Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1425 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1425 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26630/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO , presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (EMAIL) e COGNOME NOME (EMAIL), giusta procura speciale allegata al ricorso.
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ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME
(EMAIL), giusta procura speciale in calce al controricorso.
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controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C orte d’Appello di Firenze n. 1807/2022 depositata il 23/08/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023
dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che
COGNOME NOME conveniva avanti al Tribunale di Firenze il RAGIONE_SOCIALE per chiederne la condanna, in forza di due delibere consiliari, al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese processuali da lui sostenute in relazione ad un lungo procedimento penale nel quale era stato coinvolto quale segretario del seggio elettorale per il rinnovo dei componenti RAGIONE_SOCIALE‘ordine e dalle cui imputazioni era stato assolto.
Si costituiva resistendo il RAGIONE_SOCIALE.
1.2. Con sentenza del 5 settembre 2019 il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda e condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali sostenute dall’attore.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE interponeva appello, in cui si costituiva resistendo COGNOME NOME.
Con sentenza n. 1807/2022 pubblicata il 23/08/2022 e notificata il 28/08/2022, la Corte d’Appello di Firenze accoglieva il gravame e, in totale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, respingeva la domanda di condanna avanzata da COGNOME NOME contro il RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale decisione COGNOME NOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
Il PM non ha depositato conclusioni
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1720 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 cod. civ.
Lamenta che la sentenza impugnata è incorsa in errore di diritto, in quanto non ha correttamente interpretato ed applicato l’art. 1333 cod. civ. ed ha anche contravvenuto ai principi in materia di interpretazione dei contratti, pervenendo alla conclusione, tautologica, per cui ad un ente pubblico sarebbe preclusa, mediante l’assunzione di delibere in tal senso, la conclusione di un contratto con obbligazioni del solo proponente avente ad oggetto l’accollo interno del debito di un terzo.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; ovvero, in subordine, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., non avendo il giudice d’appello pronunciato su tutta la domanda RAGIONE_SOCIALE‘appellato, attore in primo grado.
Lamenta che tanto la sentenza di prime cure, quanto quella di appello, hanno omesso di pronunciarsi sul legittimo affidamento circa il rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese processuali sostenute, ingenerato nel COGNOME NOME dalle delibere in tal senso assunte dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del 1997 -1999, alle quali il RAGIONE_SOCIALE ha dato piana esecuzione con riguardo agli altri co-indagati, mentre riguardo ad esso COGNOME è pervenuto a rimuoverle in sede di autotutela, peraltro in maniera inefficace, come rilevato da entrambi i giudici di merito, a ben quindici anni di distanza, nell’aprile 2012.
3. Il primo motivo è inammissibile.
Sebbene nella intestazione del motivo venga evocata la <>, in nessuna parte RAGIONE_SOCIALEa sua illustrazione viene censurata la seconda ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, fondata sulla, pur denegata in via principale, qualificazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie in termini di accollo, e secondo la quale (v. p. 13 RAGIONE_SOCIALEa motivazione): <>.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, se la sentenza sia sorretta, come nella specie, da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe quali giuridicamente e logicamente sufficienti a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per
difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza ( ex plurimis Cass., 10/11/2022, n. 30200; Cass., n. 18119 del 2020, Cas., Ord. n. 9752 del 2017; nello stesso senso anche Cass., 15399/2018, secondo cui il giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima ratio decidendi , esamini ed accolga anche una seconda ratio , al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia RAGIONE_SOCIALEa potestas iudicandi , atteso che l’art. 276 cod. proc. civ. distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all’interno di quest’ultimo, un preciso ordine di esame RAGIONE_SOCIALEe questioni; in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse rationes decidendi , distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicché l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile la censura relativa alle altre).
