Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 606 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 606 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 15250-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati ESTER NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
RAGIONE_SOCIALE
AUTORITA’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE REGOLAZIONE PER RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RETI E AMBIENTE già AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– RAGIONE_SOCIALEricorrente e ricorrente incidentale nonchè RAGIONE_SOCIALE
I.N.P.S. – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
ricorrente principale e RAGIONE_SOCIALEricorrente incidentale –
Oggetto
Contributi
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 30/11/2023
CC
avverso la sentenza n. 2195/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/12/2017 R.G.N. 1634/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 19.12.2017, la Corte d’appello di Milano, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’insussistenza del diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di riscuotere dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE somm e di cui all’avviso di addebito notificato il 29.12.2015 a titolo di sanzione per evasione, sul presupposto che fosse invece applicabile il più lieve regime sanzionatorio previsto per l’omissione contributiva; che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria;
che l’RAGIONE_SOCIALE in epigrafe ha resistito con RAGIONE_SOCIALEricorso contenente ricorso incidentale, parimenti fondato su un motivo;
che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con RAGIONE_SOCIALEricorso al ricorso incidentale;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 30.11.2023, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380 -bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura del ricorso principale, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116, comma 8, lett. a) e b) , l. n. 388/2000, per avere la Corte di merito ritenuto che fosse in specie applicabile il più lieve regime sanzionatorio RAGIONE_SOCIALE‘omissione in luogo di quello contestato RAGIONE_SOCIALE‘evasione, ancorché i dati attinenti al
rapporto di RAGIONE_SOCIALE precorso tra l’RAGIONE_SOCIALE e un componente del suo Collegio, il Presidente NOME COGNOME, gli fossero stati comunicati oltre i termini di legge, mediante invio dei moRAGIONE_SOCIALEi c.d. UniEmens;
che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali hanno ritenuto decisivo che l’odierna RAGIONE_SOCIALEricorrente avesse effettuato in data 8.4.2011 la c.d. Comunicazione obbligatoria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, denunciando quale data d’inizio del rapporto il 16.2.2011, e hanno precisato che, essendo quest’ultima valida ‘ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 -bis , comma 6, d.lgs. 181/2000, ciò avrebbe consentito di ‘vincere la presunzione di una specifica volontà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti mediante il tardivo invio degli EMENS’ (così la sentenza impugnata, pag. 7);
che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio di diritto secondo cui il vizio RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge di cui all’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto non solo con l ‘indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici RAGIONE_SOCIALEa fattispecie e con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non
risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento RAGIONE_SOCIALEa denunziata violazione (cfr. Cass. nn. 16038 del 2013, 287 del 2016, 18557 e 30305 del 2019, nonché da ult., sostanzialmente nello stesso senso, Cass. S.U. 23745 del 2020);
che a contrarie conclusioni non è dato pervenire nemmeno considerando che è altrettanto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio di diritto secondo cui l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di legge che si assumono violate non costituisce requisito autonomo ed imprescindibile del ricorso, essendo funzionale a chiarirne il contenuto e a identificare i limiti RAGIONE_SOCIALEa censura formulata (così, tra le più recenti, Cass. nn. 25044 del 2013 e 21819 del 2017), dal momento che, nel caso di specie, lungi dal difettare la mera indicazione RAGIONE_SOCIALEe norme violate, manca nel ricorso principale una compiuta censura RAGIONE_SOCIALEa ratio decidendi in virtù RAGIONE_SOCIALEa quale i giudici territoriali hanno ritenuto che l’adempimento di cui all’art. 4 -bis , comma 6, d.lgs. 181/2000, consentirebbe di vincere la presunzione di una specifica volontà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti;
che il ricorso principale, pertanto, va dichiarato inammissibile;
che l’inammissibilità del ricorso principale determina ex art. 334 c.p.c. l’inefficacia del ricorso incidentale, atteso che, trattandosi di processo iniziato dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa novella apportata all’art. 327, comma 1°, c.p.c., dall’art. 46, com ma 17, l. n. 69/2009, esso, per poter essere ugualmente trattato, avrebbe dovuto essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza
(19.12.2017), ossia entro il 19.6.2018, trattandosi di termine ex nominatione dierum (così da ult. Cass. n. 22518 del 2023), mentre il relativo procedimento notificatorio risulta invece perfezionato per la ricorrente solo in data 20.6.2018;
che non rileva in contrario che il ricorso incidentale sia stato comunque proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371, comma 2°, c.p.c., ossia di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, costituendo anzi tale tempestività ‘interna’ il presupposto stesso RAGIONE_SOCIALE‘operatività RAGIONE_SOCIALEa sanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine ‘esterno’ di impugnazione (così Cass. n. 3419 del 2004 e, da ult., Cass. n. 17707 del 2021);
che, avuto riguardo alla sostanziale soccombenza reciproca, sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità;
che, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa declaratoria d’inammissibilità del ricorso principale e RAGIONE_SOCIALEa consequenziale inefficacia del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, da parte del solo ricorrente principale, essendosi chiarito che analogamente non può predicarsi per il ricorrente incidentale tardivo il cui gravame abbia perso efficacia ex art. 334, comma 2°, c.p.c., trattandosi di una sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (così da ult. Cass. n. 1343 del 2019);
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale. Compensa le spese.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del