Tribunale, con la sentenza n. 18469 del 2/10/2017, condannava il convenuto alla restituzione in favore del Condominio della somma di Euro 47.848,65 (oltre a interessi), nonché a rifondere le spese di lite; in accoglimento della domanda di garanzia, dichiarava tenuta la terza chiamata a manlevare il Cirilli;
-investita delle impugnazioni di tutte le parti, la Corte d ‘ appello di Roma, con la sentenza n. 3109 del 10/5/2022, accoglieva l ‘ appello principale di Generali Italia S.p.A. (e, per l ‘ effetto, rigettava la domanda di garanzia spiegata da NOME COGNOME), accoglieva l ‘ appello incidentale del Condominio (e, in parziale riforma della sentenza impugnata, poneva le spese di C.T.U. interamente a carico di COGNOME) e rigettava l ‘ appello incidentale di COGNOME (e condannava quest ‘ ultimo a rifondere le spese di lite alle controparti);
-avverso tale decisione NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione;
-resisteva con controricorso RAGIONE_SOCIALE
-il Condominio di INDIRIZZO Roma non svolgeva difese nel giudizio di legittimità;
-in data 3/10/2024, veniva formulata proposta ex art. 380bis , comma 1, c.p.c., in ragione della ritenuta inammissibilità del ricorso;
-il ricorrente formulava tempestiva istanza di decisione collegiale, sicché veniva fissata, per la trattazione del ricorso, l ‘ odierna adunanza camerale;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 7/5/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-col primo motivo si deduce: «violazione e falsa applicazione dell ‘ art 167 cpc ai sensi e per l ‘ effetto dell ‘ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.: inammissibilità dell ‘ appello proposto dal terzo chiamato (RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.»;
-col secondo motivo si deduce: «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. ed in particolare di fatti decisivi relativi alla pronuncia sulle restituzioni -omesso esame delle singole voci di richiesta. … La sentenza di appello è stata pronunciata sulla scorta di un’ unica, peraltro errata, valutazione che si fonda esclusivamente sul favorevole apprezzamento della inqualificabile CTU resa dal Dr. COGNOME esperita in primo grado. Il giudice di appello, senza nessuna valutazione critica della stessa ha ritenuto di accoglierla in piena, omettendo di valutare degli elementi fondamentali» (poi indicati da pag. 7 a pag. 21 del ricorso);
-col terzo motivo (formulato ai sensi dell ‘ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) si deduce: «Sulla valenza probatoria della CTU. Motivi di impugnativa – omessa valutazione di fatti decisivi. Appare evidente che in considerazione
dei gravi vizi logici, analitici, e contabili in cui è incorso il CTU, il quale ha disatteso addirittura gli elementi documentali prodotti in giudizio, il giudice non può utilizzare il predetto elaborato peritale, privo di qualsivoglia valenza e significato contabile.»;
-nella proposta ex art. 380bis c.p.c. del 3/10/2024 si rilevava quanto segue:
«-) il ricorso è manifestamente inammissibile;
-) il primo motivo è inammissibile per plurime ragioni: in primo luogo perché, in violazione dell ‘ art 366, n. 6 c.p.c., non trascrive né riassume i termini in cui la Generali svolse le proprie difese in primo grado; tali difese, peraltro, per come trascritte nel controricorso della società controricorrente, non paiono affatto generiche;
-) in secondo luogo, il primo motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi ; la Corte d ‘ appello, infatti, ha accolto il gravame dell ‘ assicuratore sul presupposto che non era stata prodotta in giudizio la polizza ; sicché, essendo il contratto di assicurazione soggetto alla forma scritta ad probationem (art. 1888 c.c.), la mancanza di quel documento rendeva superfluo qualsiasi ulteriore accertamento su eventuali clausole di delimitazione del rischio;
-) in terzo luogo, … il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché la Corte d ‘ appello ha escluso la garanzia assicurativa (anche) sul rilievo che i fatti contestati al ricorrente erano stati commessi con dolo, e l ‘ assicurazione dei fatti dolosi è vietata dalla legge (art. 1900 c.c.), sicché su tale questione, rilevabile d ‘ ufficio, era del tutto irrilevante chiedersi se vi fosse o non vi fosse un ‘ eccezione ad hoc dell ‘ assicuratore;
-) infine, il primo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta la mancata condanna dell ‘ assicuratore alla rifusione delle spese di resistenza, ex art. 1917 c.c., appare anch ‘ esso manifestamente infon-
dato; infatti la ritenuta inoperatività della polizza escludeva ex se l ‘ obbligo dell ‘ assicuratore di tenere indenne l ‘ assicurato dalle spese sostenute per contrastare la pretesa del terzo danneggiato;
-) i restanti motivi sono manifestamente inammissibili in quanto censurano il modo in cui il giudice di merito ha valutato la consulenza tecnica d ‘ ufficio, e quindi prospettano una questione squisitamente di merito, non sindacabile in questa sede.».
-rispetto a tali dettagliate e puntuali argomentazioni il ricorrente si è limitato a chiedere la decisione del ricorso, senza nulla aggiungere alle proprie difese (semplicemente ribadite nella memoria datata 24/4/2025, che comunque, non avrebbe permesso al Cirilli di introdurre nuovi motivi di ricorso) e, inoltre, senza nemmeno tentare di confutare i rilievi svolti nella proposta ex art. 380bis c.p.c. (si è infatti limitato ad affermare di essere «di diverso avviso»);
-ritiene il Collegio sufficiente condividere e, quindi, fare proprie la motivazione e la conclusione della proposta: infatti, dinanzi ad una proposta molto articolata ed in assenza di sviluppo di argomenti idonei a riconsiderarla, l’ impegno di aggiungere altro a sostegno della già illustrata inammissibilità del ricorso, ove non costituisse un vacuo esercizio di retorica e un inutile dispendio delle esigue risorse giudiziarie (in proposito, v. Cass. Sez. 3, 03/03/2015, n. 4228), colliderebbe proprio con la ratio di semplificazione e accelerazione sottesa all ‘ introduzione dell ‘ art. 380-bis c.p.c.;
-in conclusione, per le suesposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile; consegue la condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-inoltre, poiché «la Corte … definisce il giudizio in conformità alla proposta» (integralmente recepita e condivisa in questa ordinanza), ai sensi dell ‘ art. 380bis , comma 3, c.p.c. trovano applicazione i commi 3 e 4 dell ‘ art. 96 c.p.c.: conseguentemente, il ricorrente va condannata a pagare
una ulteriore somma, che si stima equa nella misura di Euro 5.500,00 (pari all ‘ importo liquidato a titolo di compensi), a norma del citato art. 96, comma 3, c.p.c., nonché una somma in favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di determinare in Euro 5.000,00 (e, cioè, nell ‘ importo massimo previsto dalla citata disposizione);
-va dato atto, altresì, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché al pagamento, in favore della medesima controricorrente, della somma di Euro 5.500,00 a norma dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di Euro 5.000,00 a norma dell ‘ art. 96, comma 4, c.p.c.;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,