3.1. Quand’anche poi ci si interrogasse sulla presenza del comune presupposto RAGIONE_SOCIALEe due rationes decidendi , e cioè sulle conseguenze e le necessarie implicazioni derivanti dall’esegesi causale RAGIONE_SOCIALEe delibere assunte dall’RAGIONE_SOCIALE, in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura di tale ente, si dovrebbe prendere atto che il motivo assume come oggetto di critica la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, evocandone due brevi passi RAGIONE_SOCIALEa motivazione, riprodotti a pag. 7 all’inizio RAGIONE_SOCIALE‘illustrazione, i quali -in disparte che il primo è indicato come riportato a pag. 11, mentre è a pag. 10 RAGIONE_SOCIALEa sentenza -sono intervallati da una motivazione che si dipana per la seconda metà RAGIONE_SOCIALEa pagina 10 e per la prima RAGIONE_SOCIALEa pagina 11. E, peraltro, il passo di cui a pag. 11 è pure riportato omettendo la disposizione normativa che ne costituisce l’intermezzo. Ed ancora, viene ignorata l’argomentazione che si sviluppa dopo il passo motivazionale
incompleto di pag. 11, fino alle prime due righe RAGIONE_SOCIALEa pag. 13.
Ebbene, nella descritta situazione, il motivo risulta inammissibile alla stregua del principio di diritto di cui a Cass., 11/01/2005, n. 359, secondo cui il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, RAGIONE_SOCIALEa o RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 n. 4 cod. proc. civ. (v. tra le successive numerosissime conformi, Cass., 31/08/2015, n. 17330; Cass., Sez. Un. 20/03/2017, n. 7074, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto).
L’assenza di confronto con la motivazione, peraltro, riguarda anche le ultime due proposizioni RAGIONE_SOCIALEa pag. 13, che, pur enunciate a proposito RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi di qualificazione come accollo, sono riferibili anche alla tesi esposta in ordine alla qualificazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1720 cod. civ.
3.2. Infine, mette conto di rilevare che a p. 10 del ricorso si lamenta, sebbene eccentricamente rispetto alla censura, in
quanto non viene evocato l’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., l’omessa considerazione, in funzione di comportamento successivo alle delibere, di tre circostanze RAGIONE_SOCIALEe quali non si indica se, dove e quando fossero state dedotte in via argomentativa nel giudizio di merito. Tanto si rileva, fermo restando che la mancata critica alla motivazione sulle implicazioni RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘ente, comunque renderebbe prive di rilievo dette circostanze.
3.3. Tanto non esime, peraltro, dal rilevare che anche le argomentazioni sull’esegesi letterale RAGIONE_SOCIALEe delibere si risolvono -inammissibilmente- in una mera prospettazione di un diverso apprezzamento di fatto, piuttosto che nella denuncia di violazione e, alternativamente, di falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 cod. civ.
Il secondo motivo è inammissibile.
Anzitutto in quanto proposto ai sensi del n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., atteso che non concerne un ‘fatto’ ai sensi RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione che le Sezioni Unite hanno dato RAGIONE_SOCIALE‘espressione ivi contenuta, tale non essendo l’affidamento (v. Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054, che hanno avuto modo di affermare che il controllo previsto dall’art. 360, nuovo n. 5, cod. proc. civ., concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extra testuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia), per cui la parte ricorrente dovrà, quindi, indicare -nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALEe previsioni di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, e art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. -il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extra testuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra
le parti, la decisività del fatto stesso.
4.1. Il motivo è poi altrettanto inammissibile in quanto proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., giacché deduce che la corte territoriale ha del tutto ignorato il tema del legittimo affidamento <>, ma invero ciò che viene riportato RAGIONE_SOCIALEa comparsa di costituzione di appello, se anche si intendesse come ripropositivo di una qualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda basata sull’invocazione RAGIONE_SOCIALE‘affidamento come diretta giustificazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria, risulta, per la sua genericità, del tutto inidoneo ad evidenziare in iure tale giustificazione come fatto costitutivo RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria, non solo al lume RAGIONE_SOCIALEe motivazioni svolte dalla sentenza impugnata, ma anche prescindendo da esse.
4.2. Tanto si rileva non senza doversi aggiungere che il motivo omette di precisare se in sede di precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni la pretesa riproposizione RAGIONE_SOCIALEa prospettazione venne mantenuta: in mancanza, a giusta ragione la corte territoriale non se ne è occupata.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza