Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31717 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31717 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 20034-2022 proposto da:
OSPEDALE “RAGIONE_SOCIALE” – I.R.C.C.S., OPERA DA NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME
– intimato – avverso la sentenza n. 1004/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 28/06/2022 R.G.N. 549/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
RETRIBUZIOJE
RAPPORTO PRIVATO
R.G.N. 20034/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 16/10/2024
CC
RILEVATO CHE
l a Corte d’Appello di Bari ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’Ospedale in epigrafe avverso sentenza del Tribunale di Foggia e, per l’effetto, lo ha condannato al pagamento in favore di NOME COGNOME (già dipendente dal 1978 al 2010, con mansioni di Dirigente medico) della somma di € 8.330,25 a titolo di differenze retributive sul trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
la Corte territoriale ha così ridotto, previa nuova CTU contabile, la somma riconosciuta dal Tribunale per il medesimo titolo;
in particolare, per quanto ancora qui rileva, la Corte di merito ha osservato che in base alla normativa contrattuale collettiva, non andavano ricompresi tra le voci retributive da prendersi a base per la liquidazione del TFR gli emolumenti percepiti dal lavoratore a titolo di incentivazione o compartecipazione a decorrere dall’1.1.2002 (tenuto conto della data di entrata in vigore della specifica disciplina pattizia), rimanendo da computare per il periodo precedente;
4. per la cassazione della sentenza d’appello ricorre l’Ospedale con 4 motivi, illustrati da memoria; controparte è rimasta intimata; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo, parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 2697 e 2727 e segg. c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti, non avendo la Corte di Appello esaminato i fatti e i documenti prodotti dalle parti e tenuto conto del principio di non contestazione, escludendo di conseguenza che l’odierno ricorrente avesse fornito la prova che il giudicato formatosi con la pronuncia resa dal Tribunale di Foggia, n. 1361/97 del 13.09.1997, relativa alla natura non subordinata dei compensi percepiti per le attività rese in plus orario, cd. compartecipazioni, avesse riguardato anche la posizione del dott. COGNOME
con il secondo motivo, denuncia violazione degli artt. 115, 116 e 2727 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avendo la Corte di Appello escluso che gli elementi di prova in atti fossero idonei a provare che il giudicato formatosi con la predetta pronuncia del Tribunale di Foggia, relativa alla natura non subordinata dei compensi percepiti per le attività rese in plus orario, cd. compartecipazioni, avesse riguardato anche la posizione del dott. COGNOME;
con il terzo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., avendo la Corte di Appello ritenuto elementi utili al TFR emolumenti che lo stesso lavoratore nel ricorso introduttivo ha dichiarato non essere utili al TFR;
con il quarto motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., non avendo la Corte di Appello correttamente applicato il principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, in particolare non avendo la Corte tenuto in considerazione gli effetti del giudicato riflesso contenuto nella citata sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva dichiarato la natura non subordinata dei compensi percepiti per le attività rese in plus orario, cd. compartecipazioni o incentivazioni;
il Collegio intende dare continuità alle pronunce rese in controversie analoghe, le cui motivazioni si richiamano, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (Cass. nn. 8092, 8090, 7742, 7590, 7184, 7181/2024);
il primo motivo, riguardante la questione della portata probatoria della sentenza del Tribunale di Foggia n. 1361/97 (in contenzioso tra l’Ospedale e l’INPS) rispetto all’oggetto di causa sopra indicato, è inammissibile, perché la Corte d’Appello ha confermato integralmente sul punto le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348 -ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023);
il secondo e quarto motivo, che si trattano congiuntamente per connessione, sono inammissibili là dove invocano gli effetti del giudicato esterno, in quanto la deduzione in ordine all’esistenza di un giudicato che si assume inerente alla posizione di controparte e di cui sarebbe stata fornita la
prova in giudizio non può prescindere dal deposito della sentenza munita dell’attestazione di irrevocabilità ad opera della cancelleria, ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c. (v. Cass. n. 28515/2017, n. 22883/2008, n. 11889/2007, n. 23567/2006), adempimento omesso nel caso di specie;
il terzo motivo è parimenti inammissibile;
ricorre il vizio di ultra- o extra- petizione quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, altera gli elementi obiettivi dell’azione ovvero, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa emette un provvedimento diverso da quello richiesto oppure attribuisce o nega un bene diverso dalla vita diverso a quello conteso (Cass. n. 6714/2021, n. 18868/2015, n. 455/2011); d’altra parte, la Corte di Cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (così Cass. n. 28072/2021, conf. a Cass. n. 15367/2014; cfr. anche Cass. n. 16899/2023);
10. non avendo riportato parte ricorrente le conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio nella parte rilevante a confermare la denuncia del vizio di cui al presente motivo, il motivo difetta di autosufficienza e non può essere accolto;
11. non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado;
all’inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 16 ottobre