Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29298 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 29298 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9971-2022 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RIABILITAZIONE ,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 801/2021 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 11/01/2022 R.G.N. 1014/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Lavoro privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/09/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza impugnata, in riforma della decisione di prime cure, ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di NOME COGNOME della somma di euro 7.178,00, oltre accessori, minore rispetto a quella già riconosciuta in primo grado e pari ad euro 20.978,00.
La Corte territoriale, in sintesi, ha osservato che il COGNOME, con scrittura privata del 20 novembre 2013, aveva legittimamente concordato con la società ‘il compenso ancora dovutogli in euro 20.000,00’, essendo consentito ‘al professionista autonomo che collabori in regime di di concordare la misura del compenso dovutogli’; non essendo stato neanche ‘espressamente richiesto l’annullamento’ di tale accordo secondo la Corte -residuava il credito di cui al dispositivo, in quanto rispetto alla somma pattuita di euro 20.000,00 era stato versato il solo importo di euro 12.822,00.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il lavoratore con un motivo articolato in più censure; ha resistito l’intimata società con controricorso.
Entrambe le parti hanno comunicato memorie.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
Il motivo di ricorso denuncia: ‘violazione, inosservanza e/o falsa applicazione di legge art. 1453 e/o 1457 e/o 1965, comma 1, 1976 c.c. per mancato riconoscimento e/o mancata
applicazione della risoluzione espressa od implicita per inadempimento dell’atto di transazione non novativa contenuto nella scrittura privata del 20.11.2013 -mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione’.
Si deduce che, ‘nel caso di specie, l’eccezione di inadempimento e la conseguente risoluzione per inadempimento dell’atto di transazione non novativa ex art. 1965 c.c. contenuto nella scrittura privata del 20.11.2013 -eccepite sostanzialmente con le missive in atti e con la successiva domanda giudiziale -comporta la reviviscenza della ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. contenuto nella medesima scrittura e pertanto il diritto del ricorrente di richiedere il pagamento del credito complessivamente risalente dal contenuto della ricognizione di debito contenuto nella scrittura privata del 20.11.2013 -e pertanto la differenza tra il debito complessivo di euro 33.800,00 e gli importi già versati (6 rate pari ad euro 12.822,00) pari alla ‘.
Il Collegio giudica il ricorso inammissibile.
2.1. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 34469 del 2019), di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass.
n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004; Cass. n. 32084 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 27568 del 2017).
2.2. Ciò posto, la motivazione della sentenza gravata non affronta né la questione della qualificazione giuridica dell’accordo del 20 novembre 2013 come transazione, né conseguentemente della natura novativa o meno della medesima; non affronta neanche la questione della risoluzione di quell’accordo per inadempimento nel termine essenziale ovvero in relazione alla proposizione di una domanda di risoluzione per inadempimento; neanche si occupa della reviviscenza dell’originario rapporto contrattuale e della r icognizione di debito presente nell’accordo di novembre 2013.
Si tratta, quindi, di questioni nuove, implicanti accertamenti e valutazioni in fatto, e la parte ricorrente non indica specificamente i contenuti degli atti processuali dai quali ricavare che ciascuna di dette questioni era stata proposta negli atti introduttivi del giudizio e come le medesime erano state devolute in grado di appello.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 18 settembre 2025.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME